Modello operativo organizzazione verifiche Green pass Lavoratori privati | Rev. 3.0 del 15 Febbraio 2022
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28 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||
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Modello operativo ID 14657 | Rev. 3.0 del 15.02.2022 / In allegato modello operativo doc/pdf In allegato modello operativo relativo all’organizzazione delle verifiche da parte del datore di lavoro delle certificazione verdi COVID-19 dei lavoratori nel settore privato. Tale modello, in formato .doc, è adattabile alle singole realtà aziendali. Inoltre, viene fornito un modello di Registro giornaliero verifiche certificazioni verdi COVID-19, al paragrafo 7 del modello in parola. Tale registro è strutturato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento privacy (ovvero non possono essere in nessun caso oggetto di raccolta e conservazione i dati riguardanti il possessore del green pass). Rev. 3.0 del 15.02.2022 Il modello definisce la procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 per i lavoratori ai sensi del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 Articolo 3 che ha introdotto il novello art. 9-septies del Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52. Difatti, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno. Dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022, è consentito inoltre, l'accesso ai lavoratori fino ai 49 anni di età con certificazioni verdi COVID-19 generate da vaccinazione, da guarigione o da tampone (green pass base), mentre ai lavoratori over 50, l'accesso è consentito, solo con certificazioni verdi COVID-19 generate da vaccinazione o da guarigione (green pass rafforzato). Il presente modello è espressione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 9 - septies del Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 ovvero: "5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10". Art. 9 co. 10 Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 (!) Si segnala che mentre, per il settore pubblico, è prevista (al comma 5 dell'art. Art. 9-quinquies Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52) la possibilità di adozione di linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative, per il settore privato al contrario, tale possibilità non è stata prevista a livello normativo. Vedi Il modello risulta essere così strutturato: Normativa di riferimento Sanzioni Normativa di riferimento - Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 Testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (in GU n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening». In rosso le novità della Legge di conv. Legge 19 novembre 2021 n. 165 Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni. 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. 8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. in euro da 600 a 1.500. 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. - DPCM 17 Giugno 2021 - Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 - Regolamento (UE) 2016/679 - DPCM 12 Ottobre 2021 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». Estratto Popolazione lavorativa (*) dato da sottrarre dal totale della popolazione in quanto la verifica viene effettuata da DL del luogo di lavoro dove i lavoratori effettuano prestazione (**) Tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti o di volontariato Struttura dell’orario lavorativo Scelta del metodo di verifica L’azienda, ha adottato quale metodo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 la verifica di tutta la popolazione lavorativa nel momento dell’accesso al luogo di lavoro. (*) Esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19: dal 7 febbraio 2022, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 viene rilasciata esclusivamente in formato digitale in modo da permettere la verifica attraverso la scansione del QR code e con gli altri sistemi di verifica automatizzati. La validità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione è indicata nella certificazione stessa e dipende dalla specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio. In caso di sopravvenuta positività a SARS-CoV-2 anche le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea saranno valide massimo fino al 27 febbraio 2022, poi non potranno più essere utilizzate. Chi ne è in possesso potrà rivolgersi al medico certificatore che rilascerà all’assistito una nuova attestazione. Per venti giorni, dal 7 al 27 febbraio, sarà quindi possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee sia le digitali. Inoltre, l'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica: - ai lavoratori che, previa richiesta, abbiano consegnato al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che abbiano consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro (art. 9-septies co. 5 Decreto-Legge 52/2021). Modello Registro giornaliero verifiche certificazioni verdi COVID-19 ... Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2022 Matrice Revisioni:
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