Sentenza CP n. 41397/2024 / Infortunio addetto impianto imbottigliamento GPL Responsabilità preposti
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Newsletter n. 98920 del 24 Novembre 2024 | ||
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Sentenza CP Sez. 4 12 novembre 2024 n. 41397 ID 22941 | 15.11.2024 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 12 novembre 2024 n. 41397 - Infortunio dell'operatore di giostra della raffineria addetto all'impianto di imbottigliamento GPL. Rimozione di una barriera antinfortunistica e responsabilità dei preposti. 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, per quanto qui d'interesse, la pronuncia con la quale il 9 marzo 2023 il Tribunale di Gela aveva dichiarato D.D., A.A., B.B. e C.C. responsabili del reato di cui agli artt. 113 e 590, comma 3, cod. pen. perché, in cooperazione colposa tra loro, D.D. in qualità di responsabile imbottigliamento GPL di Raffineria di Gela Spa, A.A., B.B. e C.C. in qualità di tecnici di campo addetti all'impianto di imbottigliamento, avevano cagionato in Gela il 1 febbraio 2017 a E.E., operatore di giostra della raffineria addetto all'impianto di imbottigliamento GPL, settore de pallet - ricollaudo, lesioni personali gravi a causa dell'improvvisa attivazione del dispositivo di spinta è della conseguente compressione della gamba destra tra lo stesso e il carter metallico di protezione; con condanna degli imputati e del responsabile civile Raffineria di Gela Spa al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Agli imputati si rimproverava sia di aver consentito l'utilizzo della giostra (consistente in un'apparecchiatura finalizzata al riempimento delle bombole) in difformità dalle istruzioni d'uso a seguito di modifiche strutturali dell'impianto di imbottigliamento garantito dalla ditta costruttrice (rimozione di barriere protettive intorno al dispositivo di spinta, installazione di un carter metallico a copertura del dispositivo di spinta, eliminazione di componenti del pannello di comando, rimozione dei sensori di passaggio delle bombole e del cancelletto di blocco), sia di aver omesso interventi di manutenzione straordinaria necessari a ripristinare i requisiti di sicurezza. 3. Il fatto è stato così ricostruito nelle fasi di merito: la società Raffineria di Gela aveva apportato all'impianto di imbottigliamento GPL una modifica strutturale, non prevista dal costruttore, che determinava un improprio utilizzo della macchina in modalità semiautomatica (l'impianto avrebbe dovuto funzionare in modalità manuale o automatica); in particolare, la c.d. giostra dell'impianto di imbottigliamento delle bombole e, in dettaglio, la macchina chiamata "pallettizzatore ricollaudo" era stata significativamente modificata rispetto alle originarie previsioni progettuali; la modifica consisteva nella eliminazione del cancelletto di blocco e delle barriere di protezione e nella apposizione di un carter metallico; tali modifiche erano state mantenute sino al momento dell'infortunio; il lavoratore si era avvicinato alla barra della gabbia di contenimento per alzarla manualmente mentre svolgeva le sue ordinarie mansioni di addetto al funzionamento dell'impianto, operando in modalità semiautomatica; tale modalità era seguita come prassi tra gli operatori in quanto il funzionamento automatico era fuori servizio, mentre il funzionamento denominato come semiautomatico (non previsto dal progetto né dai manuali d'uso) consisteva nella modalità manuale accompagnata dall'uso di un joystick per movimentare lo spintore; il manettino o joystick tendeva a rimanere temporaneamente un po' incantato, inceppato, incastrato, il che impediva che si attivasse il blocco dello spintore e dello scorrimento delle bombole; tale fenomeno era causato dalla anomala presenza di condensa nel sistema meccanico, che provocava un malfunzionamento dei comandi e degli organi pneumatici; la presenza delle barriere protettive originariamente previste nel progetto e il regolare funzionamento dell'impianto in modalità automatica o manuale avrebbero evitato l'evento; l'inceppamento o il malfunzionamento del manettino non costituiva, secondo i giudici, un evento del tutto imprevisto e imprevedibile in quanto il datore di lavoro e i suoi preposti avrebbero dovuto monitorare costantemente il funzionamento dell'apparecchio e verificarne l'operatività in condizioni di sicurezza; il lavoratore si trovava vicino al punto in cui arrivavano, su nastro trasportatore a catena, le bombole difettose o scadute, comunque vuote, che si dovevano pallettizzare; con il joystick muoveva uno spintore mentre manualmente alzava la barra di contenimento del pallet, altrimenti detta gabbia di contenimento, per farvi entrare le bombole, avvicinandosi in prossimità dello spintore, che altrimenti si sarebbe dovuto comandare da una distanza di tre metri con il joystick; mentre il lavoratore sollevava la barra di contenimento del pallet, lo spintore era tornato indietro automaticamente senza il suo input e quindi il lavoratore era rimasto schiacciato tra lo spintore e il carter dello stesso con la coscia destra. Ricorso Occorre a tale proposito ricordare che, tanto per il capo reparto quanto per il preposto, la sfera di responsabilità è delineata dalla disciplina antinfortunistica dettata dal D.Lgs. n.81/2008 ed è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui tali figure di garanti concretamente dispongono. Non può quindi considerarsi manifestamente illogico, né apparente, il ragionamento che dal compito di responsabili di esercizio deduca il potere di vigilanza antinfortunistica e il dovere di segnalazione del malfunzionamento dell'impianto. Quest'ultimo è concetto ampio, comprensivo tanto di quei guasti che occasionalmente derivino da avaria, difetto, deterioramento o rottura quanto delle alterazioni del meccanismo progettato dal costruttore derivanti da manomissione, comunque inerente ai rischi connessi alle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Le argomentazioni difensive tendenti a evidenziare altre figure di garanti non tengono conto del fatto che il sistema antinfortunistico è previsto dal legislatore alla stregua di una rete di soggetti deputati alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e che la responsabilità di un garante non esclude quella di altri nella cui sfera di attribuzioni ricada il rischio concretizzatosi (art. 19 lett. f) D.Lgs. n. 81/2008 a proposito dell'obbligo di segnalare le situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori gravante sul preposto; Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, Ridenti, Rv. 254403 - 01, con riferimento alla posizione di garanzia del capocantiere o del preposto; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio, Rv. 252149 - 01 in cui si è affermato che "In tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia; in particolare, il capo cantiere è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche"). 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