Regolamento (UE) 2024/3110 / Nuovo regolamento CPR pubblicato in GU
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Newsletter n. 99529 del 26 Aprile 2025 | ||
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Regolamento (UE) 2024/3110 / Nuovo regolamento CPR ID 23148 | 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) 2024/3110 GU L 2024/3110 del 18.12.2024 Entrata in vigore: 07.01.2025 Applicazione a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, l’articolo 10, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 63, l’articolo 89 e l’articolo 90 e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X, che si applicano a decorrere dal 7 gennaio 2025, e l’articolo 92, che si applica a decorrere dall'8 gennaio 2027. Abrogazione regolamento (UE) n. 305/2011 Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per l’articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l’articolo 55, gli articoli da 60 a 64 del regolamento e i relativi allegati III e V che sono abrogati a decorrere dall'8 gennaio 2040. ... Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo: a) norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita; b) requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione. 2. Il presente regolamento stabilisce inoltre: a) i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti; e b) gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento. 3. Il presente regolamento mira a contribuire al funzionamento efficace del mercato interno garantendo la libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili nell’Unione. Mira inoltre a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l’impatto dei prodotti da costruzione sull’ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, e ai seguenti elementi: a) parti essenziali dei prodotti; e b) parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti disciplinati dal presente regolamento, se il fabbricante di tali parti o materiali lo richiede; 2. Il presente regolamento non si applica: a) agli ascensori soggetti alla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle scale mobili o ai loro componenti; b) ai requisiti o alla valutazione delle prestazioni soggetti alla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio e disciplinati dagli atti delegati della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 8, di detta direttiva. 3. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente regolamento i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 349 TFUE. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le normative, le regolamentazioni e le disposizioni amministrative nazionali che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti esentati non rechino la marcatura CE conformemente all’articolo 17. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato nell’Unione ai sensi del presente regolamento. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «prodotto da costruzione»: qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione; 2) «prodotto»: un prodotto da costruzione o un altro elemento che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento come indicato all’articolo 2; 3) «permanente»: destinato a rimanere nell’opera di costruzione, o in parti di essa, dopo il completamento del processo di costruzione o ristrutturazione; 4) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno nel quadro della fornitura di un servizio; 5) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione o la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di un prodotto usato dopo la sua disinstallazione; 6) «prestazione»: il grado in cui un prodotto presenta determinate caratteristiche essenziali scalabili; 7) «caratteristiche essenziali»: le caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I, e quelle che sono elencate come caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II; 8) «requisito di prodotto»: una caratteristica, conformemente all’allegato III, che un prodotto deve rispettare prima di poter essere immesso sul mercato; 9) «operatore economico»: il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento in relazione alla fabbricazione o alla rifabbricazione dei prodotti, compresi prodotti da riutilizzare, o alla messa a disposizione sul mercato di tali prodotti, in conformità del presente regolamento; 10) «fabbricante»: un fabbricante quale definito all’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1020; 11) «serie di dati 3D»: una serie di dati numerici che descrivono la forma di un oggetto mediante le sue dimensioni esterne e le sue cavità; 12) «opere di costruzione»: gli edifici e le opere di ingegneria civile tanto al di sopra quanto al di sotto del livello del suolo o dell’acqua, compresi tra l’altro strade, ponti, gallerie, piloni e altre strutture per il trasporto di energia elettrica, cavi di comunicazione, condotte, acquedotti, dighe, aeroporti, porti, vie d’acqua e installazioni che costituiscono la base per rotaie ferroviarie; 13) «livello»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico; 14) «classe»: gamma di livelli di