Quesiti di Prevenzione Incendi | Update 08.09.2022
ID 4724 | Update news 08.09.2022
Raccolta dei principali quesiti di prevenzione incendi
I pareri espressi ed i riferimenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151).
Ultimo VVF (Ing. Malizia) - V. 10.2 (08.2022)
I pareri ministeriali di risposta a singoli quesiti sono di norma riferiti a casi specifici. Nella raccolta che segue sono stati selezionati vari quesiti ritenuti di interesse generale che possono costituire utile riferimento nell'esame di casi analoghi. Le informazioni contenute non impegnano in alcun modo l'Amministrazione.
I pareri espressi ed i riferimenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151).
PREMESSA:
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 entrato in vigore il 7 ottobre 2011, con il nuovo “elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi” di cui all'allegato I, ha reso esenti alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982, e ha reso soggette alcune categorie di attività, prima non soggette.
ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”
Il nuovo regolamento ha reso esenti alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982.
Possiamo individuare 2 casi: 1. Attività non più presenti nel nuovo regolamento(*) (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982). 2. Attività rese esenti per nuove riformulazioni o nuovi limiti (es. manifestazioni temporanee, autorimesse, locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, ecc.).
NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO” . Il nuovo regolamento ha reso soggette alcune categorie di attività, prima non soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982. Possiamo individuare 3 casi:
1. Nuove attività con nuovi codici (es. att. n. 55, 73, 78, 79, 80 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011). 2. Nuove attività inserite in codici esistenti (es. residenze turistico-alberghiere, rifugi alpini, campeggi inseriti in att. n. 66, asili nido in att. n. 67, Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio in att. n. 68, depositi di mezzi rotabili in att. n. 75, ecc.). 3. Nuove attività per effetto dei nuovi limiti e nuove riformulazioni (es. aziende e uffici, autorimesse, officine riparazione veicoli, edifici destinati ad uso civile, Locali di spettacolo, ecc.).
segue in allegato
VVF V. 10.2 (08.2022)
Info e download
Collegati D.M. 16 febbraio 1982 Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011 ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO) Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
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