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FAQ Decreto n. 179/2021 | Mobility manager
ID 15101 | 06.12.2021 / In allegato FAQ
Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno raccolto in un'unica pubblicazione le FAQ pervenute sul Decreto Interministeriale n. 179/2021 sul mobility manager e sulla predisposizione dei "Piani di spostamento casa-lavoro" (PSLC). _____
FAQ sul Decreto n. 179/2021 | Mobility manager
1. Sono tenute all’adozione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro – PSCL le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, quindi sono escluse le Associazioni e le cooperative? Le cooperative sono tenute ad adottare il PSCL qualora esercitino attività di impresa ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettere a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) 2. Le Università realizzano il PSCL dei propri dipendenti e rientrano nelle PA; tuttavia, sono anche poli di attrazione per studenti e molte, realizzando piani spostamento casa-università, si rivolgono anche agli studenti, inserendo misure per tali categorie. Devono quindi seguire le linee guida del 4 agosto 2021, emanate in attuazione del D.I. 179/2021, come le aziende e le PA oppure devono seguire le linee guida, ancora non emanate, dei piani scuola casa previste dall’articolo 5, comma 6 della Legge 221/2015? Ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 le istituzioni universitarie sono amministrazioni pubbliche e pertanto tenute alla redazione del PSCL per i propri dipendenti e adapplicare le Linee guida del 4 agosto 2021. Possono, in quanto poli di attrazione, estendere le misure agli studenti. 3. Considerato quanto previsto dall'articolo. 3 comma 1 del D.I. 179/2021, in materia di PSCL, qual è l'obbligo normativo in materia di redazione per le realtà aziendali con un numero di dipendenti superiore a 300, che siano ubicate all'interno di un Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e ricadente al di fuori di un capoluogo di Regione, di una Città metropolitana o di un capoluogo di Provincia? Non sussiste, in tali casi, l’obbligo di redigere il PSCL. 4. Devono verificarsi entrambi le condizioni (> di 100 dipendenti e ubicazione) per rendere obbligatorio il PSCL? In altre parole, se un’azienda con più di 100 dipendenti non è ubicata in nessuno dei luoghi elencati dal D.I. 179/2021 può non adottare il PSCL? Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del D.I. 179/2021, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente, le imprese e le P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 con singole unità locali che soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni: - avere più di 100 dipendenti; - essere ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Resta comunque facoltà dell’impresa e della PA, in tal caso, procedere alla redazione di tale piano, come previsto dall’art. 3 comma 3 del D.I. 179/2021. 5. Come si calcola la soglia dei 100 dipendenti per unità locale? Una ditta/holding che nella stessa sede ha più di 100 dipendenti, assunti da società differenti, deve adottare il PSCL? Se l’impresa ha meno di 100 dipendenti e non ha contratti di appalto/servizi/distacco che fanno aumentare la quota della presenza quotidiana continuativa, non deve adottare il PSCL. Resta comunque la facoltà dell’impresa, in tal caso, di procedere alla redazione di tale piano, come previsto dall’art. 3 comma 3 del D.I. 179/2021. 6. Una società che ha più sedi nello stesso territorio, ma limitrofe, ad esempio numeri civici diversi ma stessa strada, e tutte le sedi hanno + di 100 dipendenti, può redigere un solo PSCL per tutte le sedi, vedendole come un “polo di attrazione”? No, deve redigere un piano per ogni singola sede. Ciò comunque non esclude che un’impresa/PA possa redigere un unico PSCL per più unità locali lavorative che ricadono nello stesso Comune, purché in esso siano ben distinti per ciascuna unità locale lavorativa la parte informativa e di analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e la parte progettuale contenente le misure da adottare e i benefici conseguibili. 7. Un’azienda ubicata in un Comune con meno di 50.000 abitanti, ma facente parte di una Città Metropolitana e con più di 100 persone al giorno come presenza quotidiana continuativa è tenuta alla nomina del Mobility manager? Sono tenute ad adottare il PSCL tutte le imprese con più di 100 dipendenti ubicate all’interno del territorio di una Città Metropolitana, indipendentemente dall’entità della popolazione del Comune in cui le stesse imprese ricadono. Si segnala, altresì, che ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.I. 179/2021 “Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale …, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro”. 8. Se un’impresa non ha al suo interno personale in grado di svolgere il ruolo di Mobility Manager, può servirsi di professionisti esterni? Si, il mobility manager, può essere un professionista esterno purché sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7 comma 1 del D.I. 179/2021. 9. Se una PA non ha al suo interno personale in grado di svolgere il ruolo di Mobility Manager, può servirsi di professionisti esterni? No, le PA individuano il Mobility Manager tra il personale in ruolo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 del D.I. 179/2021. 10. Un Comune può nominare come Mobility Manager aziendale o d’area un dipendente di una società partecipata interamente dal Comune e che opera nel settore della mobilità? No, le PA individuano il Mobility Manager d’area e aziendale tra il personale in ruolo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 del D.I. 179/2021. 