Metalli ferrosi - materia critica: esportazione previa notifica | Novità DL 21/2022
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Metalli ferrosi - materia critica: esportazione previa notifica | Estensione al 31 dicembre 2026
ID 16171 | Rev. 4.0 del 09.07.2023 / Scheda completa allegato
In GU n. 155 del 05.07.2023 pubblicata la Legge 3 luglio 2023 n. 87 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
Secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito Legge 3 luglio 2023 n. 87, è disposta la proroga fino al 31.12.2026 dell'obbligo di previa notifica a MinImprese e MinAffari delle esportazioni delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi (in scadenza il 31.12.2023) per quanto riguarda i rottami ferrosi, alle spedizioni riguardanti quantità superiori a 250 tonnellate (o superiori a 500 tonnellate nell'arco di un mese). La notifica andrà effettuata 60 giorni sessanta giorni prima della data di esportazione.
Export metalli ferrosi decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito Legge 3 luglio 2023 n. 87
Art. 6- ter Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche
Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche
1. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell’avvio dell’operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
- Legge 3 luglio 2023 n. 87 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (GU n. 155 del 05.07.2023)
Vedi Modulo Notifica ex Art. 30 DL 21 del 22 marzo 2022
Art. 30. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche
In rosso le modifiche disposte dal:
- decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito Legge 3 luglio 2023 n. 87
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica di cui al comma 2, qualora la quantita' di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantita' di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si da' atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.
2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l’obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell’operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2026.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
4.0 | 09.07.2023 | Legge 3 luglio 2023 n. 87 | Certifico Srl |
3.0 | 23.09.2022 | Legge 21 settembre 2022 n. 142 | Certifico Srl |
2.0 | 18.07.2022 | Legge 15 luglio 2022 n. 91 | Certifico Srl |
1.0 | 21.05.2022 | Legge 20 maggio 2022 n. 51 | Certifico Srl |
0.0 | 22.03.2022 | --- | Certifico Srl |
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