Lavori con obbligo Sorveglianza Sanitaria: Riferimenti Normativi ed elenchi | Rev. 8.0 del 07.05.2024
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salve Visitatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavori con obbligo Sorveglianza Sanitaria: Norme ed elenchi / 2024 ID 10213 | Rev. 8.0 del 07.05.2024 / Documento completo in allegato Il Documento allegato intende fornire un dettagliata tabella elenco delle attività che presentano rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 per le quali è prevista la Sorveglianza Sanitaria, in relazione al Titolo del D.Lgs. 81/2008 ed alle altre norme vigenti. Update 07.05.2024 Aggiornato il Documento con riferimenti normativi alla data Update 12.02.2022 Update 26.04.2021 Update 10.03.2021 Update 05.11.2020 Update 19.09.2020 Update 01.07.2020 ______ Excursus La Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria, in accordo con il Testo Unico Sicurezza, solo (Art. 41 del D.Lgs. 81/2008): Sono presenti varie posizioni degli addetti ai lavori relative alla legittimità di quanto riportato al punto 1, in particolare in relazione all'assenza nel D.Lgs. 81/2008 di attivare la Sorveglianza Sanitaria in relazione alle evidenze della Valutazione dei Rischi (Vedi a seguire Posizione SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale). Le recenti Linee Guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro (la più importante Società Scientifica in materia) recitano a proposito: "Come si vede la norma nazionale enfatizza, rispetto alla direttiva comunitaria, il ruolo della SS introducendo regole molto rigide per la stessa attività del MdL-MC. In particolare, ad esempio, l’articolo 41 al comma 1 limita l’attivazione della SS esclusivamente ai casi previsti dalla normativa vigente, rimandando alla lista di rischi e alle condizioni previste nei titolo successivi. Nel corso dell’applicazione della normativa del nostro Paese è sorta la questione della legittimità di attivare una SS in assenza di rischi normati ma in presenza di una VdR che ne ha evidenziato la necessità quale efficace strumento di prevenzione e controllo periodico. A tale proposito si sono susseguite varie interpretazioni dei Servizi di Prevenzione delle ASL, talora tra loro discordanti (anche nella stessa regione).Nell’attesa di una indicazione univoca di tipo istituzionale, se non legislativo, a parere della SIMLII, la SS è da considerarsi giustificabile ogniqualvolta la VdR (siano essi normati o meno) ne obiettivi un’utilità preventiva". Con il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è stato modificata la lettera a) del comma 1 dell'Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che ora recita: 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28; D.Lgs. 81/2008 Art. 41 Sorveglianza sanitaria Nota (1) (3) (7) (8) (9) (10) 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: 2. La sorveglianza sanitaria comprende: 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. (2) (4) (5) (6) 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106]. 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Note Interpelli (0) Interpello n. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. 2. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106]. Nota Di seguito sono riportati i fattori, i lavori, le mansioni, le attività e le situazioni di rischio più frequenti che richiedono la Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, quindi la nomina obbligatoria di un Medico Competente (secondo eventuali livelli) (Articolo indicata in parentesi) (b) Non è previsto un Articolo del D.Lgs. 81/2008 per la Sorveglianza Sanitaria (nella colonna è riportato solo l’articolo di riferimento del rischio). (c) E’ previsto un Articolo del D.Lgs. 81/2008 per la Sorveglianza Sanitaria, riportato nella colonna (la SS e la nomina del MC potrebbe non essere necessaria in relazione al rischio) Sorveglianza sanitaria eccezionale / fino al 31 Luglio 2022 Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.128 del 19-05-2020 - SO n. 21) convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.180 del 18-07-2020 - SO n. 25) Art. 83 Sorveglianza sanitaria 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Proroghe Art. 83 - Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 - Modificato paragrafo Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui Art. 83 Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34. Termine prorogato fino al 31 Marzo 2022. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (GU n.175 del 23.07.2021) - Modificato paragrafo Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui Art. 83 Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34. Termine prorogato fino al 31 luglio 2021. - Modificato paragrafo Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui Art. 83 Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34. Termine prorogato fino al 30 Aprile 2021. Lavoratori fragili La produzione normativa e tecnica inerente il SARS-CoV 2 ha posto attenzione dapprima alla “persona fragile” e successivamente al “lavoratore fragile”: Una generica definizione può essere rintracciata nel DPCM 08/03/2020 e successivi fino al DPCM 26/04/2020 che all’art. 3, comma 1, lett b) prevede che “sia fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”; “lavoratore fragile”: l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente, dal Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 che ha prolungato, con ulteriori decreti, il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 2022. Attività obbligo SS valutazione alcol e stupefacenti Accordo CSR del 13.07.2017 Attività di cui all'Allegato A dell'Accordo CSR del 13.07.2017 (6) Tabella delle le mansioni a rischio per le quali è previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria per la valutazione dell’assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti e psicotrope (Allegato A) Allegato A Accordo CSR del 13.07.2017 .... Se, nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell'allegato A, dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) emerga la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l'effettuazione di controlli dell'idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L. 300/1970, costituita presso le ASL territorialmente competenti. _____ (1) Art. 88. Campo di applicazione 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. 2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (2) Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (4) Lavorazioni che espongono a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, precisamente a valori superiori ai valori d’azione (sistema mano-braccio valore d’azione giornaliero fissato a 2.5 m/s2, corpo intero valore d’azione giornaliero fissato a 0.5 m/s2. (D.Lgs. 81/2008). (6) Accordo CSR del 13.07.2017 Certifico Srl - IT | Rev. 8.0 2024 Matrice Revisioni
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