Metalli ferrosi - materia critica: esportazione previa notifica | Novità DL 21/2022
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28 Novembre 2024 | ||
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Novità DL 21/2022: ID 16171 | 22.03.2022 / Nota in allegato Il Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21, misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (in GU n.67 del 21.03.2022), Con successivo DPCM sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di notifica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. Le disposizioni dell'art. 30 Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 si applicano dal 22 marzo 2022 fino al 31 luglio 2022. Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 Art. 30. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche 1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica di cui al comma 2. 2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell’operazione. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022. Collegati
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