Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196 / Attuazione direttiva SUP
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28 Novembre 2024 | ||
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D.lgs 8 novembre 2021 n. 196 / Attuazione direttiva (SUP) Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (GU n.285 del 30.11.2021 - SO n. 41) Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2022 _______ Art. 1. Oggetto e finalità 1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, altresì, misure volte a promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all’Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica. [..] Art. 3. Definizioni Art. 6. Requisiti dei prodotti 1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica. Art. 7. Requisiti di marcatura 1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato reca sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020. [..] Art. 8. Responsabilità estesa del produttore Art. 12. Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all’allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Art. 13. Sistemi di informazione e relazioni ... 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall’articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. Art. 15. Abrogazioni e disposizioni di coordinamento 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l’articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2. All’articolo 218, comma 1, lettera dd -bis ), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente». 3. All’articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro». 4. All’articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: 5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell’articolo 232 -bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi. Art. 16. Disposizioni finanziarie 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall’articolo 5, comma 4, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ...
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