Codice Prevenzione Incendi: Status 04.2021
ID 8658 | Update Rev. 12.0 del 09 Aprile 2021 | Fonte CCTS/altri / Documento completo allegato-
Changelog (allegato news) degli aggiornamenti al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 come modificato dal DM 18 ottobre 2019) previsioni anni 2019/2021. (N)
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Update Rev. 12.0 del 09.04.2021
La Rev. 12.0 del Documento e news allegata è aggiornata con:
Decreto 29 marzo 2021 (RTV Strutture sanitarie)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. (GU n.85 del 09.04.2021)
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Con il Decreto 12 aprile 2019 (eliminazione del doppio binario) dal 20 Ottobre si obbliga alle norme del Codice la Prevenzione Incendi per 42 attività (Vedi Tabella di lettura e Tabella Attività PI e RTV) del D.P.R. 151/2011.
La news tiene in aggiornamento le modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, anche in relazione a nuove Bozze di RTV, revisioni o altro.
Download Codice Prevenzione Incendi: Status Rev. 12.0 del 09.04.2021
Bozze in esame:
Bozza Stoccaggio e trattamento rifiuti
Bozza edifici Pubblico spettavolo (RTV)
Bozza edifici di civile abitazione (RTV)
Bozza edifici Tutelati (RTV) Cap. X.X
Bozza Asili nido (RTV) Cap. X.X
Bozza luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
Bozza RTV chiusure d'ambito edifici
Bozza RTV Stazioni ferroviarie
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Stato Capitoli Codice RTV | 09.04.2021
N. |
Attività |
Decreto in Codice |
Stato |
Pubblicazione |
Attività DPR 151/2011 |
Obbligo Codice [1][2][3][4]
|
Iter alla Data (*) |
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V.1 |
Aree a rischio specifico |
Nativo |
Pubbl. |
GU n. 192 del 20.08.2015 |
--- |
--- |
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--- |
V.2 |
Aree a rischio ATEX |
Nativo |
Pubbl. |
GU n. 192 del 20.08.2015 |
--- |
--- |
--- |
--- |
V.3 |
Vani degli ascensori |
Nativo |
Pubbl. |
GU n. 192 del 20.08.2015 |
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--- |
--- |
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V.4 |
Attività di ufficio |
Decreto 14 Febbraio 2020 |
Pubbl. |
GU n. 145 del 23.06.2016 |
n. 71 |
NO [3] |
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--- |
V.5 |
Attività turistico alberghiere |
Decreto 14 Febbraio 2020 |
Pubbl. |
GU n. 193 del 23.08.2016 |
n. 66 |
NO [3] |
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--- |
V.6 |
Autorimesse |
Decreto 14 Febbraio 2020 Decreto 15 Maggio 2020
|
Pubbl. |
GU n. 52 del 03.03.2017 GU n.132 del 23-05-2020
|
n. 75 |
SI [3] |
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V.7 |
Attività scolastiche |
Decreto 14 Febbraio 2020 |
Pubbl. |
GU n. 197 del 24.08.2017 |
n. 67 |
NO [3] |
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V.8 |
Attività commerciali |
Decreto 14 Febbraio 2020 |
Pubbl. |
GU n.281 del 03.12.2018 |
n. 69 |
NO [3] |
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V.9 |
Asili nido |
Decreto 6 aprile 2020 |
Pubbl. |
--- |
n. 67 |
NO [3] |
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V.10 |
Edifici Tutelati |
Decreto 10 luglio 2020 |
Pubbl. |
GU n.183 22.07.2020 |
n. 72 |
NO [3] |
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V.11 |
Strutture sanitarie |
Decreto 29 marzo 2021 |
Pubbl. |
GU n. 85 09.04.2021 |
n. 68 |
NO [3] |
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Edifici civile abitazione |
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Nuovo |
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n. 77 |
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Esa. |
Bozza |
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Pubblico spettacolo |
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Nuovo |
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n. 65 |
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Esa. |
Bozza |
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Stoccaggio e trattamento rifiuti |
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Nuovo |
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Esa. |
Bozza |
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Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio |
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Nuovo |
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Esa. |
Bozza |
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Chiusure d’ambito edifici civili |
|
Nuovo |
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n. 77 |
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Esa |
Bozza
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Stazioni ferroviarie |
|
Nuovo |
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n. 78 |
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Esa |
Bozza |
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Codice RTO 2019 |
Decreto 18 ottobre 2019 |
Pubbl. |
GU n.256 31.10.2019 SO n. 41 |
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(*) Si riferisce lo stato del Decreto/Bozza alla Data news:
- (---) indica "senza notizie"
- (In revisione) indica Decreto già pubblicato ma in revisione
- (In esame) indica Bozza di "Nuovo Decreto"
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Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)
[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 2 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr).
[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 a 71, 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi 73; 75; 76.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato
[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione asili nido;
b-bis) 68;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020).
...
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[4] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che entra in vigore il 19 novembre 2020 abroga il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986 (attività 75).
[5] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.
Vedi: Tabella elenco Attività Prevenzione Incendi e Regole tecniche
(N) Fonte CCTS e news aggiornata quanto prima, si riserva la correttezza e tempestività degli aggiornamenti.
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Collegati
Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
Note e chiarimenti al DM 03 agosto 2015
ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)
Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151