Gestione Rischio Covid-19 lavoro a cessato stato emergenza / 01.04
ID 16272 | 30.03.2022 / Documento completo allegato
Cosa fare in azienda per il rischio Covid-19 dal 1° Aprile 2022:
il Documento sintetizza le norme e le procedure per la gestione del rischio
Covid-19 lavoro dopo la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022.
Premessa
- Il 31 Marzo 2022 cessa lo stato emergenza Covid-19;
- Dal 1° Aprile 2022 cessano gli effetti del DPCM 02 marzo 2021 (DPCM protocolli);
- Dal 1° Aprile 2022 è necessario solo il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro;
- Dal 1° Maggio 2022 non sarà più necessario il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
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Le proroghe del DPCM 02 marzo 2021:
DPCM 2 Marzo 2021 valido fino 6 Aprile 2021, le cui misure sono state prorogate:
- dal 7 al 30 Aprile 2021 dal DL 1 Aprile 2021 n. 44 (GU n.79 del 01.04.2021) ed ulteriormente prorogate
- dal 1° Maggio al 31 Luglio 2021 dal DL 22 Aprile 2021 n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021)
- dal 1° Agosto al 31 Dicembre 2021 dal DL 23 luglio 2021 n. 105(GU n.175 del 23.07.2021)
- dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2022 dal Decreto Legge 24 Dicembre 2021 n. 221(GU n.305 del 24.12.2021) (Art. 18).
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Accesso al luogo di lavoro dopo il 31 marzo 2022 (vedi Fig. 1)
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
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Fig. 1 Accesso al luogo di lavoro – timeline (escluso RSA / Ospedali)
Restano in vigore (in particolare):
- l’Art. 29 bis Obblighi DL tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 del DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40.
- l’Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74.
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DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40 (Nota 1)
Art. 29-bis. Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19
1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.
Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
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Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74 (Nota 2)
Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idone a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n.630,e successive modificazioni.
In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.
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Nota 1
Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.
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Nota 2
Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idone a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
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1. Il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro
Il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro, ha avuto questa evoluzione/aggiornamenti:
a. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
b. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020
c. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021
Tutti i Protocolli:
d. Protocolli sicurezza settoriali
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2. Il Documento tecnico INAIL 23 Aprile 2020
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.
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Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08, offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.
Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.
C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
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3. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Il datore di lavoro ai sensi degli Artt. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi durante l'attività lavorativa".
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D.Lgs 81/08
Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
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c1. lett a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa.
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Art. 266. Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.
Ai sensi del Titolo X s’intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.
Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all’attività sia diverso da quello della popolazione generale.La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal Titolo X.
Nell’ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esempio a contatto con fornitori/clienti, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc. Tali interazioni nell’ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.
Si applica quindi il Titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.
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Importante
Si fa presente che con Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU L 279/54 31.10.2019), la:
- Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
è inserita nell’elenco degli Agenti biologi (Virus) della direttiva 2000/54/CE Direttiva generale agenti biologici lavoro, che è recepita nel D.Lgs. 81/08.
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4. ISO/PAS 45005:2020
ISO/PAS 45005:2020
General guidelines for safe working during covid-19 pandemic
Questo documento fornisce linee guida per le organizzazioni su come gestire i rischi derivanti da COVID-19 per proteggere la salute, la sicurezza dei lavoratori.
E' applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, comprese quelle che:
a) hanno operato durante la pandemia;
b) riprendono o prevedono di riprendere le attività a seguito di chiusura totale o parziale;
c) stanno rioccupando luoghi di lavoro che sono stati completamente o parzialmente chiusi;
d) sono nuovi e prevedono di operare per la prima volta.
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5. Come gestire il rischio (SARS-CoV-2) in azienda dal 1° Aprile 2022
In tutte le attività lavorative e non gli obblighi di Valutazione dei rischi (tra cui SARS-CoV-2) sono previsti dall’Art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
Il Processo di Valutazione dei Rischi COVID-19 lavoro può essere così schematizzato:
Fig. 2 - Schema VR rischio Covid-19
(*) Scegliere il metodo adeguato
- L'EU OSHSA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che “le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
- L'OSHA US nella Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività.
(**) Tutti i Protocolli sicurezza settoriali
(***) Possono includere altre misure fuori dai protocolli, quali greeen pass (obbligo nel mese di aprile), vaccinazioni, ecc (misure attuate dopo la VR).
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Collegati
Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08
Roadmap Decreto Riaperture/Obbligo vaccinale COVID-19 | D.L. 24/2022
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Direttiva (UE) 2020/739
DPCM 2 Marzo 2021
Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33
Decreto-Legge 8 marzo 2020 n. 23
Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021
Documento tecnico rimodulazione misure di contenimento contagio SARS-CoV-2 luoghi di lavoro INAIL
COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace
Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19