prestazione di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo; 15) «livello di soglia»: livello minimo o massimo di prestazione di un prodotto in relazione a una determinata caratteristica essenziale; 16) «parte essenziale»: una parte utilizzata come componente o pezzo di ricambio di un prodotto e che è stata descritta da una specifica tecnica armonizzata come essenziale per la caratterizzazione, la sicurezza o la prestazione di un prodotto; 17) «kit»: un prodotto immesso sul mercato da un singolo operatore economico come insieme di almeno due elementi distinti, nessuno dei quali deve necessariamente essere un prodotto di per sé, destinati ad essere incorporati insieme in opere di costruzione; 18) «documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee; 19) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea; 20) «prodotto usato»: un prodotto che non è un rifiuto o che ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un’opera di costruzione e che: a) non è stato sottoposto a un processo che vada oltre le operazioni di controllo, pulizia o riparazione ai fini del recupero mediante i quali prodotti o componenti di prodotti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati per la costruzione senza altro pretrattamento; o b) è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, è considerato non essenziale per le prestazioni del prodotto; 21) «uso previsto»: la finalità di un prodotto quale definita nelle specifiche tecniche armonizzate applicabili o nei documenti per la valutazione europea; 22) «uso dichiarato»: l’uso previsto dal fabbricante, comprese le condizioni d’uso, stabilito nella documentazione tecnica, sulle etichette, nelle informazioni generali relative ai prodotti, nelle istruzioni per l’uso, nelle informazioni di sicurezza o nel materiale pubblicitario; 23) «riparazione»: il processo attraverso il quale un prodotto difettoso viene riparato o i suoi componenti difettosi vengono sostituiti, al fine di riportare il prodotto in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l’uso dichiarato; 24) «manutenzione»: un’azione effettuata per mantenere un prodotto in condizioni tali da garantirne il funzionamento specificato; 25) «prodotto rifabbricato»: un prodotto che non è un rifiuto o ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un’opera di costruzione e che è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile, sono qualificate come essenziali per le prestazioni del prodotto; 26) «rischio»: un rischio quale definito all’articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) 2019/1020; 27) «prodotto-tipo»: il modello astratto di singoli prodotti, determinato dall’uso previsto e da una serie di caratteristiche che escludono qualsiasi variazione per quanto riguarda la prestazione o il rispetto dei requisiti dei prodotti stabiliti nel presente regolamento, mentre prodotti identici di fabbricanti diversi appartengono a prodotti-tipo diversi; 28) «stato dell’arte»: il modo più efficace e avanzato per conseguire un determinato obiettivo, o un modo che si avvicina a quello più efficace e avanzato, o un modo che è attualmente possibile applicando le tecnologie comuni, indipendentemente dal fatto che sia o meno la soluzione tecnologicamente più avanzata; 29) «riciclaggio»: il riciclaggio quale definito all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE; 30) «fornitore di servizi di logistica»: un fornitore di servizi di logistica quale definito all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020; 31) «famiglia di prodotti»: tutti i prodotti-tipo appartenenti a una delle famiglie di cui all’allegato VII; 32) «categoria di prodotti»: un sottoinsieme dei prodotti-tipo di una determinata famiglia di prodotti comprendente i prodotti-tipo che hanno in comune un determinato uso previsto, come specificato nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea; 33) «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo documentato, continuo e interno della produzione in uno stabilimento di produzione in relazione a determinati parametri o aspetti qualitativi, che riflette le specificità di una rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti nonché di processi di fabbricazione e che mira alla costanza della prestazione o al rispetto continuo dei requisiti dei prodotti, eseguito conformemente all’allegato IX; 34) «importatore»: un importatore quale definito all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2019/1020; 35) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento diversa dal fabbricante o dall’importatore che mette un prodotto a disposizione sul mercato, tra l’altro offrendo prodotti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate o esponendo prodotti ai clienti o agli installatori nel corso di un’attività commerciale, anche mediante la vendita a distanza, a titolo oneroso o gratuito; 36) «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento; 37) «fabbricato in un unico esemplare»: indica che, in ragione delle specifiche del cliente, è necessario un riadattamento del processo di produzione