Interpello ambientale 26.06.2025 - Utilizzo prodotti solidi e liquidi EoW per la produzione di biogas
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Interpello ambientale 26.06.2025 - Utilizzo prodotti solidi e liquidi EoW per la produzione di biogas
ID 24182 | 27.06.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 26.06.2025
QUESITO
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l’Associazione Amici della Terra ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla normativa applicabile al digestato prodotto presso alcuni impianti che introducono nel digestore, insieme ai materiali previsti dal decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, anche altre sostanze, segnatamente biomasse solide e liquide che hanno cessato di essere rifiuti (End of Waste) ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.
L’Associazione dopo avere rappresentato che alcune autorità competenti considerano il digestato prodotto come rifiuto, e di conseguenza, assoggettano l’autorizzazione allo spandimento in agricoltura ad un’operazione di recupero di rifiuti (R10) ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, chiede di chiarire “se l’impiego della biomassa solida e liquida qualificata come end of waste per la produzione di biogas, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e conforme alla norma UNI 11922:2023, all’interno del biodigestore, insieme ai materiali previsti dal d.m. 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest’ultimo rispetti le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del medesimo decreto”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta il quadro normativo e tecnico applicabile riassunto come segue:
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della salute, che definisce le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché i requisiti al ricorrere dei quali il digestato è considerato sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme di materia ambientale” ed in particolare l’articolo 184-bis che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché una sostanza od un oggetto sia considerato sottoprodotto.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché dei pareri forniti da ISPRA e dal Ministero della agricoltura della sicurezza alimentare e delle foreste, richiesti rispettivamente con le note prot. n. 47948 del 13 marzo 2025 e nota prot. n. 47950 del 13 marzo 2025 e ricevuti con note prot. n. 95657 del 20 maggio 2025 e prot. n. 119470 del 24 giugno, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1 stabilisce che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d)l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il medesimo articolo stabilisce inoltre che mediante opportuna decretazione ministeriale ed in conformità alla disciplina comunitaria, possono essere adottate misure per stabilire criteri quali- quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o prodotti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
Ebbene, il decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 184-bis del d.lgs. 152 del 2006, all’articolo 22 stabilisce le condizioni da rispettare affinché il digestato prodotto da impianti aziendali ed interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencate al comma 1 del medesimo articolo 22 e destinato ad utilizzazione agronomica, nel rispetto delle specifiche disposizioni pure riportate nell’articolato del citato decreto ministeriale n. 5046, è considerato sottoprodotto.
Nello specifico, il comma 1 del sopracitato articolo 22 elenca tutti i tipi di materiali e tutte le tipologie di sostanze utilizzabili, da soli o in miscela tra di loro, per la produzione del digestato. I materiali e le sostanze elencate risultano essere, rispettivamente: paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152 del 2006; materiale agricolo derivante da colture agrarie; effluenti di allevamento; acque reflue; residui dell’attività agroalimentare; acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate; sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009; materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare.
[....] Segue in allegato
Fonte: MASE
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