NTC 2018: disposizioni produttori e centri di lavorazione legno strutturale
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D.M. 17.01.2018 (NTC 2018). Nuove disposizioni per i produttori ed i centri di lavorazione del legno strutturale
ID 7923 | CSLP, 17.01.2018
Le nuove Norme tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.1.2018 (NTC 2018) hanno introdotto importanti novità riguardo alla formazione dei Direttori di stabilimento dei Centri di lavorazione e dei Produttori di legno strutturale.
Il p.to 11.7.10.1 delle citate NTC 2018 dispone che il Direttore tecnico della produzione deve essere “dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione” e “deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale”. Inoltre, il medesimo paragrafo prevede che “I Regolamenti, i curricula dei docenti e i rispettivi programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere preventivamente approvati dal Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti richiesti dalle presenti norme.”
A tal fine, il STC ha predisposto uno Schema di Regolamento che definisce i requisiti ritenuti indispensabili ai fini dell’approvazione dei corsi proposti dalle società e dagli enti interessati. Tale Schema ha l’obiettivo di creare un modello di riferimento, a cui le società organizzatrici devono conformarsi, onde consentire al STC di procedere celermente all’esame istruttorio dei vari corsi sottoposti ad approvazione, garantendo al contempo la necessaria uniformità di valutazione.
Detto Schema di regolamento, che ha ricevuto il parere favorevole della competente Sezione del Consiglio Superiore nella Adunanza del 24 gennaio 2019, viene qui pubblicato e reso noto affinché gli enti e le società interessate possano, come sopra indicato, provvedere ad uniformarsi ai requisiti ivi richiesti, ai fini dell’approvazione dei corsi da essi proposti.
Per quanto riguarda gli attestati rilasciati ai Direttori di stabilimento ai sensi delle previgenti Norme tecniche di cui al DM 14.1.2008 (NTC 2008), la Circolare applicativa contenente le Istruzioni alle NTC 2018, recentemente pubblicata sulla G.U., al punto C.11.7.10.1 specifica che tali attestati cessano di avere validità al termine di tre anni dalla data di entrata in vigore delle attuali NTC 2018, ovvero al 22 marzo 2021. Pertanto, tutte le ditte titolari degli attestati rilasciati dal STC dovranno verificare che il proprio direttore di stabilimento, partecipando periodicamente ai corsi di aggiornamento in questione, sia sempre in possesso di un valido attestato rilasciato da organismo appositamente autorizzato. Infatti, tenuto conto delle disposizioni normative sopra indicate, la mancanza del possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi in questione comporta la decadenza dell’idoneità del Direttore di stabilimento, determinando il conseguente venir meno dei requisiti previsti per la stessa ditta (Centro di lavorazione o Produttore) e quindi la decadenza della validità dell’attestato ricevuto dal STC.
Sarà cura del STC pubblicare ed aggiornare periodicamente, tramite comunicazione su questo sito internet, l’elenco delle società autorizzate alla organizzazione dei corsi.
Si coglie anche l’occasione per rammentare altre due importanti innovazioni procedurali ed amministrative introdotte al p.to 11.7.10.1 delle NTC 2018 per la produzione e la lavorazione del legno strutturale:a) gli Attestati di produzione di elementi strutturali in legno (uso Fiume ed uso Trieste) rilasciati dal Servizio hanno validità 5 anni.
In particolare, come specificato dalla Circolare applicativa, gli Attestati già rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008 cessano di avere validità allo scadere dei cinque anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018, quindi il 22 marzo 2023. Pertanto, alla scadenza dell’Attestato le ditte titolari dovranno inoltrare apposita istanza di rinnovo al STC.b) Conferma annuale dell’attività: i Centri di lavorazione del legno non sono più tenuti alla comunicazione annuale di conferma dell’attività; tale obbligo permane soltanto per i titolari di Attestati di qualificazione per la “produzione” di elementi base in legno.
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11. Materiali e prodotti ad uso strutturale
11.7. Materiali e prodotti a base di legno
11.7.10 Procedure di identificazione, qualificazione e accettazione - centri di lavorazione
11.7.10.1 Fabbricante e centri di lavorazione
Qualora non sia applicabile la procedura di marcatura CE, per tutti i prodotti a base di legno per impieghi strutturali valgono integralmente, per quanto applicabili, le seguenti disposizioni che sono da intendersi integrative di quanto specificato al punto B del § 11.1. Per l’obbligatoria qualificazione della produzione di elementi denominati uso “Fiume” e “Trieste”, i fabbricanti di elementi in legno strutturale devono trasmettere al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per ciascun stabilimento, la documentazione seguente: ‐ l’individuazione dello stabilimento cui l’istanza si riferisce;
‐ il tipo di elementi strutturali che l’azienda è in grado di produrre;
‐ l’organizzazione del sistema di rintracciabilità relativo alla produzione di legno strutturale;
‐ l’organizzazione del controllo interno di produzione, con l’individuazione di un “Direttore Tecnico della produzione”;
‐ il marchio afferente al fabbricante specifico per la classe di prodotti “elementi di legno per uso strutturale”;
‐ la documentazione relativa alle prove di qualificazione e di autocontrollo interno, effettuate secondo le modalità delle norme europee applicabili, da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/01.