per la fabbricazione rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall’operatore economico in questione; 38) «microimpresa»: una microimpresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE; 39) «su specifica del committente»: indica che, in ragione delle specifiche del cliente, vi è una variazione in termini di dimensioni o materiali rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall’operatore economico in questione; 40) «permalink» (collegamento permanente): un collegamento Internet a un sito web stabile tanto in termini di contenuto quanto di indirizzo («URL»); 41) «supporto dati»: un simbolo di codice a barre lineare, un simbolo bidimensionale o un altro mezzo di acquisizione automatica di dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo; 42) «specifiche tecniche armonizzate»: le norme armonizzate di prestazione che sono state rese obbligatorie ai fini dell’applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 5, paragrafo 8, agli atti di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e agli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 3 e all’articolo 10, paragrafo 2; 43) «organizzazione europea di normazione»: una organizzazione europea di normazione quale definita all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 44) «processo non in serie»: un processo che non è né prevalentemente automatizzato o prevalentemente realizzato utilizzando tecniche di assemblaggio in linea né ripetuto molto spesso in relazione al volume di produzione dall’operatore economico interessato o dagli operatori economici appartenenti allo stesso gruppo di imprese, determinato da una persona fisica o giuridica che esercita un controllo comune, o dalla stessa struttura organizzativa; 45) «ritiro»: un ritiro quale definito all’articolo 3, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1020; 46) «richiamo»: un richiamo quale definito all’articolo 3, punto 22), del regolamento (UE) 2019/1020; 47) «mercato online»: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai clienti di concludere contratti a distanza con operatori economici per la vendita di prodotti; 48) «interfaccia online»: un’interfaccia online quale definita all’articolo 3, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1020; 49) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce materie prime, prodotti intermedi o prodotti usati ai fabbricanti o ad altre persone che forniscono materie prime, prodotti intermedi o prodotti usati ai fabbricanti; 50) «prestatore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che presta un servizio a un fabbricante o a un fornitore di una parte essenziale, a condizione che il servizio sia pertinente per la fabbricazione di prodotti, compresa la loro progettazione o la loro disinstallazione in caso di prodotti utilizzati; 51) «accreditamento»: l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; 52) «autorità di vigilanza del mercato»: un’autorità di vigilanza del mercato quale definita all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020; 53) «ciclo di vita»: le fasi consecutive e interconnesse della vita di un prodotto, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali o, nel caso di prodotti precedentemente incorporati in opere di costruzione, dall’ultima disinstallazione dall’opera di costruzione fino allo smaltimento finale; 54) «punto unico di collegamento»: l’autorità designata come punto focale per i contatti con la Commissione e altri Stati membri su questioni relative ai prodotti da costruzione; 55) «organismo notificato»: un organismo di valutazione della conformità autorizzato a svolgere compiti di valutazione e verifica di parte terza a norma del presente regolamento e che è stato debitamente notificato; 56) «autorità notificante»: il singolo organismo pubblico designato a norma del presente regolamento preposto alla notifica e al controllo degli organismi notificati; 57) «organismo di valutazione tecnica» o «TAB»: un organismo, designato a norma del presente regolamento, che emette valutazioni tecniche europee sulla base di documenti per la valutazione europea; 58) «autorità designatrice»: il singolo organo pubblico designato a norma del presente regolamento preposto alla designazione e al controllo dei TAB in uno Stato membro; 59) «prodotto che presenta un rischio»: un prodotto che, in qualsiasi momento durante il suo intero ciclo di vita, potrebbe intrinsecamente pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, l’ambiente o il soddisfacimento di requisiti di base delle opere di costruzione se incorporato in tali opere, in una misura che, tenendo conto dello stato dell’arte, va oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all’uso previsto del prodotto e nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili; 60) «prodotto che presenta un rischio grave»: un prodotto che presenta un rischio grave quale definito all’articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2019/1020; 61) «sottoprodotto»: un sottoprodotto ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE; 62) «riciclabilità»: