Interpelli ambientali - Art. 3 septies D.lgs 152/2006 / 20.11.2021
ID 14917 | 20.11.2021 / Pagina riepilogativa / Download pdf allegato
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Pertanto le istanze dovranno essere presentate, ai fini dell’esame delle direzioni competenti, unicamente dal legale rappresentante dell’Ente o associazione richiedente. _________
TUA | Testo Unico Ambiente
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta. 2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. _________
Update 20.11.2021 Nello specifico i quesiti presentati e i riscontri del MITE riguardano le seguenti sezioni:
Sezione Economia Circolare
- Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 - Applicazione del D.M. n. 188 del 2020
- Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 - interpretazione dell’art. 208, comma 14, del D. Lgs 152/2006 e del relativo rinvio alla Legge n. 84/1994.
Sezione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali
- Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4h) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006: molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnica che superino 5.000 m2 di superficie impegnata e 50.000 m3 di volume.
- Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4e) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006: impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume.
- Corretta applicazione dell’art. 29, c. 3, del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del medesimo D.Lgs. 152/2006, e s.m.i.Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i.
- Istanza in merito all’applicazione delle disposizioni dell’art. 19 del Dlgs 152/2006 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L.108/2021.
- Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 7d) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 alle acque minerali e termali.
- Corretta interpretazione dell’art. 31, c. 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n. 108 (Pubblicata nella Gazz. Uff.30.07.2021, n. 181, S.O.)
Sezione Natura
Sezione Mare
Sezione Tutela dell’acqua
Sezione Bonifiche
Sezione Qualità dell’aria
Sezione Energia
Sezione Rischi d’incidente rilevante
Sezione Agenti fisici (rumore, inquinamento acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) _________
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