Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione del 1° ottobre 2021 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande.
GU L 349/19 del 04.10.2021
Entrata in vigore: 24.10.2021
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Articolo 1 Metodologia per calcolare e comunicare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente
1. La quantità di rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande di cui alla parte F dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 («rifiuti di bottiglie monouso») raccolti separatamente è calcolata dividendo il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente per il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato («bottiglie monouso immesse sul mercato»). Il quoziente è espresso in percentuale.
2. Gli Stati membri applicano le formule di cui all’allegato I per calcolare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente.
Articolo 2 Metodologia per determinare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente
1. Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso comprende il peso dei relativi tappi e coperchi.
2. Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso non comprende il peso di eventuali residui di bevande.
3. Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso può comprendere il peso delle etichette e degli adesivi solo se è incluso anche nel peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato.
4. I rifiuti di bottiglie monouso sono considerati raccolti separatamente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) i rifiuti di bottiglie monouso sono stati raccolti per essere riciclati separatamente da qualsiasi altro rifiuto;
b) i rifiuti di bottiglie monouso sono stati raccolti insieme ad altre frazioni di rifiuti urbani di imballaggio o ad altre frazioni di rifiuti urbani in plastica, metallo, carta o vetro diversi dagli imballaggi e raccolti separatamente ai fini del riciclaggio, e
i) il sistema di raccolta non raccoglie rifiuti che possono contenere sostanze pericolose;
ii) la raccolta dei rifiuti e la successiva cernita sono concepite e realizzate in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei rifiuti raccolti di bottiglie monouso da parte dei rifiuti di plastica non generati da tali bottiglie e da parte di altri rifiuti;
iii) i gestori dei rifiuti istituiscono sistemi di garanzia della qualità per verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti i) e ii).
5. I sistemi di garanzia della qualità di cui al paragrafo 4, lettera b), punto iii):
a) tengono conto dell’adeguatezza del personale, delle sue conoscenze e competenze e dell’organizzazione dei locali e delle attrezzature nella misura necessaria ad assicurare che i rifiuti di bottiglie monouso raccolti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii);
b) eseguono le operazioni di verifica in conformità a istruzioni e procedure prestabilite;
c) sono certificati da una terza parte indipendente.
6. Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente a norma del paragrafo 4, lettera a), è misurato nel punto in cui sono raccolti o nel punto di uscita dalle operazioni di cernita. Il peso di tali rifiuti di bottiglie può essere calcolato contando le bottiglie, a condizione che siano applicati fattori di conversione che tengono conto del peso in funzione delle dimensioni e del tipo di polimeri delle bottiglie, dei tappi e coperchi, così come delle perdite dovute alle successive operazioni di cernita.
7. Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente a norma del paragrafo 4, lettera b), è misurato nel punto di uscita dalle operazioni di cernita in cui sono separati dagli altri rifiuti con cui sono stati raccolti.
8. Qualora nel punto di uscita dalle operazioni di cernita siano presenti rifiuti di bottiglie monouso e altri rifiuti di imballaggio dello stesso polimero, il peso dei rifiuti di bottiglie monouso è proporzionale alla quota di rifiuti di bottiglie monouso al punto d’immissione nell’operazione di cernita. Tale quota è determinata sulla base di un campionamento rappresentativo e di una successiva analisi della composizione o utilizzando registri elettronici.
Articolo 3 Metodologia per determinare il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato
1. Il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato comprende solo il peso di tali bottiglie immesse sul mercato dopo essere state riempite con bevande.
2. Il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato può essere adeguato per tenere conto di importazioni, esportazioni o altri movimenti di entità significativa all’interno dell’Unione da parte di operatori o di persone fisiche per uso personale.
3. Nei casi in cui gli Stati membri determinano il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato sulla base del peso dei rifiuti generati da tali prodotti, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, il peso dei rifiuti comprende:
a) i rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b);
b) i rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati;
c) i rifiuti di bottiglie monouso dispersi al di fuori dei sistemi di raccolta dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che successivamente siano stati raccolti o meno.
Il peso delle bottiglie di cui al primo comma, lettere b) e c), è calcolato applicando la metodologia di campionamento e l’analisi della composizione dei rifiuti di cui all’articolo 4.
Articolo 4 Metodologia di campionamento e analisi della composizione dei rifiuti per calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati o dispersi
1. La raccolta dei dati per l’analisi della composizione dei rifiuti si basa su indagini e su una raccolta di campioni rappresentativi. La raccolta dei dati tiene conto di:
a) variazioni stagionali dei rifiuti di bottiglie monouso dispersi al di fuori dei sistemi di raccolta dei rifiuti;
b) variazioni dei livelli di urbanizzazione;
c) variazioni della frequenza, tipologia e ubicazione della raccolta dei rifiuti urbani.
2. La raccolta e l’analisi dei dati di cui al paragrafo 1 riguardano l’intero territorio dello Stato membro.
Articolo 5 Raccolta e comunicazione dei dati
1. La raccolta di dati per calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso e delle bottiglie monouso immesse sul mercato conformemente agli articoli 2 e 3 è effettuata ogni anno. Per raccogliere e comunicare i dati, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, registri elettronici.
2. Gli Stati membri comunicano i dati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell’allegato II della presente decisione e presentano la relazione di controllo della qualità di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell’allegato III della presente decisione.
3. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo che lo Stato membro presenti, nella relazione di cui al paragrafo 2, una richiesta motivata di non pubblicare determinati dati.
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Allegati
ALLEGATO I FORMULE PER IL CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI RIFIUTI DI BOTTIGLIE MONOUSO RACCOLTI SEPARATAMENTE
ALLEGATO II FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI
ALLEGATO III FORMATO DA UTILIZZARE PER LA RELAZIONE SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
Collegati
Direttiva (UE) 2019/904