la capacità di un materiale o di un prodotto di essere efficacemente ed efficientemente separato, raccolto, selezionato e aggregato in specifici flussi di rifiuti al fine di essere riciclato per ottenere materie prime secondarie, riducendo al minimo la perdita di qualità o funzionalità rispetto alla materia prima in questione; 63) «beni di rilevanza per le crisi»: beni di rilevanza per le crisi come definiti dall’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio; 64) «modalità di emergenza del mercato interno»: modalità di emergenza del mercato interno definita dall’articolo 3, punto 3) del regolamento (UE) 2024/2747. Articolo 4 Piano di lavoro e fase preparatoria per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate 1. La Commissione è supportata da un gruppo di esperti («gruppo di esperti sull’acquis del regolamento sui prodotti da costruzione» o «gruppo di esperti sull’acquis del CPR»). Il gruppo di esperti sull’acquis del CPR è composto almeno da esperti designati dagli Stati membri, da rappresentanti delle organizzazioni europee di normazione e da rappresentanti delle pertinenti organizzazioni europee di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012. Il gruppo di esperti sull’acquis del CPR assiste la Commissione nel trattamento delle richieste degli Stati membri di armonizzazione a livello dell’Unione attraverso specifiche tecniche armonizzate. In particolare, il gruppo di esperti sull’acquis del CPR assiste la Commissione nel definire e aggiornare un piano di lavoro per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate, nel preparare i contenuti tecnici relativi alle specifiche tecniche armonizzate, nel decidere sulla necessità di avviare le procedure in relazione alle specifiche tecniche armonizzate che presentano carenze, non sono disponibili o non sono in grado di coprire le esigenze di regolamentazione immediate, e nel determinare l’inclusione dei prodotti usati nelle specifiche tecniche armonizzate. 2. Previa consultazione del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, la Commissione stabilisce un piano di lavoro per l’elaborazione di specifiche tecniche armonizzate per le famiglie di prodotti elencate nell’allegato VII, compresi i requisiti dei prodotti, nonché le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per il loro uso e le informazioni sulla sicurezza, che copra almeno il triennio successivo. La Commissione stabilisce le priorità del piano di lavoro utilizzando una metodologia trasparente ed equilibrata, che è pubblicata insieme al piano di lavoro. Tale metodologia riflette almeno le esigenze di regolamentazione degli Stati membri, delle questioni di sicurezza relative alle opere di costruzione e ai prodotti da costruzione e degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed economia circolare. La Commissione pubblica il primo piano di lavoro entro l'8 gennaio 2026. La Commissione rinnova e aggiorna il piano di lavoro almeno ogni tre anni. Pubblica il piano di lavoro per il triennio successivo un anno prima della scadenza del piano di lavoro in vigore. La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e gli Stati membri circa i progressi compiuti nell’attuazione del piano di lavoro. Qualora ritenga di non poter conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di lavoro, la Commissione lo modifica di conseguenza senza indebito ritardo e comunica al Parlamento europeo e agli Stati membri le relative motivazioni. 3. Conformemente al piano di lavoro stabilito ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione e al gruppo di esperti sull’acquis del CPR le caratteristiche essenziali che richiedono per una famiglia di prodotti o categoria di prodotti nonché i metodi di valutazione, i livelli di soglia o le classi di prestazione e i requisiti di prodotto che ritengono necessari. Quando gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro esigenze di regolamentazione ai sensi del primo comma, la Commissione le integra o fornisce una motivazione per cui non è possibile farlo. 4. Sulla base dei requisiti di base per le opere di costruzione di cui all’allegato I e tenendo conto delle esigenze di regolamentazione comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo, nonché degli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza, ambiente, circolarità e clima, la Commissione, con il supporto del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, individua gli aspetti tecnici necessari per preparare le richieste di normazione, comprese le pertinenti caratteristiche essenziali. Tali caratteristiche essenziali e l’elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II costituiscono la base per la preparazione delle richieste di normazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1. 5. La Commissione garantisce che le caratteristiche essenziali siano coperte da specifiche tecniche armonizzate nella misura in cui lo sviluppo di tali specifiche sia proporzionato dal punto di vista tecnico ed economico. 