Lavoratori isolati: Sicurezza: VR - Procedura / Rev. 2.0 del 06.04.2023
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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Lavoratori isolati: Sicurezza / VR - Procedura ID 5316 | Rev. 2.0 del 06.04.2023 / Documento completo in allegato Il Documento allegato affronta il quadro normativo generale della Sicurezza dei "Lavoratori isolati", con riferimento all'uso dei dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) geolocalizzati, estremamente utili e segnalati su quesito MLPS, per l'emergenza in questo contesto lavorativo. Non è definita dalla legislazione la figura del "lavoratore isolato" (salvo alcuni riferimenti di cui a seguire), nonostante molti lavoratori eseguono attività lavorative, tali che, possono essere ricondotti alla figura di "lavoratore isolato". A riferimento, la norma UNI EN ISO 15743 Ergonomia dell’ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio, per la gestione organizzativa per i lavori in ambienti a basse temperature es. lavori in celle frigo, che sono molte volte riconducibili a lavoro isolato/lavori in condizioni particolari. Update Rev. 2.0 del 06.04.2023 - Inserita Matrice dei rischi I “lavoratori isolati” sono le persone che sono tenute a lavorare da sole, senza una sorveglianza diretta e senza la presenza di altri soggetti vicini che possano prestare soccorso immediato in caso di infortunio o incidente. Un lavoratore o lavoratrice che svolge la propria attività in solitudine, opera senza un contatto visivo o vocale diretto con gli altri dipendenti dell’azienda e tale condizione potrebbe interessare tutte le categorie di lavoratori che, ad esempio, hanno necessità di continuare a lavorare oltre l’orario normale, oppure nei casi in cui sia richiesta la loro presenza durante i giorni festivi, la sera o la notte. Sono considerati lavoratori isolati anche coloro che non operano realmente in solitudine, ma che si trovano in un contesto che presenti difficoltà nella comunicazione, nel movimento o di impedimento fisico, oltre alle persone che lavorano in luoghi remoti, di difficile accesso, in condizioni ambientali sconosciute o avverse. Di seguito alcune specifiche categorie di lavoratori isolati, (anche nella tipologia di lavoro notturno): Normativa Relativamente al lavoro solitario o isolato (attività lavorativa in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza alcuna collega accanto e senza nessun contatto diretto con altri lavoratori), sia diurno che notturno, la vigente normativa non prevede obblighi particolari, con eccezione di quanto stabilito per lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e D.P.R.177/11). Si ricorda che l’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., pone a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quindi anche quelli derivanti da particolari condizioni lavorative, come appunto quelli dei lavoratori isolati. A seguito di tale valutazione il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione e le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei rischi individuati. D.Lgs.81/08 GESTIONE DELLE EMERGENZE 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. DM 388/2003 Decreto 15 Luglio 2003 n. 388 Art. 2, comma 5 Inail modulo OT/23 ANNO 2023: Dotazione sistemi di rilevamento automatico “uomo a terra”. La sezione da compilare relativa al sistema di rilevamento uomo a terra è il quadro F-1 “GESTIONI DELL’EMERGENZE E DPI”. Ai fini dell’attuazione dell’intervento, i sistemi di rilevamento automatico “uomo da terra” devono essere stati consegnati a tutti i lavoratori le cui mansioni comportano lavoro in solitario. Documentazione ritenuta probante: 1. Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, relativi all’anno 2022. In caso di noleggio il contratto deve essere datato nel 2022 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l’intero anno 2022; non è pertanto valido un contratto che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2022 DM 388/2003 (in ambito ferroviario) Decreto 24 Gennaio 2011 n. 19 Obblighi lavoro notturno Il lavoro notturno all’interno, spesso rientrante nel "lavoro isolato" è definito all'interno del D.Lgs. 66/03 e s.m.i. Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. D.Lgs. 66/03 e s.m.i. Art. 1 comma 1 Requisiti relativi alle persone tenute a lavorare da sole Bisogna garantire che lavorino da soli solo coloro che sono idonei dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale. Impiegare soggetti idonei permette di ridurre la probabilità che le persone tenute a lavorare da sole prendano decisioni sbagliate, commettano errori o si comportino in modo pericoloso. Il datore di lavoro deve selezionare la persona adatta a svolgere l’attività lavorativa in questione. Idoneità psichica Non sono idonee o lo sono solo a determinate condizioni, ad esempio, le persone che: - hanno paura in posti di lavoro in cui devono lavorare da sole Idoneità fisica Non sono idonee o lo sono a determinate condizioni, ad esempio, le persone che: - sono soggette a capogiri, svenimento, crisi epilettiche, paralisi, dispnea, asma, ecc. Idoneità intellettuale Le persone tenute a lavorare da sole devono conoscere esattamente il loro compito, aver compreso perfettamente la formazione ricevuta ed essere in grado di leggere e capire tutte le eventuali istruzioni o indicazioni scritte. Queste persone devono poter rilevare e comprendere, per quanto sia necessario, le condizioni, le funzioni e i dati relativi alle attrezzature di lavoro che devono far funzionare o sorvegliare. Sulla base di queste informazioni devono essere in grado di agire senza commettere sbagli. In caso di eventi imprevisti, le persone tenute a lavorare da sole devono, date le circostanze, prendere delle decisioni importanti ai fini della produzione e/o della sicurezza sul lavoro. Questo vale per l’impianto in esercizio normale o particolare (ad es. per riparare guasti o eliminare intoppi nella produzione). Fattori psicosociali Le persone tenute a lavorare da sole sono esposte a rischi particolari non soltanto in relazione alla sicurezza sul lavoro, ma anche a causa delle possibili conseguenze psicosociali. In determinate condizioni sfavorevoli possono isolarsi. Le persone tenute a lavorare da sole sono in pericolo soprattutto se hanno difficoltà a mantenere i contatti con altre persone nel tempo libero a causa dell’orario o del posto di lavoro, ad esempio in caso di lavoro notturno o di posti di lavoro isolati. Prima di consentire a una persona di lavorare da sola, bisogna istruirla e informarla sull’incarico che dovrà svolgere. Le persone tenute a lavorare da sole devono conoscere bene la macchina, gli utensili, le sostanze, ecc. e avere un’esperienza sufficiente. Inoltre, è particolarmente importante che gli incarichi siano spiegati in modo chiaro e preciso. La formazione comprende almeno i seguenti aspetti: - utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro È opportuno verificare periodicamente il comportamento e le conoscenze richieste inerenti l’attività della persona tenuta a lavorare da sola. L’entità e la frequenza di questi controlli dipendono dalle circostanze e dai pericoli effettivi, nonché dalle esperienze fatte dal datore di lavoro. Bisogna correggere eventuali comportamenti contrari alle regole di sicurezza, migliorare o completare le conoscenze lacunose. Fattori di rischio Per definizione, il “lavoratore solitario” non è soggetto a sorveglianza o ad interazione con altri. Matrice dei rischi La mancanza di contatto con i colleghi può aumentare considerevolmente il rischio di infortunio. Questa solitudine può a sua volta causare uno stress psichico (sensazione di isolamento, paura). Di fronte a eventi eccezionali le persone che lavorano da sole possono sentirsi sotto pressione a livello fisico, intellettuale o psichico (mancanza di assistenza, confusione mentale). In queste situazioni di stress aumentano le probabilità per la persona tenuta a lavorare da sola di prendere decisioni sbagliate, commettere errori o cominciare a comportarsi in modo pericoloso. Quasi tutti i lavori comportano dei pericoli. Molte attrezzature di lavoro celano pericoli che possono causare un infortunio. D’altronde si presuppone tacitamente la possibilità di prestare soccorsi immediati in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica. Per chi lavora da solo questo aiuto tempestivo non è più garantito. In mancanza di un aiuto tempestivo, le conseguenze di un infortunio o di una situazione critica possono peggiorare notevolmente. Si è di fronte a una «situazione critica», ad esempio, quando una persona non riesce più ad aprire con la propria forza la porta di una cella frigorifera. Questa persona non deve essere necessariamente ferita: ciò che le occorre è un aiuto immediato. Pertanto, con un piano d’allarme e apparecchi adeguati (ausili) bisogna fare in modo che una richiesta di aiuto giunga ai soccorritori in modo tempestivo e sicuro. Utilizzando la seguente matrice dei rischi si può stabilire se un’attività isolata è consentita e quali sono le misure da rispettare. Secondo