Vademecum terre e rocce da scavo | Rev. 1.0 del 19 Aprile 2023
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30 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Vademecum terre e rocce da scavo / Rev. 1.0 Aprile 2023 ID 8264 | 19.04.2023 Documento illustrato allegato, sulla disciplina delle "Terre e rocce da scavo", in accordo con il D.Lgs. n. 152/2006 (TUA) e il D.P.R. 120/2017. Sommario ... Rev. 1.0 del 19.04.2023 Normativa in iter (Nuovo regolamento terre e rocce da scavo) Pubblicato nella GU n.47 del 24.02.2023 Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, in vigore del provvedimento: 25/02/2023. Il Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13, in fase di conversione in Legge, prevede l’adozione da parte del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, di un regolamento per la disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo con lo scopo di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR. Oggetto del regolamento saranno la gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (articolo 184- bis del D.Lgs. n. 152/2006) provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Inoltre, saranno disciplinati inoltre i casi in cui il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006, la disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti, l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Con l'entrata del regolamento verrà abrogato il D.P.R. 120/2017. Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13 Art. 48 Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo 1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR. 3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. Inquadramento normativo - Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e Il D.P.R. 120/2017 disciplina: - la gestione delle TRS qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184 -bis, del D.Lgs. n. 152/2006, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; Figura 1 - Disciplina Terre e rocce da scavo (*) Cantiere di grandi dimensioni L’art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 120/2017 definisce come “terre e rocce da scavo” il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: Figura 3 - Immagini Def. Terre e rocce da scavo In rosso le modifiche apportate dal Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. (GU n.88 del 14.04.2023) Art. 2, comma 1, lettera c) Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 per la specifica destinazione d’uso. Risulta opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 3 del Dpr, sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti come rifiuti. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e successive modificazioni, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo. ... Possibili regimi applicabili 1) Gestione come RIFIUTO; ... 1) Gestione come Rifiuto Nel caso di non sussistenza delle condizioni per la gestione come sottoprodotto o per l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti, le terre e rocce da scavo sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici CER 170504 o 170503* valgono le disposizioni del Titolo III del D.P.R. n. 120/2017. - le terre e rocce da scavo sono soggette a tutti gli obblighi previsti per i rifiuti e possono pertanto essere gestite presso impianti autorizzati in procedura “ordinaria” o “semplificata” (artt. 208 e 216 del D.lgs 152/2006) - i rifiuti da costruzione e demolizione non possono mai essere riutilizzati all’interno del cantiere (ad esclusione del suolo escavato e riutilizzato in sito ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006). [...] Riutilizzo in sito oppure presso sito esterno (sottoprodotto) [...] Gestione come sottoprodotto E’ sottoprodotto il materiale da scavo che risponde ai requisiti dell’art. 4 comma 2 e comma 3 del D.P.R. n. 120/2017. Requisiti sottoprodotto Le terre e rocce da scavo per essere qualificate come sottoprodotti devono rispondere ai seguenti requisiti: a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del PU o della dichiarazione di cui art. 21 e si realizza: 1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi in sostituzione di materiali da cava; c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (Allegato 3); d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo II o dal Capo IV per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b). Criteri per la gestione delle Terre Rocce da scavo come sottoprodotto Il D.P.R. n. 120/2017 individua tre possibili scenari di utilizzo come sottoprodotto. Per tutti gli scenari, i requisiti per la qualifica come sottoprodotto (art. 4 del D.P.R. n. 120/2017) sono attestati dal proponente previa esecuzione di una caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo. Pertanto, è necessario che il proponente disponga di una certificazione analitica che attesti il non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite in riferimento alla specifica destinazione urbanistica del sito di produzione e destinazione o dei valori di fondo naturale. I requisiti come sottoprodotto sono attestati dal proponente nel Piano di utilizzo (PdU). Nel PdU devono essere riportate, tra le altre informazioni, anche i risultati della caratterizzazione ambientale eseguita. Il PdU non richiede esplicita autorizzazione, ma contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. I requisiti come sottoprodotto sono autocertificati dal proponente nella Dichiarazione di Utilizzo (DU). La DU, trattandosi di autocertificazione, non deve necessariamente includere la certificazione analitica, ma quest'ultima deve essere resa disponibile all'Autorità Competente e/o all'ARPA, qualora richiesta. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto in conformità al PdU o alla DU è attestato mediante la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 120/2017. Il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti fuori dal sito di produzione è accompagnato dal documento di trasporto di cui all'allegato 7 del D.P.R. n. 120/2017. [...] Trasporto Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell’ allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo. Qualora il proponente e l’esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall’esecutore. Documento di trasporto L’art. 6 presenta il documento di trasporto indicato nell’Allegato 7, pensato per il trasporto dal sito di produzione al sito di destinazione o al sito di deposito intermedio. Non è previsto un analogo modulo per il trasporto dal sito di deposito intermedio al sito di destinazione. Essendo evidentemente necessario disporre di un documento di trasporto anche in uscita dal deposito intermedio verso il sito di destinazione, si ritiene possibile utilizzare il documento riportato in Allegato 7 modificando opportunamente la Sezione A. ________ Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023 Matrice revisioni
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