6. La Commissione, con il supporto del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, individua i requisiti dei prodotti di cui all’articolo 7, così come altre specifiche tecniche armonizzate, e determina se i prodotti usati debbano essere coperti o esclusi da una richiesta di normazione o da una specifica tecnica armonizzata. Il gruppo di esperti sull’acquis del CPR è consultato con urgenza in merito alle notifiche degli Stati membri effettuate a norma dell’articolo 11, paragrafo 5. 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di modificare: a) l’elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II, per adeguarlo al progresso tecnico e ai nuovi rischi ambientali e rispettare le priorità stabilite a norma del paragrafo 2 del presente articolo sulla base delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri; b) le famiglie di prodotti elencate nell’allegato VII, per adeguarle al progresso tecnico e alle esigenze di regolamentazione degli Stati membri. Articolo 5 Norme armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali riguardo alla prestazione 1. I metodi e i criteri per valutare la prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali sono stabiliti in norme armonizzate rese obbligatorie mediante gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 («norme armonizzate di prestazione»). Ove appropriato e senza mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità o la stabilità dei risultati, tali norme armonizzate di prestazione forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali. 2. La Commissione, conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che stabiliscano le caratteristiche essenziali e i relativi metodi di valutazione per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all’interno di una famiglia. La richiesta di normazione stabilisce i principi di base e i punti di riferimento per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione. Nella richiesta di normazione è indicato esplicitamente se i prodotti usati sono inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della richiesta. 3. Nell’ambito delle richieste di normazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può anche chiedere alle organizzazioni europee di normazione di fornire i dettagli tecnici necessari per l’attuazione del sistema di valutazione e verifica da applicare conformemente agli atti delegati di cui all’articolo 10, paragrafo 2. 4. Le richieste di normazione di cui al paragrafo 2 possono contemplare la richiesta di proporre uno o più dei seguenti elementi: a) livelli di soglia facoltativi o obbligatori in relazione alle caratteristiche essenziali; b) classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali; c) le caratteristiche essenziali che devono sempre essere dichiarate dai fabbricanti. Tali richieste di normazione stabiliscono i principi di base e i punti di riferimento per la definizione degli elementi richiesti. 5. Se nella richiesta di normazione presentata dalla Commissione è contemplata la richiesta di proporre elementi conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento determinando, per le famiglie o le categorie di prodotti e per gli elementi oggetto di tale richiesta, gli elementi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo. Previa consultazione del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, la Commissione può discostarsi dalle proposte dell’organizzazione europea di normazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, indipendentemente da eventuali previe richieste di normazione ma sulla base del parere del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento determinando gli elementi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo in relazione a uno qualsiasi dei gruppi di caratteristiche essenziali di natura orizzontale di cui all’allegato X. 6. Nei casi in cui, in base alla natura o alle caratteristiche tecniche di un prodotto, emerga il fatto che le prove sarebbero superflue o ridondanti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto si conformi a un determinato livello o livello di soglia o si qualifichi per una classe di prestazione senza ricorrere a prove o senza prove ulteriori. 7. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate alle pertinenti richieste di normazione, al presente regolamento e ad altre normative dell’Unione, compresi i principi generali del diritto. La Commissione può valutare se le norme armonizzate siano conformi ad altre norme armonizzate a norma del presente regolamento o ad altre norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione effettua la valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e ne presenta i motivi per iscritto alla corrispondente organizzazione europea di normazione e al gruppo di esperti sull’acquis del CPR entro sei mesi dalla trasmissione della norma armonizzata pertinente. Se ritiene che una norma, o parte di essa, sia insoddisfacente, la Commissione precisa quali siano le carenze. Affinché la Commissione possa adempiere a tale obbligo entro il termine stabilito, le organizzazioni europee di normazione informano periodicamente la Commissione in merito ai progressi e al contenuto del prodotto della normazione europea a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. 