11. Perché devo adottare il PSCL se sono un’impresa? L’adozione del PSCL, avvalendosi del Mobility Manager, è stata prevista dalla Legge 77/2020 per imprese e PA, rispondenti a requisiti dimensionali e geografici, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale. L’attività del mobility manager, contribuendo alla diminuzione dell'impatto ambientale della azienda, è requisito obbligatorio per ottenere la certificazione UNI EN ISO 14001. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 del D.I. 179/2021, nell’ambito dei programmi di finanziamento per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile promossi dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero congiuntamente dai medesimi Ministeri sono previste delle premialità da assegnare ai Comuni che presentano un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL. 12. È previsto un accreditamento per gli organismi che certificano la figura del Mobility Manager? Allo stato attuale, non si è a conoscenza di iniziativa in tal senso da parte delle Amministrazioni interessate. 13. Un Comune che ha già il Mobility Manager d’area nominato ai sensi di precedente normativa, deve rinominarlo ai sensi del D.I. 179/2021 o può valere sempre la stessa nomina e la stessa persona? I Comuni sono tenuti a nominare il Mobility Manager d’area ai sensi del D.I. 179/2021. Può essere comunque la stessa persona purché in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7 comma 1 del citato decreto. 14. È possibile, per un’azienda con 6 unità locali in altrettanti Comuni, ciascuna con più di 100 dipendenti, in base alla legislazione attualmente vigente in materia, nominare un Mobility Manager aziendale unico oppure è necessario averne uno distinto per Sede? L’articolo 3 comma 1 del D.I. 179/2021 dispone che “…le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente”. Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 1 del suddetto decreto “Ai fini dell’adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1 nominano il mobility manager aziendale…”. Tutto ciò premesso, nel caso di un’azienda con più unità locali aventi i requisiti di cui all’articolo 3 comma 1 del D.I. 179/2021, è facoltà dell’azienda nominare un unico mobility manager aziendale o uno distinto per unità locale. 15. Una azienda con più di 100 dipendenti che opera in un Comune con meno di 50 mila abitanti ricadente nel territorio di una Città Metropolitana a chi deve inviare il proprio PSCL? Il PSCL va inviato all’ufficio competente del Comune nel cui territorio ha sede l’azienda e che deve comunque nominare un mobility manager d’area. 16. La Città Metropolitana è tenuta ad avere un mobility manager d’area? No, solo i Comuni sono tenuti alla nomina del MM d’area. 17. Sempre relativamente al D.I. 179/2021, qual è il ruolo che deve assumere una Città Metropolitana in termini di mobility manager di area: nello specifico, si chiede se vi sia un obbligo da adempiere per la stessa, nello svolgimento di attività di raccordo per le realtà aziendali che sono ubicate all'interno di un Comune con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti ma situate all'interno di una città Metropolitana e con almeno 100 dipendenti impiegati. Relativamente al decreto 179/2021 non è previsto un ruolo specifico della Città Metropolitana nel mobility management. 18. Nel caso di un'azienda che ha migliaia di dipendenti dislocati su più sedi (in località con più di 50.000 abitanti) in alcune regioni d’Italia, dalla normativa dovrebbe redigere un PSCL per quante sono le sedi sul territorio? L’azienda essendo unica dovrà redigere inoltre un piano tipo consolidato, in cui racchiudere la valutazione dei benefici ambientali sull’intera azienda? L’articolo 2 comma 1 lettera c) del D.I. 179/2021 definisce il PSCL come lo “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa …”. L’articolo 3 comma 1 del suddetto decreto dispone che “…le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente”. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto, inoltre, “Il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, è trasmesso al Comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione”. “Al fine di ottimizzare le politiche locali di mobilità sostenibile, il Comune, con il supporto del mobility manager d’area, individua, d’intesa con il mobility manager aziendale che ha prestato la propria attività a supporto dell’adozione dello specifico PSCL …, eventuali modifiche al PSCL medesimo, e può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una migliore implementazione del PSCL”. Inoltre, con Decreto Interdirettoriale n. 209 del 4 agosto 2021 sono state adottate le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)” quale strumento di indirizzo e supporto per la definizione delle misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Tutto ciò premesso, il PSCL va redatto per singola unità locale lavorativa e trasmesso al Comune territorialmente competente, ovvero al Comune in cui ricade la stessa unità locale e che risulta quindi interessato dagli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente. Ciò comunque non esclude che un’azienda/ente possa redigere un unico PSCL per più unità locali lavorative che ricadono nello stesso Comune, purché in esso siano ben distinti per ciascuna unità locale lavorativa la parte informativa e di analisi degli spostamenti casalavoro dei dipendenti e la parte progettuale contenente le misure da adottare e i benefici conseguibili. 19. In sede di prima applicazione qual è la data ultima prevista per l’adozione del PSCL? Ai sensi dell’art 9 del D.I. 179/2021 la data entro cui adottare i PSCL in sede di prima applicazione è il 23 novembre 2021.
Fonte: MITE
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