Rischio esposizione lavoratori IPA - Note | 17 Marzo 2021
Appunti Sicurezza lavoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salve Visitatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rischio esposizione lavoratori IPA - Note/Documenti |Marzo 2021 ID 13020 | 17.03.2021 / Documento di lavoro completo allegato Documento riepilogativo sull'esposizione lavorativa agli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), con allegati: - Pece, catrame di carbone, alta temperatura DORS * Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations Gli IPA Gli IPA sono agenti ubiquitari, cioè onnipresente nell’ambiente di vita e di lavoro, sono spesso utilizzati sotto forma di miscele complesse, e derivano principalmente da combustioni incomplete, possono quindi essere presenti in tutte le attività dove avvengono combustioni (fonderie, raffinerie, produzione di coke, di asfalto, industria della gomma, della carta, produzione di energia, lavorazioni di asfaltatura, posa di guaine bituminose, uso di oli minerali, officine pneumatici ecc.). L’esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ha evidenziato un aumento di rischio per cancro ai polmoni e della pelle. Gli IPA sono generati dalla combustione incompleta di materiale organico (p. es. carbone, olio da riscaldamento, carburante, legno, tabacco) e si diffondono nell’aria legati alle particelle di fuliggine. Gran parte degli IPA presenti nell’aria provengono da questi processi di combustione, ma le fuliggini vengono aggiunte anche alle mescole di gomma per migliorarne le proprietà elastiche o ammortizzanti. Quindi, gli IPA finiscono anche nelle impugnature degli utensili o nelle guaine dei cavi. Anche gli alimenti possono accumulare quantità non trascurabili di IPA generati da combustione, per esempio nella preparazione di prodotti cereali o di oli vegetali, nell’affumicatura e nella cottura alla griglia di carne e pesce. Gli IPA sono anche componenti naturali del carbone e del petrolio, che nel processo di raffinazione si accumulano nel bitume. I prodotti trattati con bitume e catrame, come l'asfalto, le lastre bitumate o i coloranti organici ne contengono quindi un tenore elevato Gli IPA sono anche componenti naturali del carbone e del petrolio, che nel processo di raffinazione si accumulano nel bitume. I prodotti trattati con bitume e catrame, come l'asfalto, le lastre bitumate o i coloranti organici ne contengono quindi un tenore elevato. Negli anni 1960 erano ancora in uso colle contenenti catrame per incollare il parquet, e fino agli anni 1990 si impregnava il legno (per esempio le traversine ferroviarie o i pali) con olio di catrame per proteggerlo dagli agenti atmosferici. Gli IPA di origine fossile sono contenuti anche nei cosiddetti oli diluenti, aggiunti alle mescole di gomma utilizzate per esempio nella fabbricazione degli pneumatici per migliorarne le prestazioni. IPA e TUS Gli agenti cancerogeni e mutageni sono definiti all'Art. 234. del D.Lgs. 81/2008 come: 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato; b) agente mutageno: c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII. Gli IPA sono quindi agenti cancerogeni / mutageni secondo i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Art. 234 c. 1a1 / 1b1 del D.Lgs. 81/2008) (vedi dettaglio a seguire) e non sono definiti valori limite (Art. 234 c. 1c del D.Lgs. 81/2008), infatti allo stato attuale, non sono presenti, come agenti cancerogeni/mutageni nella tabella dei valori limiti di esposizione professionale di cui all'ALLEGATO XLIII del D.Lgs. 81/2008 o nei processi di cui ALLEGATO XLII (Art. 234 c. 1a2 del D.Lgs. 81/2008), pertanto la valutazione dell'esposizione dell'esposizione a agenti cancerogeni / mutageni dovrà essere effettuata in maniera specifica, prendendo a riferimento anche valori limite di concentrazione nell'ambiente di lavoro da Norme/Enti/Studi (IARC, EPA, ACGIH, ecc). Vedi:
Fig. 1 - TUS e IPA (individuazione definizione) Tabella 1: Principali IPA e loro classificazione secondo diversi criteri (Fonte CH)
(*) Indicazioni di pericolo CLP Tabella 2: Codici H e frasi
[...] Valori limite La normativa italiana non fissa limiti di concentrazione negli ambienti di lavoro per gli inquinanti chimici considerati, mentre è stata fissata dal D.Lgs. 155/2010 la concentrazione di 1 ng/m³, quale valore obiettivo ambientale per la media annuale della concentrazione di benzo(a)pirene nell’aria degli ambienti di vita. Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro debba evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni attraverso la loro sostituzione (se tecnicamente possibile), ovvero adottando sistemi chiusi, ovvero assicurando che il livello di esposizione sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. Anche i limiti di riferimento solitamente adottati, i “Threshold Limit Values” (TLV) della ACGIH non riportano valori limiti di soglia per IPA e benzo(a)pirene, mentre indicavano fino a qualche anno fa, soltanto per gli IPA, il valore di 200 µg/m³ quale valore limite (L.V.) di soglia per le 8 ore lavorative; attualmente, tale valore è indicato quale “Permissible Exposure Limit” dall’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), degli Stati Uniti. In merito all’esposizione ad agenti cancerogeni, l’ACGIH ritiene che debba essere mantenuta al livello minimo possibile e che i lavoratori esposti a cancerogeni riconosciuti per l’uomo (categoria A1), per i quali non viene definito un TLV, debbano essere adeguatamente equipaggiati per eliminare nel modo più completo possibile ogni esposizione. Volendo avere una indicazione del livello di esposizione dei lavoratori al benzo(a)pirene, è possibile confrontarli, con le dovute cautele, con i valori limite proposti dall’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), degli Stati Uniti (2.490 ng/m³), oppure con quelli adottati in altri Paesi Valori limite TUS Non sono presenti sostanze IPA con valori limite di esposizione di cui all'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008. Limiti ACGIH I valori limite per IPA ACGIH: Limiti DFG Limiti benzo(a)pirene nell'aria (IT) Monitoraggio ambientale Raccolta dei campioni, es (da Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle opere di asfaltatura RL - allegato) Determinazione della concentrazione dei 16 IPA ritenuti di maggior rilevanza tossicologica (prioritari) dall’EPA (Environmental Protection Agency): - acenaftene, acenaftilene, Tabella 4: IPA Formula e struttura - Trattamento delle membrane mediante bagno a ultrasuoni per 30 minuti con 5 ml di acetonitrile. La soluzione è stata portata quasi a secchezza in corrente di azoto a 40°C ed il residuo è stato quindi ripreso con 1 ml di acetonitrile. Il limite di rilevazione del metodo varia in funzione dell’analita considerato, come riportato in quantità assoluta (ng) nella tabella seguente:
Tabella 5: Limite di rilevazione IPA [...] D.Lgs. 81/2008 Art. 235. Sostituzione e riduzione 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII. Art. 236. Valutazione del rischio 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo. 3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; 5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6. Art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali 1. Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; Art. 238. Misure tecniche 1. Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; 2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. Art. 239. Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni Valutazione dei rischi con stima esposizione ad IPA asfaltatori Di seguito vengono riportate le caratteristiche aziendali e di lavorazione che, se rispettate, rendono giustificato il procedere alla valutazione dei rischi senza l’effettuazione di misure ambientali, avvalendosi di una stima dell’esposizione fondata anche sui risultati dello studio. Caratteristiche aziendali: - Lavorazione di asfaltatura per un massimo di 20 giorni all’anno - Caratteristiche di lavorazione - Lavorazione in campo aperto (esclusi quindi gallerie, ecc.) Fonti: Certifico Srl - IT Rev. 0.0 2021 Collegati |
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