Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




DD n. 97 del 22 settembre 2023 | Tabella scadenze RENTRI

ID 20467 | | Visite: 7187 | Documenti AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/20467

DD n  97 del 22 settembre 2023 Tabella scadenze RENTRI

DD n. 97 del 22 settembre 2023 / Tabella scadenze RENTRI

ID 20467 | 26.09.2023 / Decreto direttoriale allegato

In riferimento alle tempistiche previste dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, con decreto direttoriale n.97 del 22 settembre 2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, all’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR), alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale”.

...

Decreto direttoriale n. 97, 22 settembre 2023 - Tabella scadenze RENTRI

Articolo 1 (Tempistiche previste dal RENTRI)

1. È adottata la “Tabella scadenze RENTRI” allegata al presente decreto, contenente:

a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;

b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;

c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;

d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.

__________

Allegato

Tabella scadenze RENTRI

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI

L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

Data (art. 13, comma 1)

lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)

a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025

lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)

a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)

a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Data (art.9, comma 1)

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).

a decorrere dal 13 febbraio 2025

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale

Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025

a decorrere dal 13 febbraio 2025

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale

Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)

a decorrere dal 13 febbraio 2026

 ...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto direttoriale n. 97  22 settembre 2023.pdf)Decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023
 
IT287 kB907

Tags: Ambiente Rifiuti RENTRI

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mar 24, 2025 221

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025 ID 23674 | 24.03.2025 Rettifica del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 GU L… Leggi tutto
Mar 20, 2025 311

Regolamento delegato (UE) 2025/530

Regolamento delegato (UE) 2025/530 ID 23659 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana… Leggi tutto
Benefici multipli dell efficienza energetica per le imprese
Mar 14, 2025 530

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese / ENEA 2024 ID 23632 | 14.03.2025 / In allegato L’efficienza energetica non è solo una leva fondamentale per ridurre i consumi e i costi aziendali, ma anche un elemento chiave per affrontare le sfide climatiche e promuovere uno sviluppo… Leggi tutto
DPCM 21 gennaio 2025 n  24   Criteri Bonus sociale TARI
Mar 13, 2025 1452

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 / Criteri Bonus sociale TARI ID 23623 | 13.03.2025 / In allegato DPCM 21 gennaio 2025 n. 24Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione… Leggi tutto

Più letti Ambiente