Vademecum Sanificazione: Requisiti | Procedure COVID-19 | Rev. 3.0 del 01.06.2020
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25 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||
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Vademecum Sanificazione: Requisiti | Procedure COVID-19 ID 10581 | Rev. 3.0 del 01.06.2020 Il presente documento illustra la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, in termini di requisiti e caratteristiche definite dalla normativa. Inoltre, alla luce dell'attuale emergenza COVID-19, è fornita una breve panoramica in ordine alle procedure di sanificazione degli ambienti. Rev. 3.0 del 01.06.2020: Inserite precisazioni disinfettanti in ambienti ospedalieri e non in accordo con la Circolare Min. Salute 0005443 del 22 Febbraio 2020 (Cap. 6). Il documento risulta essere così strutturato: Indice Excursus L’attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è stata disciplinata dal legislatore con una duplice finalità. Con l’adozione della legge 25 gennaio 1994 n 82 si è inteso innanzitutto preservare la salute dei cittadini in generale e dei lavoratori del settore in particolare. Le attività in questione comportano infatti l’utilizzo di agenti chimici potenzialmente dannosi per l’ambiente. Ciò ha spinto il legislatore a circoscrivere l’abilitazione alle imprese in possesso di requisiti tecnico professionali ritenuti idonei a minimizzare l’impatto inquinante dell’attività. Occorre precisare che a partire dal 2 febbraio 2007 l’obbligo del possesso di requisiti tecnico-professionali vige per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Ciò a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 art. 10 comma 3 (Decreto Bersani Liberalizzazioni bis) Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 art. 10 comma 3 3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attivita' di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici. Il Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40, meglio noto come Decreto Bersani sulle liberalizzazioni, nel quale specificatamente le attività di Disinfestazione e Derattizzazione sono escluse dalla “liberalizzazione” burocratica per lo svolgimento delle attività di pulizia, mantenendo tali servizi subordinati alla normativa esistente, che richiede, appunto, il possesso di requisiti tecnici specifici per l’autorizzazione allo svolgimento di tali attività fissati dal D.M. 274/97. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997 n. 274 Art. 2. Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane 1. I requisiti di capacita' economicofinanziaria per l'esercizio delle attivita' di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni: a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera; b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le societa' di persone, degli amministratori per le societa' di capitali e per le societa' cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori; c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati. 2. I requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno. 3. I requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 2, sono i seguenti: a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita', di almeno due anni per le attivita' di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa; b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale; c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attivita'; d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attivita'. 4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, (resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15), in conformita' al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati. Normativa di riferimento: Legge 25 gennaio 1994 n 82 Norme tecniche: UNI EN 16636:2015 - Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) - Requisiti e competenze ... Definizioni Sulla base della classificazione generale delle attività del settore delle pulizie introdotta dalla legge 25 gennaio 1994 n 82 il Regolamento adottato con il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997 n. 274 ha appositamente previsto le definizioni specifiche delle singole attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Regolamento sono definite: [...] Requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività in forma di impresa Il Regolamento ministeriale, sulla base di quanto disciplinato in via di principio dal richiamato articolo 1 della legge 25 gennaio 1994 n 82, ha quindi provveduto ad individuare - per l’esercizio delle attività di “pulizia”, “disinfezione”, “disinfestazione”, “derattizzazione” e “sanificazione” - i seguenti requisiti di capacità “economico-finanziaria” e di capacità “tecnica e organizzativa”, mentre i requisiti di “onorabilità” sono stati direttamente contemplati dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1994 n 82: - capacità tecnica ed organizzativa: consiste nel possesso di appositi requisiti tecnico-professionali, da parte del titolare, di un socio o di un soggetto preposto alla gestione tecnica (dipendente, familiare, associato o addetto, ad esclusione di un consulente o professionista esterno) che garantisce l’immedesimazione con l’impresa; - capacità economico-finanziaria: va intesa come disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’impresa di pulizia (intesa in senso ampio); - onorabilità: consistente nell’assenza di condanne penali, di misure di prevenzione, di contravvenzioni (lavoro, previdenza e assicurazioni obbligatorie) o di interdizioni dall’esercizio di attività professionali o di impresa, in capo al titolare dell’impresa individuale, all’institore o al direttore, a tutti i soci di società in nome collettivo, ai soci accomandatari delle società in accomandita, agli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative. Tabella Requisiti/Attività ... REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA (1) Attività di pulizia e disinfezione: Per l'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione sono richiesti soltanto i requisiti di onorabilità e capacità finanziaria indicati nei paragrafi precedenti (in seguito all’entrata in vigore, il 02/02/2007, dell’art. 10 del D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito in legge 40/2007, l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto). Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 274/97, l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria indicati nei paragrafi precedenti, è subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa che si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei seguiti requisiti: La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3428 del 25/11/1997 ha chiarito che possono ritenersi abilitanti i corsi professionali ed i diplomi i istruzione secondaria che prevedano un corso almeno biennale in chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche. I sopra riportati requisiti devono essere posseduti da: - il titolare (per le imprese individuali); Il responsabile tecnico deve essere legato all'impresa da un rapporto di "immedesimazione" con la struttura operativa dell’impresa. Si precisa che il responsabile tecnico non può essere un collaboratore esterno o un libero professionista. Il responsabile tecnico deve assumere con l’impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con l’azienda e garantisca lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. L’immedesimazione consiste infatti nel rapporto diretto, oggettivo e biunivoco, del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa e si deve concretizzare in una forma di collaborazione con l'imprenditore che consenta al preposto responsabile tecnico, di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni sia pure limitatamente agli aspetti tecnico-operativi dell'attività della stessa. Ai fini dell'annotazione nella sezione speciale artigiana del Registro Imprese, qualora l'attività di pulizia sia l'attività prevalente dell'impresa, la carica di responsabile tecnico deve essere rivestita dal titolare per le imprese individuali, da uno dei soci partecipanti al lavoro per le società di persone, per le s.r.l. e per le società cooperative, da uno dei soci accomandatari per le s.a.s. Qualora l'attività di pulizia sia secondaria rispetto ad un'altra prevalente artigiana, il responsabile tecnico può anche essere un dipendente, un associato in partecipazione o un collaboratore familiare. ... COVID-19 procedure per la disinfezione