8. Se una norma armonizzata è conforme ai requisiti giuridici applicabili e soddisfa i requisiti che occorre soddisfare in relazione ai principi di base e ai punti di riferimento stabiliti nella richiesta di normazione, nonché in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, la Commissione adotta senza indugio un atto di esecuzione che rende tale norma obbligatoria. Un anno dopo tale adozione, la norma armonizzata di prestazione diventa obbligatoria ai fini del presente regolamento, a meno che nell’atto di esecuzione non sia stata specificata una data di applicazione successiva. È specificata una data di applicazione successiva solo in casi eccezionali e il suo utilizzo è debitamente motivato. Una norma armonizzata di prestazione può essere applicata volontariamente a decorrere dalla data di adozione dell’atto di esecuzione. Se ritiene insoddisfacente una norma armonizzata o parte di essa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tale norma armonizzata obbligatoria con limitazioni. Gli atti di esecuzione di cui al primo e al secondo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 90, paragrafo 2. Qualora non sia possibile rendere una norma armonizzata obbligatoria con limitazioni, la Commissione può adottare un atto di esecuzione conformemente all’articolo 6. 9. Se uno Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione, quest’ultima con il supporto del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, ritiene che una norma armonizzata di prestazione non soddisfi interamente i requisiti giuridici applicabili o non soddisfi le esigenze che occorre soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, si applica la procedura per sollevare obiezioni formali alle norme armonizzate di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012. 10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di modificare l’allegato X aggiungendo ulteriori gruppi di caratteristiche essenziali di natura orizzontale. Articolo 6 Altre specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali 1. Benché la priorità sia attribuita all’elaborazione di norme, in deroga all’articolo 5, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento, al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 114 TFUE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche essenziali, i relativi metodi di valutazione e i dettagli tecnici a norma dell’articolo 5 del presente regolamento per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all’interno di una famiglia. Tali atti di esecuzione sono adottati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la Commissione ha chiesto, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata e: i) la richiesta non è stata accettata; o ii) la norma armonizzata relativa a tale richiesta non è fornita entro il termine fissato a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non oltre tre anni dall’accettazione della richiesta di normazione; o iii) la norma armonizzata non è conforme alla richiesta; e b) negli ultimi cinque anni non è stato adottato alcun atto di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 8, primo comma, che rende obbligatoria una norma armonizzata che contempli le caratteristiche essenziali, i relativi metodi di valutazione e i dettagli tecnici di cui all’articolo 5, o tale atto di esecuzione è stato adottato negli ultimi cinque anni, ma con limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 8, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3. 2. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto del parere degli organismi competenti e del gruppo di esperti sull’acquis del CPR e consulta debitamente tutte le pertinenti organizzazioni di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012. 4. Se un atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda le stesse caratteristiche essenziali o gli stessi metodi di valutazione in relazione a una specifica famiglia di prodotti o categoria di prodotti rispetto a una norma armonizzata di cui è stato pubblicato un riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in relazione alla quale è stato adottato un atto di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 8, la Commissione ritira dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento a tale norma armonizzata o abroga tale atto di esecuzione. Se l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda solo parzialmente la norma armonizzata, la Commissione mantiene l’atto di esecuzione che stabilisce una norma armonizzata, che è soggetta a restrizioni. 5. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti che occorre soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, ne informa la Commissione, presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l’atto di esecuzione in questione. 