Modello operativo organizzazione verifiche Green pass Lavoratori privati / Rev. 2.0
ID 14657 | Rev. 2.0 del 22.11.2021 / In allegato modello operativo doc/pdf
In allegato modello operativo relativo all’organizzazione delle verifiche da parte del datore di lavoro delle certificazione verdi COVID-19 dei lavoratori nel settore privato. Tale modello, in formato .doc, è adattabile alle singole realtà aziendali. Inoltre, viene fornito un modello di Registro giornaliero verifiche certificazioni verdi COVID-19, al paragrafo 7 del modello in parola. Tale registro è strutturato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento privacy (ovvero non possono essere in nessun caso oggetto di raccolta e conservazione i dati riguardanti il possessore del green pass). ________
Rev. 2.0 del 22.11.2021 - Legge 19 novembre 2021 n. 165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n.277 del 20.11.2021). Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2021 Aggiornamenti del modello relativi ai paragrafi: - Normativa di riferimento 1. Popolazione lavorativa 3. Scelta del metodo di verifica ________
Il modello definisce la procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 per i lavoratori ai sensi del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 Articolo 3 che ha introdotto il novello art. 9-septies del Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52.
Difatti, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Il presente modello è espressione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 9 - septies del Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 ovvero: "5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10". _______
Art. 9 co. 10 Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse, l’indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell’allegato 1. _______
(!) Si segnala che mentre, per il settore pubblico, è prevista (al comma 5 dell'art. Art. 9-quinquies Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52) la possibilità di adozione di linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative, per il settore privato al contrario, tale possibilità non è stata prevista a livello normativo.
Vedi Modello Incarico accertatori / Procedura verifica green pass lavoratori / Decreto n. 127/2021
Il modello risulta essere così strutturato:
Normativa di riferimento 1. Popolazione lavorativa 2. Struttura dell’orario lavorativo 3. Scelta del metodo di verifica 4. Ingressi di accesso luogo di lavoro 5. Individuazione dei soggetti verificatori 6. Dotazione apparecchiature per la verifica 7. Modalità di verifica 8. Conclusioni _______
Sanzioni
Per i datori di lavoro che non abbiano predisposto le modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. _______
Normativa di riferimento
- Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n.226 del 21.09.2021) convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021 n. 165 (GU n.277 del 20.11.2021).
Testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (in GU n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».
Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato
(in rosso le modifiche apportate dalla Legge 19 novembre 2021 n. 165)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili fino al rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. 8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. da 600 a 1.500. 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».
- DPCM 17 Giugno 2021 Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» (GU n.143 del 17.06.2021)
- Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22.04.2021)
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (GU L 119/1 del 4 maggio 2016) _______
Estratto
Popolazione lavorativa
(*) dato da sottrarre dal totale della popolazione in quanto la verifica viene effettuata da DL del luogo di lavoro dove i lavoratori effettuano prestazione
Struttura dell’orario lavorativo
Scelta del metodo di verifica
Descrizione:
L’azienda, ha adottato quale metodo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 la verifica di tutta la popolazione lavorativa nel momento dell’accesso al luogo di lavoro. Oppure L’azienda, ha adottato quale metodo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 il metodo a campione stimato rappresentativo nel …. Ad es. 70%(*) della popolazione lavorativa. (*) Il campione dovrebbe tenere conto del numero dei lavori esentati dal green pass Campione Ad esempio 54 dipendenti verificati giornalmente (in base all’orario di lavoro) Frequenza del campionamento: verifica della certificazione verdi COVID-19 Ore 6.00: 5 lavoratori (ad es. i primi cinque oppure il primo, il terzo, il quinto…) Ore 8.00: 34 lavoratori Ore 14.00: 5 lavoratori Ore 22.00: 10 lavoratori
Modello Registro giornaliero verifiche certificazioni verdi COVID-19
... Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021 ©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
2.0 |
22.11.2021 |
Legge 19 novembre 2021 n. 165 Aggiornamenti del modello relativi ai paragrafi: - Normativa di riferimento 1. Popolazione lavorativa 3. Scelta del metodo di verifica |
Certifico Srl |
1.0 |
14.10.2021 |
DPCM 12 Ottobre 2021 Aggiornamenti del modello relativi ai paragrafi: - Normativa di riferimento 1. Popolazione lavorativa 3. Scelta del metodo di verifica 5. Individuazione dei soggetti verificatori 6. Dotazione apparecchiature per la verifica 7. Modalità verifica
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Certifico Srl |
0.0 |
30.09.2021 |
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Certifico Srl |
Info e download
Collegati Legge 19 novembre 2021 n. 165 DPCM 12 Ottobre 2021 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 Settembre 2021 Decreto Legge Green pass Settembre 2021 Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08 Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 Obbligo Green Pass Tabella: Attività / Soggetti Certifico | Sezione Covid-19
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