Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo "Decreto controlli" PI
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Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo “Decreto controlli” PI Ministero dell'Interno Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021) Entrata in vigore: 25.09.2022 Dal 25.09.2022, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998. Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si definiscono: Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Art. 3. Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 4. Qualificazione dei tecnici manutentori 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Art. 5. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ... ALLEGATO I (Art. 3, comma 1) [...] segue in allegato
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