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Obbligo installazione impianti FER su edifici: da RED I a RED II il 13 giugno 2022

ID 16368 | | Visite: 7592 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/16368

Obbligo installazione impianti FER su edifici   Normativa e note tecniche

Obbligo installazione impianti FER su edifici: cosa cambia da RED I a RED II il 13 giugno 2022

ID 16368 | 10.04.2022 / Documento completo allegato

Documento sugli aspetti normativi dell’obbligo installazione impianti FER su edifici in accordo con il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (RED I) e il nuovo Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (RED II), con evidenza delle novità previste dal 13 giugno 2022, data di abrogazione dell’Art. 11 e allegato III RED I (180 giorni entrata in vigore del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - 15.12.2021) con solo in vigore dell’Art. 26 e allegato III RED II inerente tale aspetto.
______

Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (RED I) obbliga, all’Art. 11, l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (RED II), è abrogato dal 13 giugno 2022 l’Art. 11 e l’allegato III del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (RED I), ed è solamente in vigore l’art. 26 (RED II) per l’obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 dal 13 Giugno 2022

Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199

Art. 26  (Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici)

11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (15 dicembre 2022 / ndr), sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Obbligo installazione impianti FER su edifici   Fig  1

Fig. 1 - Obbligo installazione impianti FER su edifici / da RED I a RED II (il 13.06.2022 è abrogato l'Art. 11 e l'allegato III  RED I)

RED I

Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 attuazione Direttiva 2009/28/CE / RED I


Art. 11  Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. I progetti di edifici di nuova  costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei  consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. 

Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2  aprile  1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi  dei valori di cui all'allegato 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che  il  rispetto delle prescrizioni  implica  un'alterazione  incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai  fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3  del  presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

5. Sono abrogati:

a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

4. Nei piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che  i valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili  diversi  dalla combustione delle  biomasse,  qualora  cio'  risulti  necessario  per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualita' dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarIburi policiclici aromatici (IPA).

7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle  disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di  cui al presente articolo.
_______

ALLEGATO 3 (art. 11, comma 1)

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a  ristrutturazioni rilevanti, gli impianti  di  produzione  di  energia  termica  devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il  contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia  prodotta  da impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  del  50%  dei  consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' rilasciato dal 1° gennaio 2018.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti  tramite impianti da fonti rinnovabili che  producano  esclusivamente  energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative  pertinenze,  misurata in kW, e' calcolata secondo la seguente formula:

P (kW) =  S / K

Dove:

S e' la  superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K e' un coefficiente (m²/kW) che assume  i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio  e' presentata dal 1° gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il  riscaldamento  degli  ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

7. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilita' di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

8. Nei casi di cui al comma 7, e' fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti  attuativi (I192) nel rispetto della seguente formula:

Indice Prestazione energetica

Dove:

- %obbligo e' il valore della percentuale  della  somma  dei consumi previsti  per  l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;
- %effettivae' il valore della percentuale effettivamente  raggiunta dall'intervento;
- Pobbligoe'  il  valore della  potenza  elettrica  degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono  essere  obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3; 
- Eeffettiva  e'  il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull'edificio.
...

Definizione di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28


Art. 2  Definizioni

m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: 

edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

n) «edificio di nuova costruzione»: 
edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore  del presente decreto;
...

Tali valori sono validi fino al 13 giugno 2022, data in cui il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (RED Iverrà definitivamente sostituito dal nuovo Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (RED II).

________

RED II

Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 attuazione Direttiva (UE) 2018/2001 / RED II

Art. 26  (Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici)

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del  titolo edilizio e'  presentata decorsi centottanta giorni dalla  data di entrata in vigore del presente  decreto, prevedono l'utilizzo di fonti  rinnovabili  per  la  copertura  dei consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.

2. Ferma  restando  l'acquisizione  dei  relativi  atti  di  assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si  applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136,  comma  1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  a  quelli specificamente individuati come  tali  negli  strumenti  urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli.
Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorita' competente  sui  predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare  riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano  agli  edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e  comunque  da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneita' dell'edificio e i termini per la rimozione devono  essere  espressamente  contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.

4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

5. Il progettista inserisce i  alcoli e le verifiche  previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione  o  Provincia  autonoma.  Una copia  della relazione suddetta e' trasmessa al GSE ai fini del  monitoraggio  del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti  rinnovabili di energia e al  fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto  legislativo 4 agosto 2005, n. 192.

6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili  realizzati  ai  fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione  di quelli realizzati a servizio  di  edifici  di  nuova  costruzione, accedono agli incentivi statali  previsti per la promozione  delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di  accesso e cumulabilita' stabilite da ciascun meccanismo.

7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad  impieghi  delle  fonti  rinnovabili  diversi dalla combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualita' dell'aria.

8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente  articolo  entro centottanta giorni dalla data  di  entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto  termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

9. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, e' evidenziata  dal progettista nella relazione di  cui  all'articolo  8, comma  1, del decreto  legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata  esaminando la non fattibilita'  di  tutte  le  diverse  opzioni   tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria  non rinnovabile  dell'edificio  e' ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4.

10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilita' di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la  loro  destinazione  ovvero qualora vengano in rilievo materiali  utilizzati  unicamente  a  fini militari.

11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
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ALLEGATO III - Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. Campo di applicazione

1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili

1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
...
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