Norme armonizzate Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione | 22.06.2021
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26 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||
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Norme armonizzate Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione | 06.2021 ID 9598 | Rev. 3.0 del 22 Giugno 2021 Nuovo elenco consolidato 2021 di norme armonizzate per la Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione, pubblicate con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015 del 22 Giugno 2021 / Elenco consolidato PDF / Consultazione Web. Elenco consolidato Norme armonizzate a Giugno 2021 In allegato Documento PDF con l'elenco consolidato dei riferimenti delle norme armonizzate Direttiva bassa tensione a Giugno 2021 (Abbonati). Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015 Entrata in vigore: 22.06.2021 Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC). I riferimenti pubblicati ai sensi della Direttiva 2014/35/UE sono contenuti nelle: 1. Comunicazione 2018/C 326/02 del 14 Settembre 2018 - Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 326/4 14.09.2018) 5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all’alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 222/40 del 22.6.2021) e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2021 Matrice Revisioni
Download Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015
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