Piano nazionale d’azione radon e VR radon luoghi di lavoro / State 06.2022
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Piano nazionale radon e VR radon luoghi di lavoro / State 06.2022 ID 16927 | 25.06.2022 / Documento allegato - Piano atteso Il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon. Il Piano sarà anche di supporto per l'individuazione di luoghi di lavoro dove effettuare la Valutazione del rischio radon. Notizia portale ISS: 24.05.2022 È in fase finale di preparazione un nuovo Piano nazionale d’azione radon, richiesto dal D.lgs 101/2020 che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti. Data prevista di adozione del Piano: 27.08.2021 Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs 101/2020 (entrata in vigore il 27.08.2020), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon. Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano: Fig. 1 - Luoghi di lavoro obbligo Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro Art. 16 Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis). 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a: Art. 10 Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27.08.2021: non pubblicato data documento / ndr), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' (ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon. 2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all'allegato III: a) le strategie, i criteri e le modalita' di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua; 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon (27.08.2022 / ndr), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano. 4. Il Piano di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato con cadenza almeno decennale Art. 11 Individuazione delle aree prioritarie (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies). 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 10 (27.08.2022 / ndr), sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti: 2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), e' pubblicato da ciascuna regione e provincia autonoma sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario. 3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate, effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 e' pari o superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione dell'elenco con le modalita' di cui al comma 2. La percentuale degli edifici e' determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra. Il Piano nazionale Radon 2002
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