Convenzione AFS
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Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi
IMO
(International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships - Convention AFS)
La Convenzione internazionale per il controllo delle vernici antivegetative sulle navi è stata adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative. Tale obiettivo è perseguito attraverso il divieto dell’utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile (TBT).
Gli effetti pericolosi sull’ambiente dei composti organostannici erano già stati riconosciuti dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel 1990, quando il Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) adottò una risoluzione che invitava gli Stati ad adottare quanto prima misure per vietare l’utilizzo di vernici antivegetative contenenti TBT sulle imbarcazioni con scafi non in alluminio inferiori a 25 metri, e per eliminare l’utilizzo di vernici antivegetative nella misura di 4 microgrammi di TBT al giorno.
Nel novembre 2001, con la Risoluzione A. 928 (22) sulla pronta ed effettiva implementazione della Convenzione Internazionale sul controllo delle vernici antivegetative per navi, l’Assemblea dell’IMO sottolineò ulteriormente l’importanza delle disposizioni contenute nella Convenzione AFS al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative, e l’urgenza della sua ratifica da parte degli Stati contraenti.
L’attenzione è posta sulle vernici antivegetative utilizzate come rivestimento per lo scafo dell’imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento dello stesso con conseguente incremento nel consumo di carburante.
Nel passato, come rivestimento degli scafi sono stati utilizzati calce e arsenico, prima che l’industria chimica, a partire dagli anni ’60, realizzasse le moderne vernici antivegetative con componenti metallici, che, come dimostrato da recenti studi, persistono nell’acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l’ambiente in generale.
La Convenzione AFS è entrata in vigore il 17 settembre 2008 12 mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25% del tonnellaggio mondiale.
Al 30 settembre 2010 sono 48 gli Stati che hanno depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione AFS.
La Convenzione AFS è entrata in vigore pertanto il 17 settembre 2008.
I Paesi dell’UE che al 30 settembre 2010 hanno ratificato la Convenzione sono i seguenti 20: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.
Con la Legge n. 163/2012 (GU n. 227 del 28-9-2012 - S.O. n.187), l’Italia ratifica il 31 agosto 2012 la Convenzione AFS di Londra del 5 ottobre 2001, entrata in vigore del provvedimento il 29 settembre 2012. Attribuisce al Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture il compito di effettuare le ispezioni, tramite il Corpo delle Capitanerie di porto.
L'Accordo si compone di 21 articoli e 4 allegati.
Particolare rilievo assume l’articolo 1, in base al quale gli Stati Parte si impegnano a ridurre o a eliminare tali effetti negativi sull’ambiente marino e sulla salute umana e ad incoraggiare il continuo sviluppo di sistemi anti-vegetativi efficaci e sicuri dal punto di vista ambientale. Gli Stati Parte inoltre, si impegnano a cooperare al fine di garantire una efficace messa in opera, l’osservanza e applicazione effettiva della Convenzione.
In base all’articolo 3, la Convenzione si applica alle navi che battono la bandiera di uno Stato Parte o che operano sotto la sua autorità e alle navi che, non rientrando in queste tipologie, entrano in un porto, in un cantiere o in un terminale offshore di uno Stato Parte. Per “Nave” si intende ogni tipo di imbarcazione in ogni modo operante nell’ambiente marino e include aliscafi, mezzi a cuscino d’aria, sommergibili, mezzi galleggianti, piattaforme fisse o galleggianti, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units, FSUs) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units, FPSOs).
L’articolo 4 prescrive che ciascuna Parte sia tenuta sia tenuta a proibire e/o limitare l’applicazione, ri-applicazione, installazione o uso di sistemi anti-vegetativi nocivi – come indicati dall’Allegato 1 - sulle proprie navi e sulle navi degli Stati che non sono Parte della Convenzione quando si trovino nei loro porti, cantieri o terminali offshore.
Le eventuali nuove misure di controllo stabilite per altri sistemi anti-vegetativi dovranno essere applicate sulle navi dal momento del rinnovo del sistema anti-vegetativo in uso, ma comunque non oltre 60 mesi dalla sua precedente applicazione a meno che il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC) dell’IMO non disponga altrimenti.
Gli Stati Parte hanno altresì l’obbligo, ai sensi dell’ articolo 5, di imporre sul proprio territorio che la raccolta, la movimentazione, il trattamento e lo smaltimento dei residui derivanti dall’applicazione o dalla rimozione dei sistemi anti-vegetativi nocivi considerati dall’Allegato 1 avvenga in maniera ambientalmente sicura e compatibile, tenendo conto delle regole e standard internazionali applicabili.
Gli artt. 6 e 7 della Convenzione stabiliscono una procedura specifica per la modifica dell’Allegato I e l’eventuale assoggettamento di ulteriori sistemi anti-vegetativi alla Convenzione.
Gli Stati Parte, ai sensi dell’art. 8, sono tenuti a promuovere e facilitare la ricerca tecnico-scientifica e il monitoraggio degli effetti dei sistemi anti-vegetativi nonché la disponibilità, su richiesta di altri Stati Parte, delle informazioni relative.
L’IMO svolge un ruolo significativo in materia di raccolta e circolazione tra gli Stati Parte delle informazioni sull’applicazione nazionale della Convenzione. In particolare, ciascuno Stato è tenuto a comunicare all’IMO l’elenco dei verificatori nominati, degli organismi riconosciuti e dei poteri loro conferiti (art. 9)
La Convenzione disciplina le ispezioni sulle navi e la rilevazione delle violazioni. Le ispezioni delle navi possono avvenire in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale off-shore di una Parte (art. 11).
L’Amministrazione da cui dipende la nave ha l’obbligo di istituire un sistema di divieti e sanzioni per le violazioni della Convenzione che sia adeguatamente severo da avere un effetto deterrente. Sull’Amministrazione grava l’obbligo di condurre indagini sulla violazione che sia stata riportata da una Parte e, in caso dell’avvio di un procedimento e della comminazione di sanzioni, di informarne la Parte stessa nonché l’IMO (art. 12).
Ai sensi dell’articolo 14, le Parti sono tenute a regolare qualsiasi controversia tra di esse per via negoziale, d’inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di Regolamento giudiziario, di ricorso ad organismi o accordi regionali o attraverso altri mezzi pacifici a loro scelta.
Le procedure di modifica della Convenzione – attraverso un percorso “interno” all’IMO, o attraverso una conferenza internazionale ad hoc – sono disciplinate dall’articolo 16.
L’articolo 17 specifica invece le modalità per la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione della Convenzione.
In base all’articolo successivo, la Convenzione è entrata in vigore il 17 settembre 2008, 12 mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25% del tonnellaggio mondiale.
La Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei confronti di detta Parte. La denuncia si effettua mediante il deposito di una notifica scritta presso il Segretario generale ed ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo specificato nella notifica (art. 19).
L’allegato I individua i sistemi anti-vegetativi nocivi e le relative prescrizioni.
L’allegato II fornisce gli elementi necessari per una proposta iniziale di controllo di un sistema antivegetativo.
Nell’allegato III sono specificate le informazioni necessarie per una proposta esaustiva di controllo di un sistema antivegetativo.
L’allegato IV riguarda le visite ispettive (surveys) e i requisiti per la certificazione dei sistemi antivegetativi.
Collegati
Regolamento (CE) n. 782/2003
Decreto 9 ottobre 2020
Decreto 11 maggio 2018
Decreto 11 maggio 2018
I composti organostannici in ambiente marino e lagunare
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AFS Convention 2001.pdf |
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