DD n.251/2023 / Modalità di compilazione registro carico/scarico e formulario - RENTRi
Appunti Ambiente | ||
27 Novembre 2024 | ||
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DD n.251/2023 ID 21025 | Pubblicato il l Decreto Direttoriale n.251/2023 definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023: - Decreto direttoriale n.251 del 19 dicembre 2023 I nuovi modelli di registro di carico e scarico e del formulario, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. n.59 del 2023, saranno applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025 (DD n. 97 del 22 settembre 2023). Art. 21 Modalita' operative 1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti direttoriali: a) le modalita' operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonche' il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679; Art. 4 Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico 1. E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I. 2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto. 3. Il registro cronologico di carico e scarico e' tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006: a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA; 4. Il registro cronologico e' tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20. Art. 5 Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto 1. E' approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II. 2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. 3. Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore. 4. Il formulario di identificazione del rifiuto e' vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale. 5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Collegati |
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