Scheda tecnica sottoprodotto - Rev. 0.0 2022
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30 Novembre 2024 | ||
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Scheda tecnica sottoprodotto ID 17615 | 21.09.2022 Il Regolamento 13 ottobre 2016, n. 264, contiene "criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti", ed è stato ulteriormente chiarito con una circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente del 30/5/2017. Il Regolamento 13 ottobre 2016, n. 264 introduce criteri per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto (ovvero come residuo di lavorazione che viene riutilizzato in un altro ciclo produttivo) anziché come rifiuto. Il provvedimento non è vincolante: è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi da quelli previsti dal Regolamento. L'articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016, n. 264 prevede che le Camere di Commercio istituiscano un elenco accessibile via telematica al quale possono iscriversi (non si tratta di un obbligo) produttori ed utilizzatori di sottoprodotti. Finalità di tale elenco (che non ha alcun valore abilitativo) è quella di rappresentare uno strumento di trasparenza per facilitare gli scambi. Dal 12 giugno 2017 è disponibile il sito www.elencosottoprodotti.it, dalla cui Scrivania telematica le imprese possono iscriversi, senza alcun onere, con procedura telematica che prevede l'accesso con firma digitale intestata al legale rappresentante o comunque a persona di impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro Imprese. Il Regolamento 13 ottobre 2016, n. 264 prevede che le imprese possano caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso schede tecniche contenenti una serie di informazioni. Le schede tecniche, quando l'operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di Commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno contenere i soli dati anagrafici dell'impresa ed i riferimenti dell'impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell'autorizzazione. Le schede tecniche devono essere rielaborate in caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto che comportano variazioni delle informazioni indicate. La documentazione contrattuale è lo strumento ideale per soddisfare il requisito della “certezza dell’utilizzo”, di cui all’articolo 184-bis, comma 1, lett. b), mediante la scheda tecnica, invece, gli operatori possono dimostrare della sussistenza di tutti i requisiti di cui all’articolo 184-bis contemporaneamente. Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 Articolo 184-bis (Sottoprodotto) 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: La scheda tecnica consente di: - identificare i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione del sottoprodotto (produttore, utilizzatore ed eventuali intermediari); Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 Art. 4. Condizioni generali 1. Ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: Art. 5. Certezza dell’utilizzo 1. Ai fini e per gli effetti dell’articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell’utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell’impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8. Resta ferma l’applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l’intenzione, l’atto o il fatto di disfarsi degli stessi. In caso di cessione del sottoprodotto, deve essere compilata la «Dichiarazione di conformità», per assicurare la conformità dello stesso ai requisiti richiesti dalla legge ed alla scheda tecnica, della quale è necessario indicare gli estremi di riferimento. Allegato 2 Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 [...] Scheda tecnica e documentazione contrattuale La documentazione contrattuale e la scheda tecnica rappresentano i due strumenti probatori indicati dal DM 264/16 (art. 5, commi 4 e 5). Gli strumenti probatori indicati dal decreto sono la documentazione contrattuale e la scheda tecnica. La prima contribuisce soprattutto alla dimostrazione della sussistenza del requisito della certezza dell’utilizzo. La possibilità di fornire la prova della sussistenza anche degli altri requisiti tramite la documentazione indicata è invece condizionata dallo specifico contenuto della stessa. Una adeguata compilazione della scheda tecnica - peraltro non obbligatoria, ma facoltativa – consente agli operatori di fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Di tale strumento, quindi, ben potrebbe giovarsi anche l’operatore che disponga di una documentazione contrattuale. La scheda tecnica rappresenta un elemento di ausilio sotto il profilo probatorio per coloro che intendano avvalersi delle procedure previste dal Regolamento. In relazione alle diverse fattispecie, alcune delle parti indicate dalla scheda tecnica potrebbero non risultare compilabili se non in fasi successive a quelle della produzione del residuo. D’altra parte, nel caso in cui si intenda produrre la scheda tecnica come strumento a supporto della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, alcuni campi della stessa devono essere necessariamente e soddisfacentemente riempiti. In talune circostanze, la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 184-bis, comma 1, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 richiederà una compilazione della scheda tecnica effettuata con riferimento a specifici lotti di residuo, caratterizzati da unitarietà sotto il profilo funzionale e della destinazione. In particolare, ai fini di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 184-bis, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 - caratteristica di “residuo di produzione” - devono necessariamente essere riempiti i campi: i) «Descrizione e caratteristiche del processo di produzione»; Tabella campi scheda tecnica sottoprodotto / Requisiti da dimostrare Le schede tecniche, quando l’operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno peraltro contenere i soli dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione. Fac-simile di frontespizio vidimazione scheda tecnica sottoprodotti (in allegato modello .doc) Tabella Campi scheda tecnica sottoprodotto: vidimazione / Circolare 30.05.2017 [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
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