Per gli elementi denominati uso “Fiume” e “Trieste” si applicano i metodi di prova e campionamento di cui alla UNI EN 14081‐1.
Le procedure riguardanti la qualificazione effettuata dal Servizio Tecnico Centrale (punto B, §11.1) si applicano ai produttori di elementi base in legno massiccio e/o lamellare non ancora lavorati a formare elementi strutturali pronti per la messa in opera. Ai suddetti produttori, il Servizio Tecnico Centrale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di Qualificazione, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Circa quest’ultimo aspetto, si precisa che ogni fabbricante deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (a caldo, con inchiostro indelebile, mediante punzonatura, etc.) su ogni elemento base prodotto.
I produttori, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono al Servizio tecnico centrale evidenza documentale dei controlli effettuati sulla produzione nell’anno precedente.
L’attestato ha validità finché permangono le condizioni poste alla base della qualificazione stessa, e comunque non oltre cinque anni. Gli attestati di qualificazione già rilasciati ai sensi del DM 14.01.2008 cessano comunque di validità cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente versione delle Norme tecniche per le Costruzioni.
Si definiscono Centri di Lavorazione del legno strutturale, gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base qualificati per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio.
Ogni Centro di lavorazione deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (anche mediante etichettatura, etc.) su ogni elemento lavorato. Il centro di lavorazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla relativa documentazione di qualificazione. Nel caso di impiego di prodotti base marcati CE, ogni lavorazione successiva a tale marcatura, non effettuata in cantiere sotto la responsabilità del direttore dei lavori, deve essere effettuata presso un centro di lavorazione.
Per l’obbligatoria denuncia di attività, i Centri di Lavorazione di legno strutturale devono trasmettere al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, per ciascun stabilimento, la seguente documentazione:
‐ l’individuazione dello stabilimento cui l’istanza si riferisce;
‐ il tipo di elementi strutturali che l’azienda è in grado di produrre;
‐ il sistema di identificazione e tracciabilità dei materiali.
Il Direttore Tecnico della produzione, di comprovata esperienza e dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione, assume le responsabilità relative alla conformità alle presenti norme delle attività svolte nel centro di lavorazione. Il Direttore tecnico di produzione deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale.
I Regolamenti, i curricula dei docenti e i rispettivi programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere preventivamente approvati dal Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti richiesti dalle presenti norme. I produttori ed i centri di lavorazione sono tenuti a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di qualificazione o di denuncia di attività. Qualora nel medesimo stabilimento si produca legno base e si effettuino altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi strutturali pronti per l’uso, allo stesso saranno rilasciati, ove sussistano i requisiti, entrambi gli Attestati. Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del fabbricante e del centro di lavorazione nel quale siano state eventualmente lavorate, ed essere accompagnate da una documentazione riportante la dichiarazione delle caratteristiche tecniche essenziali del prodotto. Il Servizio Tecnico Centrale, in base ai progressi tecnici ed agli aggiornamenti normativi che dovessero successivamente intervenire, provvede ad aggiornare l’elenco della documentazione necessaria ad ottenere la qualificazione. È prevista la sospensione o, nei casi più gravi o di recidiva, la revoca degli attestati di qualificazione e di denuncia attività ove il Servizio Tecnico Centrale accerti, in qualsiasi momento, difformità tra i documenti depositati e la produzione effettiva, ovvero la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella vigente normativa tecnica. I provvedimenti di sospensione e di revoca vengono adottati dal Servizio Tecnico Centrale.
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Art. 59 (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
Strutture di legno - Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza - Parte 1: Requisiti generali
La norma specifica i requisiti per la classificazione a vista e a macchina secondo la resistenza del legno strutturale con sezione rettangolare, sagomato mediante sega, pialla o altri metodi e avente dimensioni minime della sezione rettangolare in conformità alla UNI EN 336.
Vedi Documento
Collegati
Testo D.M. NTC 2018
Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.
D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia | Consolidato 2019
Linee guida certificazione idoneità tecnica legno uso strutturale
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