Direttore tecnico della produzione del legno strutturale (DTP)
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28 Novembre 2024 | ||||||||||
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Direttore tecnico della produzione del legno strutturale (DTP) ID 16031 | 11.03.2022 / Documento completo allegato Documento sul Direttore tecnico della produzione dei Centri di Lavorazione del legno strutturale (DTP), funzioni e formazione in accordo con il DM 17.1.2018 (NTC 2018) e Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. Le nuove Norme tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.1.2018 (NTC2018) hanno introdotto importanti novità riguardo alla formazione dei Direttori di stabilimento dei Centri di lavorazione e dei Produttori di legno strutturale. Il p.to 11.7.10.1 delle citate NTC 2018 dispone che il Direttore tecnico della produzione deve essere “dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione” e “deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale”. A tal fine, il STC ha predisposto uno Schema di Regolamento che definisce i requisiti indispensabili ai fini dell’approvazione dei corsi proposti dalle società e dagli enti interessati. Per quanto riguarda gli attestati rilasciati ai Direttori di stabilimento, la Circolare applicativa contenente le Istruzioni alle NTC 2018 (Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.), al punto C.11.7.10.1 specifica che tali attestati cessano di avere validità al termine di tre anni dalla data di entrata in vigore delle attuali NTC 2018, ovvero al 22 marzo 2021. Pertanto, tutte le ditte titolari degli attestati rilasciati dal STC dovranno verificare che il proprio direttore di stabilimento, partecipando periodicamente ai corsi di aggiornamento in questione, sia sempre in possesso di un valido attestato rilasciato da organismo appositamente autorizzato. La mancanza del possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi in questione comporta la decadenza dell’idoneità del Direttore di stabilimento. Di conseguenza verranno meno i requisiti previsti per la stessa ditta (Centro di lavorazione o Produttore) e quindi la decadenza della validità dell’attestato ricevuto dal STC. Decreto 17 gennaio 2018 (NTC 2018) 11.7.10 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE – CENTRI DI LAVORAZIONE Le caratteristiche e le prestazioni dei materiali devono essere garantite dai fabbricanti, dai centri di lavorazione, dai fornitori intermedi, per ciascuna fornitura, secondo le disposizioni che seguono. Per l’obbligatoria qualificazione della produzione di elementi denominati uso “Fiume” e “Trieste”, i fabbricanti di elementi in legno strutturale devono trasmettere al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per ciascun stabilimento, la documentazione seguente: - l’individuazione dello stabilimento cui l’istanza si riferisce; Le procedure riguardanti la qualificazione effettuata dal Servizio Tecnico Centrale (punto B, §11.1) si applicano ai produttori di elementi base in legno massiccio e/o lamellare non ancora lavorati a formare elementi strutturali pronti per la messa in opera. Ai suddetti produttori, il Servizio Tecnico Centrale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di Qualificazione, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Circa quest’ultimo aspetto, si precisa che ogni fabbricante deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (a caldo, con inchiostro indelebile, mediante punzonatura, etc.) su ogni elemento base prodotto. I produttori, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono al Servizio tecnico centrale evidenza documentale dei controlli effettuati sulla produzione nell’anno precedente. L’attestato ha validità finché permangono le condizioni poste alla base della qualificazione stessa, e comunque non oltre cinque anni. Gli attestati di qualificazione già rilasciati ai sensi del DM 14.01.2008 cessano comunque di validità cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente versione delle Norme tecniche per le Costruzioni. Si definiscono Centri di Lavorazione del legno strutturale, gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base qualificati per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Ogni Centro di lavorazione deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (anche mediante etichettatura, etc.) su ogni elemento lavorato. Il centro di lavorazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla relativa documentazione di qualificazione. Nel caso di impiego di prodotti base marcati CE, ogni lavorazione successiva a tale marcatura, non effettuata in cantiere sotto la responsabilità del direttore dei lavori, deve essere effettuata presso un centro di lavorazione. Per l’obbligatoria denuncia di attività, i Centri di Lavorazione di legno strutturale devono trasmettere al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, per ciascun stabilimento, la seguente documentazione: Il Direttore Tecnico della produzione, di comprovata esperienza e dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione, assume le responsabilità relative alla conformità alle presenti norme delle attività svolte nel centro di lavorazione. Il Direttore tecnico di produzione deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale. I Regolamenti, i curricula dei docenti e i rispettivi programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere preventivamente approvati dal Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti richiesti dalle presenti norme. I produttori ed i centri di lavorazione sono tenuti a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di qualificazione o di denuncia di attività. Qualora nel medesimo stabilimento si produca legno base e si effettuino altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi strutturali pronti per l’uso, allo stesso saranno rilasciati, ove sussistano i requisiti, entrambi gli Attestati. Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del fabbricante e del centro di lavorazione nel quale siano state eventualmente lavorate, ed essere accompagnate da una documentazione riportante la dichiarazione delle caratteristiche tecniche essenziali del prodotto. Il Servizio Tecnico Centrale, in base ai progressi tecnici ed agli aggiornamenti normativi che dovessero successivamente intervenire, provvede ad aggiornare l’elenco della documentazione necessaria ad ottenere la qualificazione. È prevista la sospensione o, nei casi più gravi o di recidiva, la revoca degli attestati di qualificazione e di denuncia attività ove il Servizio Tecnico Centrale accerti, in qualsiasi momento, difformità tra i documenti depositati e la produzione effettiva, oppure la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella vigente normativa tecnica. I provvedimenti di sospensione e di revoca vengono adottati dal Servizio Tecnico Centrale. Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. C11.7.1 GENERALITÀ C11.7.2 LEGNO MASSICCIO C11.7.2.1 LEGNO MASSICCIO CON SEZIONE RETTANGOLARE C11.7.2.2 LEGNO MASSICCIO CON SEZIONI IRREGOLARI C11.7.3 LEGNO STRUTTURALE CON GIUNTI A DITA C11.7.4 LEGNO LAMELLARE INCOLLATO E LEGNO MASSICCIO INCOLLATO C11.7.5 PANNELLI A BASE DI LEGNO C11.7.8 ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO C11.7.10 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE – CENTRI DI LAVORAZIONE C11.7.10.1 FABBRICANTI E CENTRI DI LAVORAZIONE Per la qualificazione di elementi “legname a sezione irregolare” il produttore deve dare evidenza: Allo stesso modo devono essere assicurate le tolleranze dei prodotti immessi sul mercato secondo quanto definito dalla UNI EN 336. Gli Attestati di produzione di elementi strutturali in legno (uso Fiume, uso Trieste e tavolato strutturale con profilo maschio - femmina), già rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008, cessano di avere validità allo scadere dei cinque anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018 (20 marzo 2023 / ndr). Alla scadenza occorrerà inoltrare apposita istanza di rinnovo, pagando le relative tariffe indicate dal D.M. 267/2012. In relazione ai termini di rinnovo annuale i titolari degli Attestati di Produzione dovranno confermare la loro attività entro il 31 Dicembre di ogni anno, allegando documentazione attestante i controlli di produzione effettuati nell’anno precedente. Gli Attestati di denuncia attività dei centri di lavorazione continuano ad essere senza scadenza; ne consegue che i precedenti attestati rilasciati ai sensi delle NTC 2008 continueranno ad essere validi anche per le nuove NTC 2018. Per quanto riguarda le procedure di rinnovo degli attestati di qualificazione, l’istanza va trasmessa almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di validità dell’Attestato, corredata di tutta la documentazione prevista per l’avvio della procedura di qualificazione, secondo l’elenco aggiornato reso disponibile dal Servizio e come previsto al § 11.7.10.1, nonché della ricevuta di avvenuto pagamento delle tariffe previste per il rilascio dell’attestato. Per quanto riguarda la documentazione rimasta invariata, si deve comunque produrre una dichiarazione che ne attesti la permanenza della validità, con relativo elenco esplicativo. Per quanto riguarda i Corsi di formazione e di Aggiornamento per “Direttori tecnici della produzione”, si rammenta che “appositi corsi” di formazione erano già stati introdotti con le precedenti NTC 2008; sono ora previsti anche i Corsi di aggiornamento, a cadenza triennale, aventi carattere obbligatorio: ne consegue che i Direttori che abbiano già seguito un Corso di formazione, in caso di mancato aggiornamento, vedranno decadere la loro qualificazione di Direttore. Gli attestati di partecipazione rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008, cessano di avere validità al termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’attuale “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, ovvero al 20 marzo 2021. Tutti i Corsi di formazione dovranno essere preventivamente approvati dal STC, a seguito di una valutazione ed esame delle richieste avanzate dalle società ed enti organizzatori dei corsi medesimi. Corsi di formazione e aggiornamento Il candidato, per accedere al corso, dovrà dimostrare attraverso idonei documenti il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (somma di formazione ed esperienza): (*) (**):
(*) Da Schema di Regolamento per la definizione dei requisiti per l’approvazione dei Corsi di formazione e aggiornamento per “Direttore Tecnico della Produzione" / non emanato. (**) Le NTC 2018 riportano solo “comprovata esperienza” per il Direttore Tecnico della produzione. segue in allegato Collegati |
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