Obbligo installazione impianti FER su edifici: cosa cambia da RED I a RED II il 13 giugno 2022
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Obbligo installazione impianti FER su edifici: da RED I a RED II ID 16368 | 10.04.2022 / Documento completo allegato Documento sugli aspetti normativi dell’obbligo installazione impianti FER su edifici in accordo con il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (RED I) e il nuovo Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (RED II), con evidenza delle novità previste dal 13 giugno 2022, data di abrogazione dell’Art. 11 e allegato III RED I ( (180 giorni entrata in vigore del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - 15.12.2021), con solo in vigore dell’Art. 26 e allegato III RED II inerente tale aspetto. Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (RED I) obbliga, all’Art. 11, l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (RED II), è abrogato dal 13 giugno 2022 l’Art. 11 e l’allegato III del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (RED I), ed è solamente in vigore l’art. 26 (RED II) per l’obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 dal 13 Giugno 2022 Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 Art. 26 (Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici) Fig. 1 - Obbligo installazione impianti FER su edifici / da RED I a RED II il 13.06.2022 RED I Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. 3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia e di rotazione. 5. Sono abrogati: a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 4. Nei piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualita' dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarIburi policiclici aromatici (IPA). 7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. ALLEGATO 3 (art. 11, comma 1) Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, e' calcolata secondo la seguente formula: P (kW) = S / K Dove: S e' la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K e' un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori: 4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. 5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. 6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%. 7. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilita' di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. 8. Nei casi di cui al comma 7, e' fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi (I192) nel rispetto della seguente formula: Dove: - %obbligo e' il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili; Definizione di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante” Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; n) «edificio di nuova costruzione»: Tali valori sono validi fino al 13 giugno 2022, data in cui il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (RED I) verrà definitivamente sostituito dal nuovo Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (RED II). RED II Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 Art. 26 (Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici) 1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneita' dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i alcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta e' trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilita' stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualita' dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, e' evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilita' di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio e' ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilita' di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. ALLEGATO III - Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 1. Campo di applicazione 1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili 1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. 2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
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