Altezza locali abitativi e di lavoro: norme e valori | Rev. 2.0 Agosto 2021 / Aggiornato Decreto semplificazioni 2021
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27 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Altezza locali abitativi e di lavoro: norme e valori | Rev. 2.0 07.2021 ID 8149 | Rev. 2.0 del 05.08.2021 / Documento completo allegato Update 2.0 del 05.08.2021 L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione (vedi nota sui termini abitabilità e agibililtà) è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. La norma di riferimento è il D.M. del 5 luglio 1975. Riduzioni di altezza ad m. 2,55previste per i comuni montani al di sopra dei m. 1000 e m. 2,60 nel caso di ristrutturazioni importanti per installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno.
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU n.129 del 31.05.2021) L'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (GU n.129 del 31.05.2021) convertito in legge dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 GU n.181 del 30.07.2021 - SO n. 26, inserisce il comma 2-bis all'art. 10 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni del D.M. del 5 luglio 1975 con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: - l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; - per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1% e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento; - ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso. D.M. del 5 luglio 1975 Nota riduzione altezza Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 Allegato 1 (articoli 3 e 4) criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici 2 Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica 4. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all’articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55. Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione. Ogni Regione italiana dispone di una propria normativa riguardo alla realizzazione dei locali (vedi in calce Regione Lombardia). In ogni caso, quasi tutti i regolamenti regionali fanno capo al il D.M. del 5 luglio 1975, che stabilisce l’altezza minima dei locali abitabili, definendola a 2,70 metri, che scende a 2,40 metri nel caso di locali non abitabili, come ad esempio bagni, corridoi o ripostigli. Norme per l'edilizia residenziale Legge 27 maggio 1975, n. 166 a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi; Tolleranze ... 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato; p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: "Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile. 2. bis In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: a) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento; c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi. 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.". D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Art. 34 Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'. 2-ter Abrogato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile. 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. Il DL 70/2011 aggiunge il comma 2-ter all'articolo 34 del testo unico dell'edilizia DPR 380/01. Art. 34 Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire Art. 1-sexies (Disciplina relativa alle lievi difformita' edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attivita' di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati). 1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' elevata al 5 per cento (vedi ora Art. 34-bis -ndr). Tollerabilità di cantiere. TAR Cons. Stato, sez. IV, dec. n. 2253 del 2007 TAR del Piemonte sez. II n. 1061/2015 Altezza locali di lavoro La norma di riferimento è il D.Lgs. 81/2008 che all'Art. 63 e allegato IV dove è stabilità una altezza non inferiore a 3 mt, ma derogabile: 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. 2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. 4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 1.2. Altezza, cubatura e superficie Soppalchi industriali abitabili L'altezza di soppalchi a titolo abitativo deve essere considerata quella prevista dalla norma nazionale di cui al D.M. del 5 luglio 1975. La realizzazione di un soppalco in un fabbricato esistentr è possibile se vi è un’altezza utile da consentire la realizzazione un interpiano (soppalco). Si tratta di un requisito importante per garantire la sicurezza delle persone impegnate nella movimentazione di merci o nello svolgimento delle attività industriali. Il oprimo elemento da considerare è l’altezza della zona sottostate al soppalco, soprattutto se questa è attrezzata e adibita ad area di lavoro. Anche in questo caso, esistono delle regole da seguire nella progettazione di un soppalco industriale che stabiliscono l’altezza del piano di calpestio. Se le zone sottostanti sono soggette alla permanenza di persone, è necessario garantire adeguate condizioni di igiene e sicurezza. La superficie da soppalcare, normalmente, non deve essere superiore ad 1/3 della superficie del fabbricato, ma può arrivare fino a metà della superficie quando si soddisfano determinati requisiti di altezza sopra e sotto il soppalco. Un altro elemento da valutare è la portata del soppalco in funzione dell’impiego che ne sarà fatto (es. dai 250 ai 1.000 kg/m² a carico uniformemente distribuito) per soddisfare qualunque esigenza di carico. I soppalchi industriali possono ospitare qualunque tipo di merce, anche macchinari pesanti e ingombranti. Per realizzare un soppalco industriale occorre tenere conto anche delle caratteristiche del luogo di installazione e, in particolare, del rischio sismico. La progettazione dei soppalchi deve essere effettuata in conformità con le norme vigenti in materia di costruzione con relazioni di calcolo. Soppalchi abitativi residenziali La normativa nazionale per la costruzione del soppalco, quindi, stabilisce i limiti di altezza che sono compresi fra 2,70 metri e 2,40 metri, sono presenti delle situazioni in cui sono consentite anche delle altezze inferiori nei regolamenti locali, come ad esempio nei casi di abitazioni che si trovano all’interno di specifici centri storici oppure in comuni di montagna situati oltre una determinata altitudine: per esempio, in Lombardia, la Regione, stabilisce l’altezza media dei soppalchi a 2,40 metri per le abitazioni che si trovano al di sopra dei 600 metri di altitudine, mentre si attesta a 2,10 metri l’altezza del soppalco per le strutture situate a più di 600 metri di altitudine: per quest’ultimo caso, quindi, l’altezza minima viene fissata a 1,5 metri. Per quanto riguarda la Regione Piemonte, questa ad esempio ha stabilito che l’altezza minima di un soppalco letto sarà di 1,6 metri in pianura e di 1,4 metri in montagna, mentre per i locali di servizio, questa si riduce a 1,2 metri. Per la costruzione di un soppalco (per esempio in un sottotetto), è necessario presentare un progetto realizzato da un architetto professionista all’Ufficio Tecnico del Comune di residenza; invece, a lavoro ultimati, si dovrà portare presso l’Ufficio del Catasto tutta la documentazione del caso per permettere la registrazione dell’aumento della superficie calpestabile a seguito della realizzazione del suddetto soppalco. Esempio disposizioni regionali Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti: L.R. 7/2017 Lombardia Attuazione legge recupero dei vani e locali seminterrati esistenti Con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 23/10/2017 il Comune di Milano ha dato attuazione a quanto previsto dalla L.R. 7/2017 che promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con esclusione del produttivo. Era stato fissato al 31 ottobre 2017 il termine per i Comuni per disporre, con delibera di Consiglio comunale, l’esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della legge per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, motivata da specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio idrogeologico e in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati. La Legge pone particolare attenzione inoltre alle operazioni di monitoraggio degli interventi di recupero, per le quali le Amministrazioni comunali dovranno inoltre comunicare i dati raccolti entro il 31 dicembre di ogni anno a Regione Lombardia. In allegato disponibili le indicazioni operative emesse dal Comune di Milano inerenti l'applicazione della delibera Con l’articolo 24 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) sono stati ricondotti i termini agibilità edilizia e abitabilità al solo termine di "agibilità". Vedi news Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021 Matrice revisioni
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