6. La Commissione segue la procedura di cui all’articolo 5 per richiedere l’eventuale revisione o aggiornamento delle caratteristiche essenziali o dei metodi di valutazione in relazione alle stesse famiglie o categorie di prodotti contemplati dall’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se la norma armonizzata elaborata dall’organismo europeo di normazione è idonea ad essere adottata in conformità dell’articolo 5, paragrafo 8, la Commissione abroga l’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o le parti di tale atto che riguardano le stesse caratteristiche essenziali o gli stessi metodi di valutazione in relazione alle stesse famiglie di prodotti o categorie di prodotti contemplati dalla norma armonizzata. Articolo 7 Requisiti dei prodotti e norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità 1. Se una famiglia di prodotti, o una o più categorie di prodotti all’interno di una famiglia di prodotti, è contemplata da una norma armonizzata di prestazione o da un atto di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i requisiti dei prodotti conformemente all’allegato III per tale famiglia di prodotti o categoria di prodotti o per parti di essi. 2. Prima della loro immissione sul mercato, i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano i requisiti dei prodotti applicabili. 3. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare progetti di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità («norme armonizzate volontarie») per i requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Qualora una norma armonizzata volontaria richiesta a norma del paragrafo 3 sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicare il suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata volontaria conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. 5. Qualora una norma armonizzata volontaria sia conforme ai requisiti giuridici applicabili e soddisfi i requisiti in relazione ai requisiti dei prodotti stabiliti nella richiesta di normazione, la Commissione pubblica senza indugio il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 6. Qualora il riferimento di una norma armonizzata volontaria non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione può pubblicare tale riferimento con limitazioni. Qualora il riferimento di una norma armonizzata non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non possa essere pubblicato come riferimento con limitazioni, la Commissione sottopone la questione all’attenzione del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e del gruppo di esperti sull’acquis del CPR. 7. Un prodotto soggetto ai requisiti dei prodotti che è conforme alle norme armonizzate volontarie o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme ai requisiti dei prodotti contemplati in tali norme o in parti di esse. 8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare l’allegato III al fine di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali, nonché di rispettare le priorità stabilite all’articolo 4, sulla base delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri. Articolo 8 Specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità 1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni le quali rappresentano un mezzo alternativo per conformarsi ai requisiti dei prodotti stabiliti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la Commissione ha chiesto, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata volontaria riguardante i requisiti dei prodotti e: i) la richiesta non è stata accettata; o ii) la norma armonizzata volontaria relativa a tale richiesta non è fornita entro il termine stabilito conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o iii) la norma armonizzata volontaria non è conforme alla richiesta; e b) nessun riferimento di norme armonizzate che contemplano i requisiti dei prodotti è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3. 2. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del parere degli organismi competenti e del gruppo di esperti sull’acquis del CPR e consulta debitamente tutte le pertinenti organizzazioni di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012. 4. Un prodotto che è conforme alle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, è considerato conforme ai requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, disciplinati da tali specifiche comuni o da parti di esse. 5. La Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti dei prodotti contemplati da una norma armonizzata volontaria il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 7, paragrafi 5 o 6. 6. