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Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

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DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso

ID 22968 | 20.11.2024

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso

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Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso)

1. Al fine di realizzare la tempestiva attuazione delle misure finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, entro il 30 maggio 2025 sono completate le attività volte ad assicurare l’interoperabilità dei dati relativi alle violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale all’interno del Portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, cui compete la gestione del Portale nazionale del sommerso, stipula protocolli di intesa con l’INPS, l’INAIL, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza per formalizzare le modalità di accesso al Portale da parte dei soggetti suindicati e di condivisione dei verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati in relazione ai provvedimenti adottati in sede di accertamento.

3. Ferma restando la possibilità di successive implementazioni, da definire previa stipula di appositi protocolli d’intesa con i soggetti cooperanti di cui al comma 2, entro il 30 maggio 2025 il Portale nazionale del sommerso è alimentato con i dati di seguito elencati, risultanti all’attività ispettiva, periodicamente aggiornati e comunque a decorrere dall’anno 2023, laddove disponibili:

a) dati identificativi del fascicolo;
b) dati identificativi dell’ispezione;
c) dati identificativi della richiesta d’intervento;
d) dati relativi alla contestazione di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
e) dati relativi alla contestazione di violazioni in materia di salute e sicurezza;
f) dati relativi all’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) dati inerenti alle violazioni in materia contributiva;
h) dati inerenti alle violazioni in materia assicurativa;
i) dati inerenti alle violazioni in materia fiscale;
l) dati inerenti alle violazioni di carattere penale e ai conseguenti provvedimenti giudiziari in materia di lavoro, di salute e sicurezza e legislazione sociale;
m) dati inerenti alle diffide accertative di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
n) dati relativi alla comunicazione di regolarità.

4. I dati conferiti dai soggetti indicati al comma 2 sono resi fruibili sia a livello analitico per singolo operatore economico che in forma aggregata a livello settoriale e provinciale per rispondere anche a finalità analitiche e statistiche come previsto nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano nel rispetto e nei limiti delle norme in tema di segreto istruttorio ai sensi dell’articolo 329 c.p.p. e di segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’articolo 66 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Con uno o più successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 1-ter, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono individuati gli ulteriori soggetti che avranno accesso al Portale nazionale del sommerso, nonché i dati dagli stessi consultabili.

Articolo 2 (Interoperabilità tra il Portale nazionale del lavoro sommerso e la Piattaforma per la gestione delle azioni di compliance e per il contrasto al lavoro sommerso)

1. Al fine di un più efficace contrasto al lavoro sommerso, l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rendono interoperabili il Portale nazionale del sommerso, gestito da INL, con la Piattaforma per la gestione delle azioni di compliance e per il contrasto al lavoro sommerso, rilasciata da INPS entro sei mesi dalla data di cui all’articolo 1, comma 1, ferma restando la condivisione, entro il 1° marzo 2025, delle specifiche tecniche delle piattaforme in apposito tavolo tecnico.

Articolo 3 (Monitoraggio)

1. A decorrere dal 15 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’INPS presentano congiuntamente una relazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cadenza mensile sull’andamento delle attività di cui al presente decreto.


Articolo 4 (Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del presente decreto è effettuato a norma del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 e, per i dati inerenti alle violazioni penali di cui all’articolo 1, comma 3, lettera l), è consentito esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2. Con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi ai sensi dell’articolo 10, comma 1-ter, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:

a) le tipologie di dati personali trattati, sia con riferimento a quelli che alimentano il Portale, sia con riferimento a quelli che vengono messi a disposizione di ciascuno dei soggetti abilitati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite;
b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE, nonché degli artt. 2-sexies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196;
c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati;
d) i flussi di dati personali tra il Portale e la Piattaforma per la gestione delle azioni di compliance e per il contrasto al lavoro sommerso, rilasciata dall’INPS, anche con riferimento alle tipologie di dati personali coinvolte, alle modalità attraverso cui si articola tale interoperabilità e alle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza;
e) i ruoli assunti dai soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali.

3. Fermo il disposto dell’articolo 10 comma 1-ter del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, i soggetti cooperanti adottano ogni misura tecnica e organizzativa idonea ad assicurare la tutela dei dati personali trattati, garantendo altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, previa valutazione di impatto sulla produzione dei dati ai sensi dell’articolo 35 del citato Regolamento 2016/679/UE.

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Fonte: MLPS

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