il metodo descritto di seguito si possono valutare unicamente i pericoli realistici. Il rischio è determinato in base alla gravità del danno e alla probabilità di accadimento. Gravità del danno La gravità del danno è suddivisa in 5 categorie: dalla ferita lieve che non comporta alcuna interruzione del lavoro fino alla morte. La gravità del danno deve essere determinata a partire dal pericolo più grande connesso all’attività lavorativa, senza tenere conto di eventuali problemi di salute personali. Questi sono esclusi dall’analisi perché il datore di lavoro deve impiegare solo persone idonee dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale. Probabilità Anche la probabilità è suddivisa in 5 categorie. La stima riguarda 1000 lavoratori che svolgono la stessa attività. Le cifre riportate nella tabella sono puramente indicative. In base a questi due criteri si può stabilire quali misure bisogna adottare per un determinato posto di lavoro/ attività tra quelle descritte da 1 a 4. Matrice dei rischi Lo scopo di questa matrice è indicare la situazione specifica di pericolo connessa al lavoro in questione. Stimando la probabilità di accadimento di un infortunio unitamente alla gravità del danno, si possono dedurre le misure di protezione necessarie. Matrice dei rischi (Fonte: Lavorare da soli può essere pericoloso - SUVAPRO) [...] Segue in allegato Procedura lavoratori isolati La procedura ha valenza: 1. organizzativa per il datore di lavoro; Obblighi preventivi del datore di lavoro A monte della presente procedura operativa, il datore di lavoro ha ottemperato ai seguenti obblighi preventivi: - ha provveduto alla valutazione del rischio “solitudine”, valutazione eseguita dopo aver valutato tutti gli altri rischi lavorativi propri della mansione; Contenuti della procedura attuati dal datore di lavoro I contenuti principali (tecnici e organizzativi/operativi) della procedura, attuata dal datore di lavoro per i lavoratori in solitario, sono riferiti alla situazione di lavoro in solitario (all’interno o all’esterno del sito lavorativo). Di seguito si riportano i contenuti organizzativi, tecnici e modalità operative. Contenuti organizzativi: a) programmare, se necessario, idonea formazione quale addetto antincendio e addetto al primo soccorso per il lavoratore in solitario; Contenuti tecnici: - il lavoratore in solitario viene dotato di un rilevatore uomo a terra per il telesoccorso. La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme (manuale o automatico). I dispositivi possono comunicare segnali di allerta sia sulla rete cellulare sia su reti di comunicazione proprietarie (2.4Ghz /868Mhz). In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i dipendenti e ricevere segnalazioni in caso di pericolo. L’allarme generato dai dispositivi viene inoltrato alle squadre di soccorso che si occuperanno di prendere in carico l’emergenza. La trasmissione del dato può essere fatta direttamente a una serie di numeri di telefono o una centrale operativa. La localizzazione dell’evento può avvenire sia all’interno di strutture (tramite beacon e triangolazione di segnali) sia in contesti outdoor tramite l’acquisizione del segnale GPS. Obblighi del lavoratore derivanti dalla procedura Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) I Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) possono essere soluzioni di sicurezza ideali per il lavoratori isolati.
In caso di permanenza in stato orizzontale o immobilità prolungata dell’operatore, viene avvisato il soccorritore tramite ad esempio una chiamata telefonica GSM, un SMS oppure tramite chiamata web ad un sistema aziendale di gestione allarmi. Tutti e tre i canali di comunicazione dall’allarme sono attivabili contemporaneamente (vedi anche GPS per la localizzazione).
La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme in caso di perdita di verticalità. I dispositivi possono comunicare segnali di allerta GSM/WI-FI/GPS. In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i lavoratori e ricevere segnalazioni in caso di pericolo. La funzionalità uomo a terra permette di controllare che il lavoratore si trovi in una posizione verticale e non orizzontale/immobile, garantendo cosi che la persona da tutelare non sia in una situazione di pericolo. Il dispositivo uomo a terra (detto anche a uomo morto) gestisce la ricezione e l’intervento in caso di malore o emergenza della catena di intervento. È necessario selezionare all'interno dell'azienda una persona o una squadra che si occupi della gestione di questi allarmi.