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione. [...] Articolo 9 Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza Articolo 10 Sistemi di valutazione e verifica Articolo 11 Zona armonizzata e misure nazionali Articolo 12 Relazione con altre disposizioni del diritto dell’Unione Articolo 13 Dichiarazione di prestazione e di conformità Articolo 14 Esenzione dalla redazione della dichiarazione di prestazione e di conformità Articolo 15 Contenuto della dichiarazione di prestazione e di conformità Articolo 16 Fornitura della dichiarazione di prestazione e di conformità Articolo 17 Principi generali e uso della marcatura CE Articolo 18 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE Articolo 19 Altre marcature e asserzioni di prestazione Articolo 20 Obblighi di tutti gli operatori economici Articolo 21 Diritti dei fabbricanti Articolo 22 Obblighi dei fabbricanti Articolo 23 Obblighi dei mandatari Articolo 24 Obblighi degli importatori Articolo 25 Obblighi dei distributori Articolo 26 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Articolo 27 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica Articolo 28 Obblighi dei mercati online Articolo 29 Vendite online e altre vendite a distanza Articolo 30 Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli operatori economici Articolo 31 Documenti per la valutazione europea Articolo 32 Principi e procedura relativi all’elaborazione e all’adozione dei documenti per la valutazione europea Articolo 33 Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea Articolo 34 Pubblicazione di riferimenti Articolo 35 Contenuto del documento per la valutazione europea Articolo 36 Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea Articolo 37 Valutazione tecnica europea Articolo 38 Autorità designatrice. Articolo 39 Designazione, controllo e valutazione dei TAB Articolo 40 Requisiti dei TAB Articolo 41 Coordinamento dei TAB Articolo 42 Notifica Articolo 43 Autorità notificanti Articolo 44 Requisiti relativi alle autorità notificanti Articolo 45 Coordinamento delle autorità notificanti e designatrici Articolo 46 Requisiti relativi agli organismi notificati Articolo 47 Presunzione di conformità degli organismi notificati Articolo 48 Filiali e subappaltatori degli organismi notificati Articolo 49 Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell’organismo notificato Articolo 50 Domanda di notifica Articolo 51 Procedura di notifica Articolo 52 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati Articolo 53 Modifiche della notifica Articolo 54 Contestazione della competenza degli organismi notificati Articolo 55 Obblighi operativi degli organismi notificati Articolo 56 Obblighi di informazione degli organismi notificati Articolo 57 Atti di esecuzione relativi agli organismi notificati Articolo 58 Coordinamento degli organismi notificati Articolo 59 Sostituzione della prova di tipo e del calcolo di tipo Articolo 60 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese Articolo 61 Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie Articolo 62 Riconoscimento della valutazione e della verifica da parte di un altro organismo notificato Articolo 63 Portale per i reclami Articolo 64 Autorità di vigilanza del mercato e punto unico di collegamento Articolo 65 Procedura per trattare la non conformità Articolo 66 Procedura di salvaguardia dell’Unione Articolo 67 Prodotti conformi ma che comportano rischi Articolo 68 Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato Articolo 69 Recupero dei costi Articolo 70 Relazioni e analisi comparative Articolo 71 Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato Articolo 72 Punti di contatto per i prodotti da costruzione Articolo 73 Sessioni di formazione e scambi di personale Articolo 74 Ruoli condivisi e processo decisionale congiunto Articolo 75 Sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione Articolo 76 Passaporto digitale del prodotto Articolo 77 Requisiti generali relativi al passaporto digitale del prodotto Articolo 78 Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale del prodotto Articolo 79 Identificativi univoci e registro dei passaporti digitali dei prodotti Articolo 80 Utilizzo obbligatorio e adeguamento tecnico Articolo 81 Cooperazione internazionale Articolo 82 Incentivi degli Stati membri per i prodotti da costruzione Articolo 83 Appalti pubblici verdi Articolo 84 Status normativo dei prodotti Articolo 85 Applicazione di procedure di emergenza Articolo 86 Definizione delle priorità per la valutazione e la verifica dei prodotti da costruzione di rilevanza per la crisi Articolo 87 Valutazione e dichiarazione di prestazione sulla base di norme e specifiche comuni Articolo 88 Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità Articolo 89 Atti delegati Articolo 90 Procedura di comitato Articolo 91 Domande, decisioni, documentazione e informazioni elettroniche 1. Tutte le domande presentate dagli organismi notificati o dai TAB o ad essi destinate e le decisioni prese da tali organismi conformemente al presente regolamento possono essere presentate in formato cartaceo o in un formato elettronico di uso comune, a condizione che la firma sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e che la persona che firma sia stata incaricata di rappresentare l’organismo o l’operatore economico, conformemente al diritto rispettivamente degli Stati membri o dell’Unione. Articolo 92 Sanzioni Articolo 93 Valutazione Articolo 94 Abrogazione Articolo 95 Deroghe e disposizioni transitorie Articolo 96 Entrata in vigore _________ Allegati ALLEGATO I Requisiti di base delle opere di costruzione ...
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