Regolamento delegato (UE) 2023/1634
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Regolamento delegato (UE) 2023/1634 / Modifica Reg. (UE) 2016/631
ID 20185 | 16.08.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/1634 della Commissione del 5 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi
GU L 203/1 del 16.8.2023
Entrata in vigore: 05.09.2023
Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024:
a) allegato II, punto 1), lettera a), punti ii) e iii), e punto 2), lettere b) e c);
b) allegato III, punto 1), lettera a), punti iii) e v), e punto 3), lettere c) ed e).
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 8, l’articolo 10, paragrafo 8, secondo comma, e l’articolo 15, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 definisce in modo dettagliato la metodologia di calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri.
(2) Dal 1° gennaio 2021, le norme sulle emissioni di CO2 si basano sui dati relativi alle emissioni di CO2 determinati conformemente alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione. L’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/2173 della Commissione per tenere conto dell’introduzione della WLTP, chiarendo le modalità di determinazione degli obiettivi specifici per le emissioni di particolari tipi di costruttori. Sono tuttavia necessari ulteriori chiarimenti per i costruttori che fanno parte di un raggruppamento al fine di stabilire la metodologia di calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni per gli anni civili dal 2021 al 2024.
(3) L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/631 precisa la metodologia di calcolo degli obiettivi in deroga applicabili negli anni civili dal 2021 al 2024. Ai fini della certezza del diritto è necessario specificare la metodologia di calcolo anche per gli obiettivi in deroga applicabili negli anni civili dal 2025 al 2028, di cui all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera c), di detto regolamento.
(4) Al fine di distinguere tra i veicoli di base completi e quelli incompleti, è opportuno adeguare la definizione di massa di prova («TM») per la massa di prova media in chilogrammi di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi di cui all’allegato I, parte B, punto 6.2.1, del regolamento (UE) 2019/631.
(5) Gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/631 specificano il tipo e il formato dei dati che gli Stati membri o i costruttori sono tenuti a raccogliere e comunicare annualmente alla Commissione per ogni autovettura nuova e veicolo commerciale leggero nuovo. Dall’esperienza acquisita è emerso che alcuni parametri di monitoraggio potevano essere eliminati al fine di agevolare il processo di monitoraggio, in quanto non sono utilizzati per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni o delle emissioni specifiche medie, e dovrebbero pertanto essere eliminati senza inficiare la solida valutazione del raggiungimento da parte dei costruttori degli obiettivi specifici per le emissioni. È inoltre necessario aggiungere alcuni nuovi parametri, in particolare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in circolazione. Le modifiche dei parametri devono trovare riscontro nel tipo di dati da raccogliere nell’allegato II, parte A, e nell’allegato III, parte A, del regolamento (UE) 2019/631, nonché nei formati per la raccolta dei dati di cui all’allegato II, parte B, e all’allegato III, parte B, di detto regolamento.
(6) L’allegato III del regolamento (UE) 2019/631 descrive in dettaglio una procedura che consente ai costruttori di calcolare le emissioni di CO2 e i valori della massa nel caso di veicoli commerciali leggeri omologati in più fasi. Nel caso di un singolo veicolo di base incompleto, la massa deve essere calcolata conformemente all’allegato III, parte A, punto 1.2.4, del regolamento (UE) 2019/631, tenendo conto del valore della massa della carrozzeria (B0), che è stato fissato a 1,375 per i calcoli relativi all’anno civile 2021. Per gli anni civili dal 2022 al 2024, tale valore dovrebbe essere rivisto sulla base della media della massa in ordine di marcia dei nuovi veicoli di base incompleti immatricolati nell’Unione negli anni civili 2018, 2019 e 2020.
(7) In assenza dei dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 finali per i veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2020, non è stato possibile finalizzare la revisione del valore di B0 entro il 31 ottobre 2021 come previsto nell’allegato III, parte A, punto 1.2.4, del regolamento (UE) 2019/631. Tenuto conto che una revisione del valore di B0 utilizzando solamente i dati degli anni civili 2018 e 2019 avrebbe dato un risultato molto vicino all’attuale valore di B0 e al fine di agevolare l’attuazione e assicurare la certezza del diritto per i costruttori interessati, per l’anno civile 2022 è opportuno mantenere il valore di B0 attualmente vigente. Per gli anni civili 2023 e 2024, il valore di B0 riveduto è stato calcolato sulla base dei dati finali di monitoraggio per i veicoli commerciali leggeri per gli anni civili 2018, 2019 e 2020. Inoltre, per garantire la certezza del diritto per i costruttori dopo il 2024, è necessario chiarire che il valore di B0 riveduto rimane applicabile anche negli anni successivi al 2024.
(8) Il chiarimento è necessario per tenere meglio conto delle diverse modalità di calcolo dell’influsso dell’aerodinamica nel caso di veicoli di base incompleti di categoria N1 nel quadro del calcolo delle emissioni di CO2 di monitoraggio.
(9) L’allegato III, parte B, del regolamento (UE) 2019/631 contiene alcune informazioni relative in particolare alla procedura regolamentare di prova NEDC divenute obsolete, che dovrebbero quindi essere soppresse.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:
1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
3) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024:
a) allegato II, punto 1), lettera a), punti ii) e iii), e punto 2), lettere b) e c);
b) allegato III, punto 1), lettera a), punti iii) e v), e punto 3), lettere c) ed e).
[...] Segue in allegato
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