Piano di emergenza: Comparazione contenuti Decreto 10 Marzo 1998 / Decreto 2 Settembre 2021
Appunti Sicurezza lavoro | ||
30 Novembre 2024 | ||
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Piano di emergenza: Comparazione Decreti 1998 / 2021 ID 16802 | 08.06.2022 / Documento completo allegato In allegato Documento sull'elaborazione dei Piano di emergenza nei luoghi di lavoro, note e tabella comparativa sui contenuti previsti dal DM 10 Marzo 1998 e DM 02 settembre 2021 che sostituirà lo stesso (per gli Articoli d'interesse / vedi a seguire) dal 04.10.2022. 1. Elaborazione Piano di emergenza Elaborazione Piano di emergenza ai sensi del DM 10 Marzo 1998 e nuovo DM 02 settembre 2021 (Decreto GSA / Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro), che abroga dal 04.10.2022 l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del DM 10 Marzo 1998. Abrogazione completa DM 10 Marzo 1998 dal 29 Ottobre 2022: 2. Quando deve essere elaborato Il DM 10 Marzo 1998 all’Articolo 5, prevede l'elaborazione del Piano di emergenza nei seguenti casi: (*) Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Art. 3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio. 1. All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: Art. 5. Gestione dell’emergenza in caso di incendio. 1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII. Ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Il DM 02 settembre 2021 all'Art. 2, prevede l'elaborazione del Piano di emergenza nei seguenti casi: (*) Indipendentemente dal numero dei lavoratori Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza 1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1: - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; 3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. Modalità di elaborazione ... Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
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