Requisiti minimi acque potabili / Tabella di confronto 2021 / Rev. 1.0 del 30 luglio 2021
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27 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Requisiti minimi acque potabili / Tabella di confronto 2021 ID 13514 | Rev. 1.0 del 30.07.2021 / Documento completo allegato Prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Update Rev. 1.0 del 30.07.2021 Introduzione Documento di sintesi, con tabelle di confronto. dei i requisiti minimi della qualità delle acque destinate al consumo umano, con i valori dei parametri di qualità della nuova Direttiva (UE) 2020/2184 (GU L 435/1 del 23.12.2020) entrata in vigore il 12.01.2021. La Direttiva (UE) 2020/2184, alla data news, non è ancora stata recepita (prevista entro il1 2.01.2023). E' al momento in vigore ancora la Direttiva 98/83/CE (GU L 330 del 5.12.1998), recepita con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 (GU n. 52 del 3 marzo 2001 S.O. n. 41). Nel Documento sono riportate tabelle di confronto tra i valori indicati dalla nuova direttiva e quelli dell’attuale D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 recepimento della Direttiva 98/83/CE e la nuova Direttiva (UE) 2020/2184. La nuova direttiva sulle acque destinate al consumo umano, Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435/1 del 23.12.2020), è entrata in vigore il 12.01.2021 e prevede che gli stati membri Recepimento debbano recepirla entro 12.01.2023. Negli obblighi generali è previsto, in particolare, che le acque devono soddisfano i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B, D. con possibile revisione alla luce del progresso scientifico e tecnico. Allegato I PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Parte A Parametri microbiologici Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di acque destinate al consumo umano fornite in bottiglie o contenitori rispettino gli articoli da 1 a 5 e all’allegato I, parti A e B. Articolo 4 Obblighi generali Articolo 20 Revisione e modifica degli allegati 1. Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione gli allegati I e II alla luce del progresso scientifico e tecnico nonché dell’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio degli Stati membri contenuto nelle serie di dati stabilite in conformità dell’articolo 18 e, se del caso, presenta proposte legislative modificative ai sensi della presente direttiva. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21, per modificare l’allegato III, ove necessario, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di modificare il valore di parametro del bisfenolo-A nell’allegato I, parte B, nella misura necessaria per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico, essenzialmente sulla base dell’attuale riesame effettuato dall’EFSA.
Le tabelle di confronto tra i valori indicati dalla nuova direttiva e quelli dell’attuale D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 recepimento della Direttiva 98/83/CE e la nuova Direttiva (UE) 2020/2184. segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021 Matrice Revisioni
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