Omologazioni e verifiche impianti elettrici in Zone ATEX / Schemi
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26 Novembre 2024 | ||
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Omologazioni e verifiche impianti elettrici in Zone ATEX / Schemi ID 14063 | 19.07.2021 / Documento completo allegato Documento sulla omologazione e verifiche di impianti elettrici in zone ATEX ai sensi dell'Art. 296 Verifiche del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462. Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive 1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462. Le installazioni elettriche (impianti elettrici) messe in servizio in aree con pericolo di esplosione classificate 0, 1, 20, 21, devono obbligatoriamente essere omologate dall'ASL/ARPA competente (Art. 296 del D.Lgs. 81/2008 e Art. 5 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 / ndr). Il datore di lavoro invia segnalazione all'ASL solamente nel caso di nuovo impianto e, per gli impianti esistenti, solo nel caso di modifiche non riconducibili a manutenzione ordinaria o straordinaria (vedi Art. 8 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 / ndr). L'omologazione viene successivamente effettuata, previo accordo sulle modalità e i tempi di accesso all'impianto, da parte del personale tecnico ASL/ARPA. L'Art. 8 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, prevede che il datore di lavoro comunichi tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti. Il datore di lavoro e' tenuto inoltre ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni rivolgendosi all'ASL o all'ARPA od ad eventuali soggetti abilitati per le verifiche periodiche (vedi Artt. 6 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 / ndr) Fig. 1 - Schema omologazione e verifiche periodiche Impianti elettrici luoghi di lavoro in Zone ATEX (*) Modiche sostanziali: modifiche che eccedono l’ordinaria e straordinaria manutenzione RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE OSSERVAZIONE PRELIMINARE. Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 258, 259, 262, 263. 1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo. Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo. 2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive. Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'ALLEGATO L, parte A, è determinato da tale classificazione. Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 20 Zona 21 Zona 22 Note Note Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione Art. 5. Messa in esercizio e omologazione 1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2. Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti Art. 7. Verifiche straordinarie 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. Art. 7-bis Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe. 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche ((in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza. Art. 8. Variazioni relative agli impianti 1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti. segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 |
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