STRIMS | Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti
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25 Novembre 2024 | ||
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STRIMS | Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti ID 12739 | 02.02.2021 / In allegato Scheda e FAQ ISIN - Avvio STRIMS 02.02.2021 L’avvio del sito STRIMS è la risposta ad un’importante novità prevista dal D.Lgs. 101/2020, ovvero l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare di chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, di chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e di tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi. Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione. I soggetti obbligati potranno registrarsi e trasmettere le informazioni previste dagli artt. 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del Decreto legislativo 101/2020. Dal 02 febbraio è possibile registrarsi a STRIMS, accedere ai video tutorial o effettuare richieste di assistenza. Il D.Lgs. n.101/2020, entrato in vigore lo scorso 27 agosto, riordina la normativa di settore e stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai rischi connessi all’esposizione a radiazioni ionizzanti (in ambito industriale, medico, ricerca e da esposizione a particolari sorgenti di radiazioni naturali). Disciplina, inoltre, la sicurezza degli impianti nucleari, delle installazioni e delle attività in cui vengono impiegate materie radioattive nonché la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Il provvedimento adegua la normativa nazionale a quanto previsto in sede europea dalla Direttiva 2013/59/Euratom, abroga e sostituisce, in particolare, il Decreto Legislativo n. 230/1995. Il sito istituzionale di STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è raggiungibile dal sito web ISIN (https://www.isinucleare.it) o accedendo su https://strims.isinucleare.it/it. FAQ Obblighi di registrazione e comunicazione Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per chi importa o produce o esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti ? In base all'articolo 42 del D.lgs. 101/2020, chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione degli stessi, deve registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e inviare allo stesso le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro i dieci giorni successivi dall’operazione effettuata secondo le modalità stabilite nell’Allegato VIII al D.lgs.. Queste disposizioni non si applicano all’importazione, alla produzione e al commercio dei generatori di radiazioni attrezzature radiogene medicoradiologici che non siano sorgenti radioattive in uso nelle strutture sanitarie a fini di esposizione medica, per i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per chi effettua o organizza la spedizione di materiali radioattivi ? In base all'articolo 43 del D.lgs. 101/2020 il soggetto che effettua o organizza la spedizione, deve registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell’inizio della spedizione. Il vettore deve essere registrato e, entro le settantadue ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato X. Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per i detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari ? In base all'articolo 44 del D.lgs. 101/2020, i detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all’articolo 43, sono obbligati a tenere la contabilità delle suddette materie, minerali e combustibili, nonché a farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e trasmettere dette informazioni al sito istituzionale dell’ISIN ai sensi del Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione dell’8 febbraio 2005, concernete l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di confermare sul sito istituzionale dell’ISIN le informazioni fornite nell’anno solare entro il 31 gennaio dell’anno successivo Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per i detentori di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento ? In base all'articolo 48 del D.lgs. 101/2020, i detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato XII. Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per i generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie ? Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività saranno definite entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto. Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per il detentore e il vettore di rifiuti radioattivi ? In base all'articolo 56 del D.lgs. 101/2020, il detentore, il vettore e il destinatario di rifiuti radioattivi devono registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto. Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per gli esercenti delle installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ? In base all'articolo 60 del D.lgs. 101/2020 Gli esercenti le attività disciplinate nell’articolo 59 e i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell’ISIN e trasmettere i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni contenute nell’allegato XV. Fonte: ISIN Collegati |
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