Scheda tecnica sottoprodotto
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Scheda tecnica sottoprodotto / Note
ID 17615 | 21.09.2022 / In allegato documento completo
Il Regolamento 13 ottobre 2016, n. 264, contiene "criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti", ed è stato ulteriormente chiarito con una circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente del 30/5/2017.
Il Regolamento 13 ottobre 2016, n. 264 introduce criteri per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto (ovvero come residuo di lavorazione che viene riutilizzato in un altro ciclo produttivo) anziché come rifiuto. Il provvedimento non è vincolante: è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi da quelli previsti dal Regolamento.
L'articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016, n. 264 prevede che le Camere di Commercio istituiscano un elenco accessibile via telematica al quale possono iscriversi (non si tratta di un obbligo) produttori ed utilizzatori di sottoprodotti. Finalità di tale elenco (che non ha alcun valore abilitativo) è quella di rappresentare uno strumento di trasparenza per facilitare gli scambi.
Dal 12 giugno 2017 è disponibile il sito www.elencosottoprodotti.it, dalla cui Scrivania telematica le imprese possono iscriversi, senza alcun onere, con procedura telematica che prevede l'accesso con firma digitale intestata al legale rappresentante o comunque a persona di impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro Imprese.
Il Regolamento 13 ottobre 2016, n. 264 prevede che le imprese possano caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso schede tecniche contenenti una serie di informazioni.
Le schede tecniche, quando l'operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di Commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Le schede tecniche devono essere rielaborate in caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto che comportano variazioni delle informazioni indicate.
La documentazione contrattuale è lo strumento ideale per soddisfare il requisito della “certezza dell’utilizzo”, di cui all’articolo 184-bis, comma 1, lett. b), mediante la scheda tecnica, invece, gli operatori possono dimostrare della sussistenza di tutti i requisiti di cui all’articolo 184-bis contemporaneamente.
Articolo 184-bis (Sottoprodotto)
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorita' alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
La scheda tecnica consente di:
- identificare i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione del sottoprodotto (produttore, utilizzatore ed eventuali intermediari);
- descrivere il processo di produzione da cui origina il residuo;
- descrivere le specifiche tecniche del materiale che deve essere impiegato;
- individuare le modalità di gestione dello stesso, fino all’utilizzo;
- ma non permette di definire il rapporto commerciale tra produttore, utilizzatore ed eventuali intermediari / commercianti.
Art. 4. Condizioni generali
1. Ai sensi dell’articolo 184-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, i residui di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l’obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.
3. Il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1.
4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all’autorità di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.
Art. 5. Certezza dell’utilizzo
1. Ai fini e per gli effetti dell’articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell’utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell’impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8. Resta ferma l’applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l’intenzione, l’atto o il fatto di disfarsi degli stessi.
2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell’utilizzo è dimostrata dall’analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l’utilizzo previsto per gli stessi
3. La certezza dell’utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato presuppone che l’attività o l’impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.
4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.
5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all’allegato 2, necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l’impiego e l’individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all’utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.
6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
In caso di cessione del sottoprodotto, deve essere compilata la «Dichiarazione di conformità», per assicurare la conformità dello stesso ai requisiti richiesti dalla legge ed alla scheda tecnica, della quale è necessario indicare gli estremi di riferimento.
Allegato 2 Decreto 13 ottobre 2016 n. 264
[...]
Scheda tecnica e documentazione contrattuale
La documentazione contrattuale e la scheda tecnica rappresentano i due strumenti probatori indicati dal DM 264/16 (art. 5, commi 4 e 5).
Gli strumenti probatori indicati dal decreto sono la documentazione contrattuale e la scheda tecnica. La prima contribuisce soprattutto alla dimostrazione della sussistenza del requisito della certezza dell’utilizzo.
La possibilità di fornire la prova della sussistenza anche degli altri requisiti tramite la documentazione indicata è invece condizionata dallo specifico contenuto della stessa.
Una adeguata compilazione della scheda tecnica - peraltro non obbligatoria, ma facoltativa – consente agli operatori di fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Di tale strumento, quindi, ben potrebbe giovarsi anche l’operatore che disponga di una documentazione contrattuale. La scheda tecnica rappresenta un elemento di ausilio sotto il profilo probatorio per coloro che intendano avvalersi delle procedure previste dal Regolamento.
In relazione alle diverse fattispecie, alcune delle parti indicate dalla scheda tecnica potrebbero non risultare compilabili se non in fasi successive a quelle della produzione del residuo. D’altra parte, nel caso in cui si intenda produrre la scheda tecnica come strumento a supporto della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, alcuni campi della stessa devono essere necessariamente e soddisfacentemente riempiti.
In talune circostanze, la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 184-bis, comma 1, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 richiederà una compilazione della scheda tecnica effettuata con riferimento a specifici lotti di residuo, caratterizzati da unitarietà sotto il profilo funzionale e della destinazione.
In particolare, ai fini di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 184-bis, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 - caratteristica di “residuo di produzione” - devono necessariamente essere riempiti i campi:
i) «Descrizione e caratteristiche del processo di produzione»;
ii) «Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione»;
iii) «Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione». Ai fini di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 184-bis, comma 1, lett. b) - caratteristica di “certezza dell’utilizzo” – devono, invece, necessariamente essere riempiti i campi:
i) «Tipologie di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo»;
ii) «Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto»;
iii) «Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi»;
iv) «Tempo massimo previsto per il deposito, a partire dalla produzione fino all’impiego definitivo»;
v) «Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto». Potranno essere compilati anche in un momento successivo rispetto alla produzione del residuo i campi: «Impianto o attività di destinazione» e «Riferimenti di eventuali intermediari». Il campo «Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto» andrà, invece, riempito per dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 184-bis, comma 1, lett. c) –caratteristica di “utilizzo diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale” – e lett. d) – caratteristica di “legalità dell’utilizzo”. In particolare, in tale campo andranno descritti trattamenti eventualmente necessari al fine dell’impiego, nonché la dimostrazione della non estraneità dei medesimi rispetto alla “normale pratica industriale”. Dovranno altresì essere indicate tutte le informazioni sulle caratteristiche del sottoprodotto e sulla conformità dello stesso rispetto all’impiego previsto, sotto il profilo sia tecnico che del rispetto dei requisiti e dei parametri stabiliti da norme di settore, laddove esistenti. Per una tabella rappresentativa del quadro appena illustrato si rinvia al già più volte citato Allegato tecnico-giuridico.
Tabella campi scheda tecnica sottoprodotto / Requisiti da dimostrare
Le schede tecniche, quando l’operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.
Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno peraltro contenere i soli dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione.
Fac-simile di frontespizio vidimazione scheda tecnica sottoprodotti (in allegato modello .doc)
Tabella Campi scheda tecnica sottoprodotto: vidimazione / Circolare 30.05.2017
[...] Segue in allegato
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Decreto 13 ottobre 2016 n. 264
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