Direttiva (UE) 2020/2184: Nuova direttiva acque consumo umano
Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435/1 del 23.12.2020)
Entrata in vigore: 12.01.2021
Recepimento: 12.01.2023
Periodo transitorio: Entro il 12.01.2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS - totale, somma di PFAS e uranio. Fino al 12.01.2026 i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate al consumo umano in conformità dell’articolo 13 per quanto riguarda i parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ________
Abrogazione
La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato VI, parte A, è abrogata; l’abrogazione prende effetto il 13 gennaio 2023 e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023 rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Possono essere rinnovate conformemente all’articolo15 della presente direttiva solo nel caso in cui non sia stata ancora concessa una seconda deroga. Il diritto di chiedere alla Commissione una terza deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE continua ad applicarsi alle seconde deroghe che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2021. ________
Articoli: Articolo 1 Obiettivi Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Esenzioni Articolo 4 Obblighi generali Articolo 5 Standard qualitativi Articolo 6 Punti in cui i valori devono essere rispettati Articolo 7 Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio Articolo 8 Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano Articolo 9 Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura Articolo 10 Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici Articolo 11 Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano Articolo 12 Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano Articolo 13 Monitoraggio Articolo 14 Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso Articolo 15 Deroghe Articolo 16 Accesso all’acqua destinata al consumo umano Articolo 17 Informazioni al pubblico Articolo 18 Informazioni relative al controllo dell’attuazione Articolo 19 Valutazione Articolo 20 Revisione e modifica degli allegati Articolo 21 Esercizio della delega Articolo 22 Procedura di comitato Articolo 23 Sanzioni Articolo 24 Recepimento Articolo 25 Periodo transitorio Articolo 26 Abrogazione Articolo 27 Entrata in vigore Articolo 28 Destinatari
Allegati Allegato I prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano Allegato II monitoraggio Allegato III specifiche per l’analisi dei parametri Allegato IV Informazioni al pubblico Allegato V Principi per la definizione di metodologie comuni di cui all’articolo 11 Allegato VI Allegato VII Tavola di concordanza
Info e download
Vedi il Codice delle acque
Collegati: Codice delle Acque Direttiva 2000/60/CE Linea Guida analisi sostanze prioritarie Direttiva 2000/60/CE Linee guida dispositivi di trattamento acque destinate al consumo umano
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