CMR (Convention des Marchandises par Route)
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CMR (Convention des Marchandises par Route) / Ginevra 19 Maggio 1956 - Adesione IT Protocollo e-CMR L. n. 37/2024
ID 21592 | 27.03.2024 / Testi allegati - Adesione IT Protocollo e-CMR L. n. 37/2024 - Scheda allegata
Pubblicata in GU n.73 del 27.03.2024 la Legge 8 marzo 2024 n. 37 di adesione dell'Italia al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008.
La Convenzione che regola i contratti di trasporto internazionale su strada si abbrevia generalmente con la sigla CMR, acronimo di Convention des Marchandises par Route.
Le norme della convenzione devono considerarsi prevalenti rispetto a quelle vigenti nei singoli stati.
Testi:
- Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada - CH 2021
- Partecipant Update 2024
- Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) 1956 UN
- Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) 1956 - Certificata
- Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) - Add 2008
- Partecipant add 2008
Titolo completo:
EN / Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road
FR / Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route).
L'Italia ha aderito alla CMR con la Legge 6 dicembre 1960 n. 1621 (GU n.5 del 07.01.1961)
Il CMR è una convenzione siglata nel maggio del 1956 a Ginevra al fine di regolare diversi aspetti normativi nell’ambito del trasporto internazionale su strada.
La Convenzione è effettiva dal luglio del 1961 come da decisione dei firmatari originali: Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Svizzera. Fino al 2017, la CRM è approvata da cinquantacinque nazioni, la maggioranza delle quali si trova in Europa.
L'aggiornamento più importante della CRM si è avuto il 27 maggio del 2008, quando è stato introdotto il protocollo che consente l’utilizzo di una nota di consegna di tipo elettronico, adesione IT con la Legge 8 marzo 2024 n. 37 (GU n.73 del 27.03.2024)
La convenzione è relativa, oltre al trasporto di merci che si realizza interamente su strada, anche al trasporto di tipo intermodale con parti di tragitto realizzate per nave, aereo o treno, purchè, in questo caso, è che il trasporto non venga interrotto, come ad esempio quando la merce viene scaricata e riposizionato su un altro supporto, caso per cui si applicano le norme che regolamento il secondo tipo di trasporto.
Il CMR: la lettera di vettura internazionale
L’IRU (International Road Union), ha in seguito provveduto a sviluppare una lettera di vettura internazionale che si basa proprio sulla Convezione.
Per un meccanismo di estensione, questa lettera che definisce gli standard delle norme di trasporto su strada viene chiamata a sua volta CMR.
I campi di testo di questa lettera di vettura sono compilati in tre lingue maggiori, con relative traduzioni sul retro in altre tre lingue. Per il trasporto di merci particolarmente a rischio o considerate pericolose, si rendono necessarie delle informazioni aggiuntive.
Questo documento viene emesso dal mittente della merce o, come accade di frequente, da chi si occupa della spedizione in quanto committente del trasporto stesso. La lettera deve essere debitamente compilata quando la merce viene caricata sia dal mittente sia dal vettore, che devono riempire le sezioni di loro competenza.
Dati obbligatori per legge sul CMR
Il documento elenca tutte le condizioni di trasporto della merce e deve necessariamente riportare i seguenti dati, obbligatori per legge:
- luogo e data di emissione
- dati del mittente
- dati del vettore
- dati del destinatario
- specifiche dell’indirizzo di destinazione, qualora questo sia diverso dal destinatario
- tipologia, quantità e peso degli oggetti trasportati
- specifiche su chi deve sostenere le spese di trasporto
- indicazione della pericolosità della merce
- eventuali punti obbligatori a livello doganale
Come norma generale, inoltre, vengono quasi sempre riportati all'interno della lettera di vettura anche i dati relativi all'immatricolazione del veicolo adibito al trasporto della merce.
La legge italiana, prevede, che prima che la merce venga recapitata a destinazione, il mittente ha la facoltà di richiederne la restituzione o anche la consegna a un destinatario del tutto diverso. Il CMR non costituisce un documento che attesta o rappresenta la merce, bensì solo una legittimazione di chi ha il diritto alla prestazione.
Il CMR è una documentazione che, ai fini dei controlli della Polizia Stradale, sostituisce la scheda di trasporto.
CMR elettronico (e-CMR)
Il CMR elettronico (e-CMR), promosso dall'IRU, è stato introdotto nel 2008 tramite il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione CMR ed è entrato in vigore il 5 giugno 2011. Esso, oltre a contenere tutti i dettagli della lettera di vettura cartacea, presenta funzionalità aggiuntive come la possibilità di allegare documenti e foto e l'autenticazione tramite firma elettronica.
Valore probatorio della e-CMR
La e-CMR che rispetta le disposizioni del Protocollo addizionale del febbraio 2008, è considerata equivalente al CMR cartaceo (articolo 2 comma 2 del Protocollo) e ha, quindi lo stesso valore probatorio e produce i medesimi effetti.
Autenticazione della e-CMR
La e-CMR per avere validità deve essere autenticata dalle parti contrattuali mediante una firma elettronica affidabile in grado di garantire il suo collegamento con la medesima, e dove con firma elettronica si intende i dati in formato elettronico allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione. L’affidabilità della firma elettronica è tale se:
1. è connessa univocamente al firmatario
2. permette di identificare il firmatario
3. è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo
4. è collegata ai dati a cui si riferisce in modo che ogni eventuale modifica sia identificabile
Il primo utilizzo transfrontaliero dell'e-CMR ha avuto luogo il 19 gennaio 2017, tra Spagna e Francia, con il supporto di ASTIC (Asociación de Transporte Internacional por Carretera) e FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers).
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CMR (Convention des Marchandises par Route) Ginevra 19 Maggio 1956 Rev. 00 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
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