I ponteggi di facciata - Analisi requisiti legislazione italiana e norme tecniche europee
Appunti Sicurezza lavoro | ||
27 Novembre 2024 | ||
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I ponteggi di facciata - Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee ID 14985 | 19.11.2021 Il documento ha lo scopo di mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN. Identificare tali differenze potrebbe contribuire a stabilire uno dei possibili significati di “evoluzione del progresso tecnico” (comma 5 dell’articolo 131 del d.lgs. 81/08). In generale l’evoluzione del progresso tecnico è inteso come “processo di creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie” e "può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi". Un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia dalle norme contenute nella Sezione V - Ponteggi Fissi del d.lgs. 81/08 (articoli 131-137). L’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi seguenti: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme; Il rilascio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi era previsto già nel d.p.r. 164/56 all’art. 30. Dal 1973 lo stesso Ministero ha emesso diverse centinaia di provvedimenti (autorizzazioni, estensioni, volture) che, fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/08 (14 maggio 2008), avevano validità illimitata nel tempo. Con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, viene introdotto il concetto di periodo di validità limitato dell’autorizzazione ministeriale: “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico” (art. 131 comma 5). A distanza di dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/08, ciò ha comportato la necessità di analizzare l’evoluzione del progresso tecnico nell’ambito della costruzione dei ponteggi fissi, con conseguente verifica dei criteri e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ministeriali. ________ Indice Premessa ... Fonte: INAIL
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