Informazione e formazione lavoratori addetti antincendio / Decreto 2 Settembre 2021 - Tabella di lettura 2021/2022
Appunti Sicurezza lavoro | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Informazione e formazione dei lavoratori addetti antincendio / 2021 ID 14858 | 01.11.2021 / Tabelle di lettura allegate Il Decreto 2 settembre 2021 (Decreto GSA Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro), stabilisce i nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio, in relazione a 3 livelli attività individuati: - Attività di livello 3 Il Documento allegato suddivide, per i Livelli di attività 1, 2, 3, i contenuti dei relativi corsi di formazione per i lavoratori incaricati addetti antincendio (Allegato III). I punti principali 1. Formazione degli addetti al servizio antincendio Conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III del Decreto 2 settembre 2021. 2. Esercitazioni antincendio Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. 3. Aggiornamento formazione antincendio Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III. 4. Organizzazione Corsi I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio. ... Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 04.10.2021) Entrata in vigore: 04.10.2022 Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 Collegati |
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