Con la Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, con oggetto “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” si forniscono integrazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020. Per le ditte di disinfezione che operano nella pulizia di ambienti non sanitari vogliamo porre l’accento su quanto prescritto dalla circolare per la disinfezione “In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati”. Per la decontaminazione si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). Circolare Min San 0005443-22/02/2020 Pulizia in ambienti sanitari In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV. Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)”. La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI. Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori. Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza. Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI). In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione. Pulizia di ambienti non sanitari In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). [...] 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA - l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago [...] 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) - l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. - occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. - occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.[/panel] Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Cura Italia) Bonus sanificazione Bonus sanificazione, un incentivo sotto forma di credito d’imposta che mira a garantire che gli ambienti e gli strumenti di lavoro siano sanificati per contenere il contagio da Covid-19. Tale beneficio, così come precisato dall’art. 64 del succitato decreto, è rivolto a soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, quindi a tutti quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire la salubrità dei locali e degli strumenti di lavoro. Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) 1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126. ... Attività di disinfezione nelle aree soggette al contagio da COVID-19 Programma intervento Il programma d’intervento ambientale ed il relativo meccanismo di attuazione possono variare in base alle dimensioni della struttura ed ai servizi forniti. Il programma comprende: - l’organizzazione delle attività da svolgere secondo quanto pianificato per le aree diversamente esposte al contagio; Le disinfezioni sono efficaci nell’ambito di un piano di sanificazione, ove la pulizia precede il trattamento e ove vengono seguite modalità operative appropriate in materia di concentrazione, tempo di contatto, temperatura e pH. Per eseguire una corretta disinfezione e decontaminazione di uno spazio che potrebbe aver recentemente subito la presenza di coronavirus, ed in generale qualsiasi altro tipo di virus, è richiesta una profonda conoscenza dell'agente da rimuovere. Nel caso specifico, le conoscenze su SARS-CoV-2 sono ancora in fase di studio e poiché non sono ancora ben note tutte le modalità di trasmissione e diresistenza nell’ambiente, è necessario applicare procedure di sanificazione secondo protocolli validati per altri patogeni al fine di utilizzare i prodotti chimici più appropriati. Gli operatori Nel programma è definito il personale (numero di addetti, livello di formazione) adeguato all’intervento. Inoltre viene incaricato l’addetto con funzione di supervisore con il compito di: - Verificare la dotazione personale di protezione degli addetti, compresi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per svolgere le proprie funzioni. Formazione Gli addetti devono svolgere unicamente le funzioni per le quali sono stati formati. Devono ricevere una formazione specifica per le aree di intervento. Inoltre devono essere formati sui pericoli biologici e chimici a cui potrebbero essere esposti sul luogo d’intervento. Prodotti disinfettanti Le indicazioni del Ministero della Salute emesse in data 22 febbraio 2020 (0005443- 22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P) relative alle misure per combattere SARS-CoV-2, riportano un chiaro riferimento alla necessità di procedere alla disinfezione quale mezzo per inattivare il virus. “…sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.” Etichetta di pericolo Tutti i prodotti pericolosi, prima di essere immessi sul mercato dell’Unione Europea (UE) devono essere classificati, etichettati e imballati in accordo con le disposizioni del Regolamento (CE) 1272/2008 (noto come CLP: Classification, Labelling and Packaging). I prodotti vengono classificati tenendo in considerazione le loro proprietà pericolose e, più precisamente, i pericoli fisici, quelli per la salute e per l’ambiente ed ulteriori pericoli. Una volta identificate le proprietà pericolose di una sostanza o di una miscela, queste devono essere classificate di conseguenza ed i relativi pericoli vengono comunicati a tutti gli attori della catena di approvvigionamento inclusi i consumatori. L’etichetta apposta sul prodotto contiene le informazioni necessarie ad avvertire i consumatori, e in generale tutti gli utilizzatori, inclusi quelli professionali, della presenza di un pericolo e conseguentemente della necessità di gestire i rischi associati.
L’obbligo di etichettatura si applica se la sostanza o la miscela si classifica pericolosa, o se la miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose, al di sopra di una determinata soglia. Le prescrizioni generali in materia di etichettatura stabilite dal CLP si applicano ai disinfettanti autorizzati ma anche ai detergenti o igienizzanti in libera vendita. Tuttavia, mentre per i prodotti di libera vendita la classificazione e la conseguente etichettatura è posta a carico del fornitore1, l’etichetta dei PMC e in generale dei disinfettanti, deve essere proposta dai soggetti che immettono in commercio il prodotto e autorizzata dal Ministero della Salute. La confezione di un prodotto chimico pericoloso deve essere concepita, realizzata e chiusa in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; il sistema di chiusura deve permettere che le confezioni vengano richiuse varie volte senza fuoriuscite del contenuto. Inoltre, per i prodotti forniti al pubblico che presentano determinati pericoli, devono essere utilizzate chiusure di sicurezza per bambini e/o avvertenze riconoscibili al tatto. Tabella 2 - Elementi dell’etichettatura dei principi attivi più usati nei PMC per la disinfezione di cute e superfici (Allegato VI del Regolamento 1272/2008) [... Segue in allegato] Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2020 Matrice Revisioni
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