Utilizzo in cementeria materiali alternativi combustibili fossili: Sentenza del TAR Lazio n.219/2021
Appunti Ambiente | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Sentenza del TAR Lazio n.219/2021 Utilizzo in cementeria di materiali alternativi al combustibili fossili: Sentenza del TAR Lazio n.219/2021 disponibile in allegato. La sentenza del TAR Lazio n.219/2021 ha dato il via libera all'utilizzo in cementeria di materiali alternativi (ottenuti a valle della raccolta differenziata come plastica, carta e altri materiali) in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali. Questo è uno degli elementi che emerge chiaramente dalla sentenza del TAR Lazio a seguito del ricorso presentato otto anni fa dal comitato di cittadini della Val d’Arda (Piacenza) e da Legambiente, contro l’autorizzazione concessa dalla Regione Emilia Romagna a Buzzi Unicem, per l’utilizzo del Combustibile Solido Secondario, come definito dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22. Con la sentenza n.219/2021 viene sancita e chiarita la legittimità del DM n.22/2013, collocandolo nel quadro più generale delle politiche europee per la creazione e promozione della c.d. “economia circolare”. Il CTI Energia e Ambiente è da sempre attivo sul tema grazie al lavoro svolto dalla CT 283 'Energia da rifiuti' che elabora le norme tecniche nazionali sui Combustibili Solidi Secondari, oltre a seguire tutte le attività di normazione sia in ambito CEN che ISO. Il CTI ricopre anche il ruolo di membro all’interno del "Comitato Vigilanza e Controllo sui CSS – Combustibili" istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) proprio dal Decreto n.22/2013. Fonte: CTI Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 Art. 1. Oggetto 1. In applicazione dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente, e in particolare senza: Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alla produzione del CSS-Combustibile come definito all’articolo 3, comma 1, lettera e), e all’utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) , rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica. 2. I rinvii a disposizioni del diritto dell’Unione europea, alle leggi o ai regolamenti statali, ovvero a norme o regolamentazioni tecniche, si intendono effettuati anche alle relative modifiche e integrazioni. Art. 3. Definizioni Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: Collegati |
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