DM gestione sicurezza antincendio luoghi lavoro | Trasmesso 25 febbraio 2021 alla CE
Appunti Sicurezza lavoro | ||
25 Novembre 2024 | ||
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DM gestione sicurezza antincendio luoghi lavoro: trasmesso CE ID 10324 | Update 03.03.2021 In allegato bozze di DM (nr.3) riguardanti i criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro trasmessi il 24 e 25 febbraio 2021 alla Commissione europea di modo che quest’ultima, entro il 25 e il 26 maggio 2021, possa esaminare i testi notificati e verificare la loro conformità al diritto europeo. L’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede l’adozione di uno o più DM nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; misure precauzionali di esercizio; metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; criteri per la gestione delle emergenze; Fino all’adozione dei suddetti Decreti, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al DM 10/3/1998. Le bozze dei Decreti inviati alla Commissione europea in attuazione dell'art. 46, comma 3, del D. decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 riguardano i citati criteri e caratteristiche suddivisi come di seguito indicato. 1. Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi della lett. a), punti 1 e 2, dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di Decreto stabilisce i criteri generali per individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio. Esso si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili. L’Allegato I allo schema di Decreto reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Ai fini dell’applicazione dell’allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: 2. Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi della lett. a), punto 3, dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 La bozza di DM stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. L’Allegato I specifica i criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antiincendio, mentre l’Allegato II è relativo alla qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. 3. Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi della lett. a), punto 4 e lett. b) dell’art. 46, comma 3, deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’allegato I specifica i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio, l’Allegato II specifica i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, l’Allegato III riguarda i corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio, l’Allegato IV è relativo all’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio, l’Allegato V riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio. [...] Segue in allegato
D.M. 10 marzo 1998 |
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