Controllo sistemi antivegetativi applicati sulle navi | Quadro Normativo
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25 Novembre 2024 | ||
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Controllo sistemi antivegetativi applicati sulle navi ID 11848 | 20.10.2020 Il Documento illustra la normativa relativa al controllo dei sistemi antivegetativi applicati sulle navi, dalla Convenzione AFS, al Regolamento (CE) n. 782/2003. L'uso di composti organostannici inizialmente adoperati a tale scopo, in particolare con elevate concentrazioni di TBT, furono nel tempo vietati (Regolamento (CE) n. 782/2003). Ad oggi il Regolamento (CE) n. 782/2003 stabilisce che: Fouling - danni all’ambiente marino per l'uso di prodotti antivegetativi Storia Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi (IMO) (International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships - Convention AFS) La Convenzione internazionale per il controllo delle vernici antivegetative sulle navi è stata adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative. Tale obiettivo è perseguito attraverso il divieto dell’utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile (TBT). Gli effetti pericolosi sull’ambiente dei composti organostannici erano già stati riconosciuti dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel 1990, quando il Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) adottò una risoluzione che invitava gli Stati ad adottare quanto prima misure per vietare l’utilizzo di vernici antivegetative contenenti TBT sulle imbarcazioni con scafi non in alluminio inferiori a 25 metri, e per eliminare l’utilizzo di vernici antivegetative nella misura di 4 microgrammi di TBT al giorno. Nel novembre 2001, con la Risoluzione A. 928 (22) sulla pronta ed effettiva implementazione della Convenzione Internazionale sul controllo delle vernici antivegetative per navi, l’Assemblea dell’IMO sottolineò ulteriormente l’importanza delle disposizioni contenute nella Convenzione AFS al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative, e l’urgenza della sua ratifica da parte degli Stati contraenti. L’attenzione è posta sulle vernici antivegetative utilizzate come rivestimento per lo scafo dell’imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento dello stesso con conseguente incremento nel consumo di carburante. Nel passato, come rivestimento degli scafi sono stati utilizzati calce e arsenico, prima che l’industria chimica, a partire dagli anni ’60, realizzasse le moderne vernici antivegetative con componenti metallici, che, come dimostrato da recenti studi, persistono nell’acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l’ambiente in generale. La Convenzione AFS è entrata in vigore il 17 settembre 2008 12 mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25% del tonnellaggio mondiale. Al 30 settembre 2010 sono 48 gli Stati che hanno depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione AFS. La Convenzione AFS è entrata in vigore pertanto il 17 settembre 2008. I Paesi dell’UE che al 30 settembre 2010 hanno ratificato la Convenzione sono i seguenti 20: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito. Ratifica IT Con la Legge n. 163/2012 (GU n. 227 del 28.09.2012 - S.O. n.187), l’Italia ratifica il 31 agosto 2012 la Convenzione AFS di Londra del 5 ottobre 2001, con entrata in vigore del provvedimento il 29 settembre 2012. Attribuisce al Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture il compito di effettuare le ispezioni, tramite il Corpo delle Capitanerie di porto. La Convenzione in sintesi prevede: Nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione AFS è stato emanato il Regolamento (CE) n. 782/2003 del parlamento europeo del consiglio del parlamento europeo e del consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi. Regolamento (CE) n. 782/2003 Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi. (GU n. L 115 del 09.05.2003) In vigore dal 10 maggio 2003, nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione AFS, è emanato il Regolamento (CE) n. 782/2003 che vieta l’applicazione dei composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi, nonché le disposizioni per il controllo della effettiva applicazione. Modifiche: Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 (GU L 156 10 14.6.2008) Decreto 6 novembre 2003 n. 367 Decreto 6 novembre 2003 n. 367 Il Decreto: Legge 31 agosto 2012 n. 163 Legge 31 agosto 2012 n. 163 (GU n. 227 del 28-9-2012 - S.O. n.187) Con la Legge 31 agosto 2012 n. 163, l’Italia ratifica il 31 agosto 2012 la Convenzione AFS di Londra del 5 ottobre 2001, entrata in vigore del provvedimento il 29 settembre 2012. Attribuisce al Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture il compito di effettuare le ispezioni, tramite il Corpo delle Capitanerie di porto. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati
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