Vademecum Gestione rifiuti in azienda
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28 Novembre 2024 | ||
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Vademecum Gestione rifiuti in azienda ID 9059 | 24.01.2021 | Rev. 1.0 Gennaio 2021 Il presente elaborato illustra, anche con il supporto di immagini, quanto disposto in materia di gestione di rifiuti (così come definita nella parte IV del TUA) in ordine alla raccolta, trasporto, recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni da parte del produttore del rifiuti. Il vademecum risulta essere così strutturato: Premessa Rev. 1.0 del 24.01.2021 Excursus Art. 183 comma 1 lettera n D.Lgs. 152/06 Definizione di rifiuto Secondo l’articolo 183 co. 1 let a) del D.Lgs. 152/06 si definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. Fig. 1 - Definizione di rifiuto Distinzione secondo la pericolosità Produttore dei rifiuti Il Produttore del rifiuto (art.183 comma 1 lettera f D.Lgs. 152/06) è il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. Il Produttore di rifiuti è sempre colui il quale pone materialmente in essere una determinata attività dalla quale si generano rifiuti. Art.183 comma 1 lettera f d.lgs 152/2006 (N) -Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l’art. 28, comma 6) che “Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e’ considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006” Oneri a carico del produttore dei rifiuti Fig. 2 - Oneri a carico del produttore Attribuzione dei codice CER Il rifiuto viene classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (criterio del limite della concentrazione), tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di cui allegato I del TUA (D.Lgs. 152/06), recante l’elenco delle sostanze pericolose. Come detto sopra, i rifiuti speciali sono classificati secondo un Codice Europeo dei Rifiuti (CER) composto da sei cifre, il quale li distingue prima per categoria o attività che genera il rifiuto (prima coppia di numeri), poi per processo produttivo che ne ha causato la produzione (seconda coppia di numeri) ed infine per le caratteristiche specifiche del rifiuto stesso (ultima coppia di numero). L’indentificazione dei rifiuti attraverso l’attribuzione del codice CER deve avvenire attraverso le seguenti modalità (atte a limitare il più possibile l’assegnazione di codici generici): Le voci dell’elenco rifiuti accompagnate da * si riferiscono a rifiuti pericolosi. Nel caso in cui per una determinata tipologia di rifiuto esistano nell’Elenco dei CER due voci tra loro speculari, una riferita al rifiuto specifico con caratteristiche di pericolosità e l’altra riferita allo stesso rifiuto ma non pericoloso, è necessario che il produttore del rifiuto – per l’attribuzione del codice corretto – provveda ad apposita caratterizzazione del rifiuto, ovvero alla verifica del suo contenuto di eventuali sostanze pericolose.[..] Analisi obbligatorie/non obbligatorie Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti: Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. Fig. 4 Analisi obbligatorie/non obbligatorie Corretta gestione del deposito temporaneo Il Deposito Temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi vengono prodotti (art. 185 bis d.lgs 152/2006 - articolo introdotto dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116). Articolo 183 comma 1 lett bb) D.lgs 152/2006 Articolo 185 bis D.lgs 152/2006 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita; c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. 2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni: a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose. 3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente. Il Deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore. Il deposito temporaneo è mono-soggettivo, in quanto non è possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei. E’ importante che gli operatori tengano presente che la nozione di “luogo di produzione” dei rifiuti non potrà essere interpretata in modo eccessivamente ampio, proprio perché questo comporterebbe una dilatazione non consentita del concetto di «deposito temporaneo», la quale potrebbe essere interpretata dalla giurisprudenza (anche e soprattutto in sede penale) come “abuso” del regime derogatorio connesso a quest’ultimo concetto. Check list stoccaggio [...segue in allegato] Gestione documentale - Registro carico/scarico Dal 26 settembre 2020 sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (cat. 2bis dell’Albo Gestori Ambientali) nonché per i soli rifiuti non pericolosi le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti. A tal proposito si rammenta che nulla è variato rispetto all’obbligo temporale di smaltimento dei rifiuti che non superando i 30 m3 (rifiuti non pericolosi) resta annuale. Si segnala inoltre che le aziende la cui produzione annua non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti del servizio della nostra Organizzazione che può provvedere all’annotazione con cadenza mensile. Tempistica annotazione Gli altri soggetti obbligati alla tenuta delle scritture ambientali sono rimasti invariati ma sono state chiarite le tempistiche per le annotazioni di carico e scarico: a) per i produttori iniziali almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino; c) per i commercianti e gli intermediari di rifiuti almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (Parrucchieri), 96.02.02 (Estetiste), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità: a) Con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti b) Con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta. I tempi di conservazione del registro di carico e scarico scendono a tre anni dalla data dell’ultima registrazione effettuata. segue in allegato Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
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