Privacy e sistemi di geolocalizzazione Dispositivi uomo a terra e Regolamento (UE) 2016/425 DPI Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Sicurezza lavoro isolato celle frigorifere E’ possibile dotare la cella frigo di sensori di lettura che identifichino il lavoratore che sta per accedere all’ambiente confinato e identificare se quest’ultimo stia indossando il proprio dispositivo di allertamento e i dpi necessari per operare in questo tipo di area. Disposizioni che regolano la sicurezza del lavoro nelle celle frigorifere (FAQ Ministeriale) Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, al Titolo II, rubricato "luoghi di lavoro", ha previsto numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee onde ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali. In particolare, l'art. 63 del T.U., comma 1, rinvia all'allegato IV per le disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo al punto 1.9.2.5., in relazione all'argomento in esame, che "quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione ". A tal uopo è essenziale, tra l'altro, la conoscenza degli ambienti e la individuazione di "rischi interferenziali", che possono sussistere per il fatto che, nel medesimo contesto, si trovano ad operare addetti con mansioni diverse (addetti ad attività di installazione, manutenzioni edilizie, attività di produzione, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci. I lavoratori che prestano la loro attività in ambienti a basse temperature devono essere dotati, in virtù della disciplina dettata in generale dal titolo III del T.U., di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire loro adeguata protezione contro il freddo (giubbotti, guanti, tute, ecc). Tanto premesso si segnala una norma di buona tecnica costituita dalla UNI EN ISO 15743:2008 relativa alla "Ergonomia dell'ambiente termico -Posti di lavoro al freddo- Valutazione e gestione del rischio" che riporta le prescrizioni da seguire nei luoghi di lavoro con basse temperature per la sicurezza e salute dei lavoratori. Tale norma, applicabile sia ad ambienti interni che esterni, indica in particolare modelli e metodi per la valutazione e la corretta gestione del rischio, una checklist per l'identificazione dei problemi connessi al freddo, un modello di questionario dedicato ai professionisti della salute, linee guida per l'applicazione di regole scientifiche per la problematica del lavoro a bassa temperatura ed anche un esempio pratico. FAQ MLPS 13 aprile 2010 Giurisprudenza Sentenza della Cassazione penale, sez. IV Sentenza n. 12775 del 7 dicembre 2000. “Nel caso di specie, un autotrasportatore, mentre stava caricando un camion della società, alla quale era stato dato in appalto il servizio di trasporto dei rifiuti, constatato, a carico ultimato, che il telone, che stava stendendo sul cassone, si era impigliato nelle spallette del veicolo, era salito sul bordo superiore del cassone ponendo il piede sull'ultimo gradino di una scaletta di cui l'automezzo era dotato e, nel fare ciò, aveva perso l'equilibrio ed era caduto da un'altezza di circa due metri. Nel confermare la condanna del datore di lavoro, la sez. IV premette che le norme antinfortunistiche sono previste dal legislatore anche per prevenire le imprudenze del lavoratore e spetta incondizionatamente al datore di lavoro adottare i presidi di sicurezza previsti dalla legge o suggeriti dalla migliore tecnica del settore (nella specie, funi di trattenuta e cinture di sicurezza). Subito, però, aggiunge che «questa adozione non significa e non può significare che il datore di lavoro possa limitarsi a munire il lavoratore di quei presidi, ma significa, anche e soprattutto, che il datore di lavoro educhi il lavoratore ad avvalersene e accerti, quindi, sia che quegli sia "formato/educato" a servirsene, sia che sia solito farlo, vincendo le prevedibili «pigrizie». Norme tecniche UNI EN ISO 12894 UNI EN ISO 15265 UNI EN ISO 8996 UNI EN ISO 15743 UNI EN ISO 9920 UNI EN ISO 13732-3 ... Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023 Matrice Revisioni
Info e download Collegati Celle frigorifere e locali a basse T - Tempi di permanenza e pause D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro Decreto 15 luglio 2003 n. 388 D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 |
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