Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Chiarimenti disciplina matrici materiali di riporto

ID 4947 | | Visite: 10745 | Documenti MATTMPermalink: https://www.certifico.com/id/4947

Matrici materiali di riporto

Chiarimenti disciplina matrici materiali di riporto

Circolare MATTM del 10 Novembre 2017 n. 0015786

Oggetto: Disciplina delle matrici " - chiarimenti interpretativi

Con riferimento alla disciplina delle matrici materiali di riporto ed all’utilizzo che di tali materiali possono farsi anche in considerazione delle nuove disposizioni in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120, regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la presente circolare intende fornire alle Amministrazioni in indirizzo chiarimenti interpretativi al fine di uniformarne l’azione amministrativa.

I. Definizione e qualificazione giuridica delle matrici materiali di riporto. Le novità introdotte dal DPR 120/2017

[...] "l’articolo 3, comma 1, del D.L. 2/2012 fornisce la definizione di “matrici materiali di riporto” evidenziando la volontà del legislatore di equiparare, al ricorrere di particolari condizioni, i materiali di riporto al suolo con conseguente applicazione dell’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

Nello stesso senso del predetto quadro normativo, depone il nuovo DPR 120/2017. Nello specifico l’articolo 4, comma 3, relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, stabilisce che nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), il citato articolo 4, comma 3, prevede che le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui all’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo".

L’articolo 24, comma 1, del DPR 120/2017, recante la disciplina dell’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, prevede che ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale normativa, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, devono essere utilizzate nel sito di produzione. La norma in commento prevede, inoltre, che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell’allegato 4 dello stesso DPR.

II. Quadro normativo di riferimento in materia di gestione

[...]"nel caso in cui i materiali prodotti dagli scavi rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere contaminati, è sempre consentito il riutilizzo in situ restando, altresì, esclusi dal regime normativo dei rifiuti ai sensi dell’articolo articolo 185, comma 1, lettere b) e c), d. lgs. 152/2006".

III. Gestione delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto

[...]"nel caso le matrici materiali di riporto rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere contaminate, è sempre consentito il riutilizzo in situ.

Nel caso in cui nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale di riporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso".

Fonte: MATTM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Correlati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare-Ministero-Ambiente-2017-15786.pdf)Circolare MATTM n. 0015786 del 10.11.2017
Disciplina matrici materiali di riporto
IT422 kB1367

Tags: Ambiente Rifiuti Suolo

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 25

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 69

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Lug 11, 2024 112

Legge 29 ottobre 1987 n. 441

Legge 29 ottobre 1987 n. 441 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. (GU n.255 del 31.10.1987) Collegati
Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361
Leggi tutto
Lug 11, 2024 93

Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361

Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361 Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (GU n.203 del 01.09.1987)______ Aggiornamenti all'atto 31/10/1987 LEGGE 29 ottobre 1987, n.… Leggi tutto
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia Anno 2023
Lug 01, 2024 128

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023 ID 22151 | 01.07.2024 / In allegato Durante il 2023 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 1073 km2 (quasi un terzo della Val D’Aosta). Di questi, circa 157 km2 (una superficie confrontabile con… Leggi tutto

Più letti Ambiente