Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Delibera n. 6/2017 Albo gestori ambientali: Responsabile tecnico nuovi requisiti

ID 4142 | | Visite: 23740 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/4142

Delibera n.6/2017 Albo gestori ambientali: Responsabile tecnico nuovi requisiti

Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 relativa ai requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 120/2014

Con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017 il Comitato nazionale ha definito i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

La delibera entra in vigore il 16 ottobre 2017.

Articoli 1 Requisiti del responsabile tecnico

1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".

2. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
d) come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B", l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

ALLEGATO A

Requisiti minimi responsabile tecnico categorie 1, 4 e 5

  CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A
Rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi V V V+2aa V+3aa V+4aa V+5aa
rifiuti speciali pericolosi V V+2aa V+3aa V+4aa V+5aa V+6aa

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.
aa = anni di esperienza maturata nella specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi.

Requisiti minimi responsabile tecnico categoria 8

CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A
V V+1aa

V+3aa

V+L+2aa

V+5aa

V+L+4aa

V+7aa

V+L+6aa

V+8aa

V+L+7aa

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014
L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.
aa = Anni di espericnza maturata nello specifico settore dcll'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.

Requisiti minimi responsabile tecnico categoria 9

CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A
V

V+4aa

V+L+2aa

V+5aa

V+L+3aa

V+7aa

V+L+5aa

V+8aa

V+L+6aa

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/ 2014.
L = Laurea o laurca magistrale, o diploma di laurea ai sensi del ,vecchio ordinamento, in ingegneria o in chimica o biologia o geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
aa = Anni di esperienza maturata comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal comrnittente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno i1 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

Requisiti minimi responsabile tecnico categoria 10

  CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A
CAT. 10 A V

V+3aa

V+L+1aa

V+4aa

V+L+2aa

V+6aa

V+L+4aa

V+7aa

V+L+5aa
CAT. 10 B V

V+4aa

V+L+2aa

V+5aa

V+L+3aa

V+7aa

V+L+5aa

V+8aa

V+L+6aa

V = Verifica di cui all'art.13, comma 1, del DM 120/2014.
L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geologia o biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
aa = anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.
Note:
1. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10 A è valida per l'iscrizionce nella classe e) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10 B;
2. L'esperienza marurata in una classe d'iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore

Articolo 2 Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico

1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C". I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitate nazionale, sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.

2. L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.

3. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almena sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.

4. La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2.

5. E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia
maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Articolo 3 Disposizioni transitorie

1. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 può sostenere la verifica e l'aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

3. Con successive deliberazioni sono stabilite le sedi, le date e le modalità e lo svolgimento delle verifiche.

4. Le domande relative alla nomina dei responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

Articolo 4  Entrata in vigore e abrograzioni

1. La presente deliberazione entra in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l'allegato "F" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l'allegato "C" alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l'articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l'articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.

Fonte: Albo Nazionale gestori ambientali

Normativa collegata:

DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120

Articoli collegati:

Idoneità Responsabile Tecnico - Albo Gestori Ambientali

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Delibera n. 6 e n. 7 Albo Gestori Ambientali.pdf)Delibera n. 6 e n. 7 Albo Gestori Ambientali
GU n. 142 del 21.06.2017
IT1483 kB2228
Scarica questo file (Delibera n. 6 30.05.2017.pdf)Deliberazione 6/2017 Albo nazionale gestori ambientali
Requisiti responsabile tecnico
IT3493 kB1952

Tags: Ambiente Rifiuti Responsabile Tecnico

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Delibera n  5 del 19 dicembre 2024
Gen 08, 2025 101

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 ID 23263 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 - Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 Pubblicata il 19/12/2024 ... Articolo 1… Leggi tutto
Delibera n  4 del 19 dicembre 2024  Abrogazione categoria 3 bis ANGA
Gen 08, 2025 93

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali Pubblicata: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Abrogazione delle delibere relative… Leggi tutto
Legge 9 gennaio 1991 n  9
Gen 06, 2025 97

Legge 9 gennaio 1991 n. 9

Legge 9 gennaio 1991 n. 9 / Norme attuazione Piano energetico nazionale ID 23522 | 06.01.2025 Legge 9 gennaio 1991 n. 9Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni… Leggi tutto
Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 194

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 3214
Dic 27, 2024 147

Regolamento delegato (UE) 2024/3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214 ID 23203 | 27.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto… Leggi tutto
Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis 2023
Dic 26, 2024 130

Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis - 2023

Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane. Anno 2023 ID 23199 | 26.12.2024 / In allegato Linee di attività ISPRA/ARPA: fioriture algali di Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane Ostreopsis ovata Fukuyo è un dinoflagellato potenzialmente… Leggi tutto

Più letti Ambiente