Delibera n. 6/2017 Albo gestori ambientali: Responsabile tecnico nuovi requisiti
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Delibera n.6/2017 Albo gestori ambientali: Responsabile tecnico nuovi requisiti
Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 relativa ai requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 120/2014
Con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017 il Comitato nazionale ha definito i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
La delibera entra in vigore il 16 ottobre 2017.
Articoli 1 Requisiti del responsabile tecnico
1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".
2. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
d) come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B", l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.
ALLEGATO A
Requisiti minimi responsabile tecnico categorie 1, 4 e 5
CLASSE F | CLASSE E | CLASSE D | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE A | |
Rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi | V | V | V+2aa | V+3aa | V+4aa | V+5aa |
rifiuti speciali pericolosi | V | V+2aa | V+3aa | V+4aa | V+5aa | V+6aa |
V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.
aa = anni di esperienza maturata nella specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi.
Requisiti minimi responsabile tecnico categoria 8
CLASSE F | CLASSE E | CLASSE D | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE A |
V | V+1aa |
V+3aa V+L+2aa |
V+5aa V+L+4aa |
V+7aa V+L+6aa |
V+8aa V+L+7aa |
V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014
L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.
aa = Anni di espericnza maturata nello specifico settore dcll'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.
Requisiti minimi responsabile tecnico categoria 9
CLASSE E | CLASSE D | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE A |
V |
V+4aa V+L+2aa |
V+5aa V+L+3aa |
V+7aa V+L+5aa |
V+8aa V+L+6aa |
V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/ 2014.
L = Laurea o laurca magistrale, o diploma di laurea ai sensi del ,vecchio ordinamento, in ingegneria o in chimica o biologia o geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
aa = Anni di esperienza maturata comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal comrnittente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno i1 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.
Requisiti minimi responsabile tecnico categoria 10
CLASSE E | CLASSE D | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE A | |
CAT. 10 A | V |
V+3aa V+L+1aa |
V+4aa V+L+2aa |
V+6aa V+L+4aa |
V+7aa V+L+5aa |
CAT. 10 B | V |
V+4aa V+L+2aa |
V+5aa V+L+3aa |
V+7aa V+L+5aa |
V+8aa V+L+6aa |
V = Verifica di cui all'art.13, comma 1, del DM 120/2014.
L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geologia o biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
aa = anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.
Note:
1. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10 A è valida per l'iscrizionce nella classe e) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10 B;
2. L'esperienza marurata in una classe d'iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore
Articolo 2 Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico
1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C". I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitate nazionale, sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.
2. L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
3. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almena sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.
4. La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2.
5. E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia
maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
Articolo 3 Disposizioni transitorie
1. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 può sostenere la verifica e l'aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
3. Con successive deliberazioni sono stabilite le sedi, le date e le modalità e lo svolgimento delle verifiche.
4. Le domande relative alla nomina dei responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.
Articolo 4 Entrata in vigore e abrograzioni
1. La presente deliberazione entra in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l'allegato "F" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l'allegato "C" alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l'articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l'articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.
Fonte: Albo Nazionale gestori ambientali
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