Procedura controllo serbatoi GPL interrati Cap. > 13mc Metodo EA
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25 Novembre 2024 | ||
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Procedura controllo serbatoi GPL interrati Cap > 13m3 Metodo EA ID 12441 | 28.12.2020 Definizione della procedura per il controllo di serbatoi per GPL interrati, ricoperti e fuori terra di capacità maggiore di 13 m3 con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica e relativi requisiti tecnici dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche. Dispositivo: il Direttore Generale determina di approvare la procedura per il controllo di serbatoi per GPL interrati, ricoperti e fuori terra di capacità maggiore di 13 m3 con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica e i requisiti tecnici dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante della presente determina. Con il presente documento, Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati (più correttamente, degli Organismi Competenti Abilitati) ad effettuare le predette verifiche. L’articolo 64-bis, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, estende la disciplina di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 (Modifica del D.M. 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3 ) e del decreto direttoriale del 17 gennaio 2005 (Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche), ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3 . Con riferimento alla Legge 11 settembre 2020 n. 120, il presente documento declina la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi per GPL interrati, tumulati (o ricoperti) e fuori terra di capacità maggiore di 13 m3 con il sistema di controllo basato sulla tecnica dell’emissione acustica (EA). Ferme restando le disposizioni di cui al dm 23 settembre 2004 e al dd 17 gennaio 2005, l’appendice A definisce i requisiti tecnici degli Organismi Competenti Abilitati – Grandi Serbatoi (OCA-GS). La procedura per l’accertamento dell’integrità strutturale dei grandi serbatoi (GS) per GPL con il metodo di Emissione Acustica, di seguito indicata come procedura EA-GS, è sviluppata dall’Inail in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed alle indicazioni fornite dalle norme europee di riferimento nelle revisioni più aggiornate, in elenco nella sezione 2. Per i serbatoi rientranti nel campo di applicazione previsto dal comma 3 dell’articolo 64- bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, la verifica di integrità effettuata in accordo alla presente procedura operativa è riferita al singolo serbatoio e prescinde da qualsiasi approccio di valutazione statistica basata su aggregazione in lotti omogenei di costruzione. La procedura EA-GS è applicabile ai fini della verifica di integrità di serbatoi per GPL interrati, ricoperti o fuori terra che abbiano: - capacità maggiore di 13 m3; La procedura EA-GS definisce: - i requisiti tecnici degli Organismi Competenti Abilitati – Grandi Serbatoi (OCA-GS); La prova EA non può essere generalmente ripetuta prima di un anno per non incorrere in una riduzione della sensibilità dell’esame determinata per effetto Kaiser. L’intervallo di tempo utile per la ripetizione della prova EA può essere ridotto a valle di rivalutazioni da effettuare caso per caso. La procedura EA-GS deve essere applicata esclusivamente da Organismi Competenti Abilitati con specifico decreto dell’Autorità competente ai sensi del dd 17 gennaio 2005 e che soddisfino i requisiti tecnici previsti in appendice A. La procedura EA-GS è applicabile unicamente a serbatoi installati in Italia. L’Inail si riserva di intraprendere azioni di tutela contro l’utilizzo improprio della procedura EA-GS. L’OCA-GS deve elaborare specifiche procedure interne di complemento alla presente procedura EA-GS in conformità a quanto indicato nella sezione 6.1. La procedura EA-GS, in relazione all’evoluzione tecnologica e all’aggiornamento normativo, nonché interpretativo della banca dati delle verifiche di integrità di grandi serbatoi per GPL istituita presso il Centro Banca Dati EA, è soggetta a successive revisioni rese disponibili dall’Inail agli OCA-GS, i quali sono tenuti ad applicare inderogabilmente quella più recente. La prova EA può essere svolta solo a valle della presentazione del progetto di fattibilità della prova EA elaborato a cura dell’OCA-GS indicato dal Proprietario al Centro Banca Dati EA e del parere positivo espresso da apposita Commissione Tecnica dell’Inail. Procedura per il controllo di serbatoi per GPL interrati, tumulati (o ricoperti) e fuori terra di capacità maggiore di 13 m3 con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini della verifica di integrità Fonte: INAIL Collegati |
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